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Modello 770/2019: restyling per i quadri ST e SV

Cambia, nel modello 770/2019, l'esposizione dei dati di versamento delle ritenute sui redditi e delle addizionali. Con riferimento al quadro S, mentre in passato era richiesta la compilazione di un distinto rigo del quadro per ciascun rigo compilato nell'F24, nel modello 770/2019 è consentita l'esposizione "in forma aggregata" dei dati se contengono "identiche" informazioni. Ma le novità riguardano anche la grafica ed i contenuti di altri quadri del modello 770/2019. Viene, ad esempio, dato ampio spazio agli aiuti di Stato, alle informazioni su intermediari non residenti e per i dati dei proventi da piattaforme Peer to Peer Lending.

Il prossimo 31 ottobre scade il termine di presentazione del modello 770/2019: tante le novità che non riguardano solo la gestione dei flussi dovuta agli invii separati.

Nel nuovo 770/2019 l'esposizione aggregata dei versamenti e delle ritenute farà la differenza, ma le novità riguardano grafica e contenuti di molti altri quadri.

Cambia la modalità espositiva dei dati di versamento e delle ritenute. Si passa dal modello 770/2018, in cui era richiesto l'utilizzo di un distinto rigo del quadro per ciascun rigo compilato nell'F24, a una diversa esposizione per il 2019.

Con riferimento al quadro ST è previsto il raggruppamento dei versamenti che hanno le medesime informazioni e, dunque, si richiede l'esposizione "in forma aggregata" dei dati.

Occorre compilare un unico rigo con la somma degli importi esposti nei singoli F24 se i dati del versamento hanno "identiche" informazioni, cioè:

- data di versamento;

- codice tributo e periodo di riferimento, ovvero "codice regione", nel caso di F24 con la Sezione II compilata;

- "note".

Attenzione. L’Agenzia delle Entrate verificherà e darà evidenza con un opportuno warring se sono presenti più righi con informazioni univoche.

Si dovranno compilare più righe se si è in presenza di versamenti se il valore indicato al punto 10 "note" del quadro è differente.

Attenzione: Se il sostituto ha effettuato il 16 febbraio 2019 con il modello F24 un unico pagamento utilizzando il codice tributo1001 indicando il periodo 12/2018, con riferimento: - sia a ritenute di competenza 2018 operate su stipendi erogati entro il 12/01/ 2019 - che a ritenute su conguaglio di fine anno effettuato a gennaio 2019 dovrà compilare nel quadro ST un unico rigo avendo cura di inserire nel punto 10 le note con i codici "B" e "D".

Nella seconda Sezione II "Addizionale regionale" del quadro ST è stato inserito il punto 13 dove deve essere indicato il relativo "Codice della Regione".

Ancora in merito alla II sezione e con riferimento alle addizionali trattenute nello stesso mese, quando esse si riferiscono a rateizzazioni e/o a cessazioni del rapporto di lavoro, dovranno essere compilati distinti righi, anche se il periodo di riferimento è lo stesso.

L'esposizione dei dati cambia anche nel quadro SV. La forma aggregata è prevista per tutte le addizionali comunali versate nella stessa data che dovranno essere riepilogate in un unico rigo del quadro se hanno la stessa "data di versamento".

Attenzione: Unico rigo per tutte le addizionali comunali, ancorché riferite a diversi comuni, se versate nella stessa data

Se i versamenti relativi alle addizionali comunali sono effettuati nella stessa data si dovranno compilare più righe se vi è una difformità tra le seguenti informazioni:

- periodo di riferimento e ai codici tributo;

- presenza di versamenti per ravvedimento;

- versamenti codificati con diverse "note" evidenziate nel punto 10".

Con riferimento a entrambi i quadri, ovvero ST e SV, inoltre si evidenzia che:

1) punto 10-note: cambia la lista dei codici delle particolari situazioni:

- la nuova lettera I: per le ritenute versate entro il 20 dicembre 2018 a seguito della ripresa della riscossione, articolo 1 c. 3 del DM settembre 2018;

- la nuova lettera M: per le ritenute su redditi di pensione non superiori a 18 mila euro, come articolo 38, c. 7 D.L. n. 78/2010;

- la lettera "F": codice, invece, eliminato dalla lista.

2) Sono state riformulate le indicazioni per la compilazione della casella che contiene l’ammontare degli interessi versati dal sostituto d’imposta, nel caso di ravvedimento operoso, riferito a versamenti addizionale comunale all’IRPEF, anche per assistenza fiscale.

3) Con riferimento alle operazioni societarie straordinarie per entrambi i quadri l'Amministrazione, tra l'altro, ha fornito un esempio nell’ipotesi di fusione per incorporazione spiegando che se per talune mensilità le ritenute sono state operate dalla società incorporata, ma il versamento è stato eseguito dalla società incorporante:

a. quest’ultima provvederà a presentare anche il prospetto ST intestato alla prima società, compilando esclusivamente:

- il punto 1 "periodo di riferimento";

- il punto 2 "ritenute operate";

- il punto 11 "codice tributo";

- il punto 10 "note", indicando il codice “K”.

b. nel prospetto ST della società incorporante, invece, si dovrà compilare:

- ogni punto secondo le ordinarie modalità ad eccezione del punto 2 (ritenute operate) che non deve essere compilato,

- il punto 10 "note" indicando il codice “L”.

Attenzione: In questo caso il punto 7 "importo versato" corrisponderà all’importo indicato al punto 2 "ritenute operate" del prospetto ST intestato alla società incorporata.

Nel quadro SX le novità riguardano:

1. rigo SX1:

- la colonna "1": quest’anno accoglie, anche l’importo del credito d’imposta sostitutiva generatosi a seguito delle operazion1 di conguaglio sulle somme assoggettate precedentemente a imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria;

- la colonna "3": quest'anno si dovrà indicare l'importo relativo all'eccedenza d'imposta risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitali erogate in anni precedenti;

- la colonna "4": per l’eventuale credito dell’imposta sul valore degli immobili posseduti all’estero, versata dalle società fiduciarie, che risulta nello specifico dalla colonna 11 dei righi SO7 e seguenti; quest'anno occorre indicare separatamente rispetto all'eccedenza indicata al punto precedente.

2. rigo SX3: il nuovo campo "4-Credito APE” accoglie l’importo del credito di imposta riconosciuto all’INPS dalla l. n.232/2016 che l’Istituto recupera rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’erario nella sua qualità di sostituto.

3. rigo SX42: un nuovo spazio, il campo "9", accoglie indicare l’importo del credito residuo alla data del 31/12/2018, che si vuole utilizzare in compensazione, mediante il modello F24. Il campo "10" accoglierà, di conseguenza, l'ammontare del credito che si chiede a rimborso.

4. rigo SX48: per il 2019 accoglie un nuovo riquadro per le informazioni in materia di aiuti di Stato da compilarsi a cura dei soggetti che hanno esposto nel rigo SX3, colonna 3, il credito d’imposta - istituito dagli artt. 4 e 6-bis del D.L. n. 457/1997, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 30/1998 - poi esteso alle imprese armatoriali che esercitano la pesca costiera e/o la pesca nelle acque interne e lagunari dall’art. 2, comma 2, della l. n. 203/2008.

Attenzione. La compilazione del rigo "SX48" è necessaria e indispensabile, tra l'altro, ai fini della legittima fruizione del credito d’imposta.

Attenzione: Se il credito d’imposta indicato nel rigo SX3, colonna 3, si riferisce a più di una delle fattispecie individuate con i codici da 1 a 3, deve essere compilato un distinto rigo SX48 per ognuna di esse.

Nel quadro SS, con riferimento a quelli rilevati dal quadro SH, nel rigo SS4 è stato inserito quest'anno il nuovo punto 8 in cui devono essere esposti gli importi totali relativi a quelli indicati nella colonna 3 del “Prospetto H”.

Nel quadro SH esordisce un nuovo rigo SH2 in cui dovranno essere esposti i dati degli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia.

Nuova anche la sezione "Prospetto H – Proventi derivanti da piattaforme Peer to Peer Lending" che accoglie dai righi 19 a 21 i dati afferenti le somme soggette a ritenuta, l'aliquota applicata e le ritenute operate. La sezione è riservata ai proventi derivanti da prestiti erogati:

- per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme peer to peer lending), gestite da società iscritte all’albo degli intermediari finanziari o da istituti di pagamento autorizzati dalla Banca d’Italia;

- per il tramite delle predette piattaforme finalizzati al finanziamento e al sostegno delle attività di interesse generale (Social Lending).

Come nel modello 770/2018, i dati relativi ai dividendi sono esposti nel quadro "SK" e nel quadro "SI", quest'ultimo è oggetto di novità; è stato inserito il rigo SI2 per l'indicazione dei dati relativi all’intermediario non residente che ha nominato un rappresentante fiscale in Italia.

Nel quadro SK, rispetto al modello 770/2018, limitatamente alla sezione che accoglie i dati relativi agli utili e ai proventi equiparati - ovvero le caselle dalla numero 24 alla numero 47 è opportuna una rilettura per la compilazione degli stessi alla luce degli eventuali riflessi legati alle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2018 che ha uniformato il trattamento fiscale dei redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche a quello previsto per le partecipazioni di natura non qualificata, prevedendo una omogenea tassazione a titolo di imposta.

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/sostituto-dimposta/quotidiano/2019/10/17/modello-770-2019-restyling-quadri-st-sv

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