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Incentivi alle assunzioni rosa: le opportunità "dimenticate" dalle imprese

Assumere una donna (anche a tempo determinato) può risultare molto conveniente per le imprese, che possono beneficiare di una riduzione contributiva pari al 50% per un periodo variabile da 12 o 18 mesi. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, ha pubblicato il decreto interministeriale 25 novembre 2019 con il quale individua le professioni e i settori nei quali esiste un elevato tasso di disparità uomo-donna in termini occupazionali, settori che beneficeranno dello sgravio contributivo nel 2020. Quali sono? Ma soprattutto, in quali altri casi i datori di lavoro che assumono donne possono chiedere la riduzione dei contributi a loro carico?

Le imprese possono godere di vantaggi per le assunzioni di donne disoccupate. Da quasi sette anni sono in vigore gli incentivi contributivi previsti dalla legge Fornero (art. 4, commi 8-11). Si tratta di sgravi contributivi che però, nonostante siano riferiti a un ampio ambito soggettivo e siano molto “convenienti”, risultano poco utilizzati dalle aziende.

La pubblicazione, sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del decreto interministeriale n. 371 del 25 novembre 2019 che fissa, per l'anno 2020, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna e nei quali è ammessa la concessione (di una parte) degli incentivi a sostegno dell'occupazione femminile, è l'occasione per fare il punto sulle opportunità offerte ai datori di lavoro.

Gli incentivi alle assunzioni femminili

Analizziamo il complesso degli incentivi alle assunzioni femminili, disciplinati dalla legge Fornero (legge n. 92/2012 e dal decreto interministeriale n. 371/2019 nel quadro dell’attuale situazione del mercato del lavoro e, quindi, con riferimento alle opportunità che si aprono, per datori di lavoro e lavoratrici, nel 2020.

Considerando i dati ISTAT relativi alla media annua del 2018, il decreto interministeriale n. 371 del 25 novembre 2019 individua i settori e le professioni per i quali (limitatamente al settore privato) verranno concessi, nel 2020, gli incentivi contributivi in caso di assunzione di donne di qualsiasi età e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, secondo quanto previsto dall’art. 4.11 della legge n. 92/2012.

Si tratta di:

- settori come l'agricoltura; l'industria (costruzioni, acqua e gestione rifiuti, industria estrattiva, industria manifatturiera e industria energetica,); i servizi (trasporto e magazzinaggio; informazione e comunicazione; servizi generali della PA). Tra questi il tasso di disparità più elevato è quello rilevato (certo non a sorpresa) nel settore delle costruzioni.

- professioni quali (solo per citarne alcune) gli imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende; gli imprenditori e responsabili di piccole aziende; gli specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali materie; i conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento (rappresentano le professioni con il tasso di disparità più elevato); artigiani e operai specializzati dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici, della meccanica di precisione; agricoltori e operai specializzati dell’agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia.

Quadro degli incentivi all'assunzione di donne

Quali sono gli incentivi spettanti per i settori e le attività lavorative individuati dal decreto appena illustrato?

L’art. 4, commi da 8 a 12, legge n. 92/2012 dispone, in favore dei datori di lavoro che assumono una donna, la possibilità di beneficiare di uno sgravio contributivo del 50% dei contributi a proprio carico.

Assunzioni agevolate

La riduzione contributiva è riconosciuta in caso di assunzione di:

-donne (ma anche uomini) con almeno 50 anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”;

-donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, se residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea individuate dalla “Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020” (Basilicata; Calabria; Campania; Puglia; Sicilia; Sardegna e altre zone del Centro-Nord);

-donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere, superiore al 25% e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;

-donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.

È considerata come “priva di impiego regolarmente retribuito” la donna che, nel periodo considerato (sei o ventiquattro mesi):

-non ha svolto attività lavorativa in nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a sei mesi;

-non ha svolto attività lavorativa autonoma (compresa la collaborazione coordinata e continuativa e a progetto) dalla quale derivi un reddito pari o superiore al reddito minimo personale annuale escluso da imposizione fiscale.

La situazione di “priva di impiego regolarmente retribuito” prescinde dall’eventuale stato di disoccupazione. Pertanto, non è necessaria la previa registrazione della donna presso il centro per l’impiego.

Rapporti di lavoro agevolati

L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

L’incentivo spetta anche in caso di part-time, per l’assunzione a scopo di somministrazione e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (legge n. 142/2001).

L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto a tempo determinato fino al limite complessivo di dodici mesi.

L'agevolazione contributiva non spetta invece in caso di rapporti di lavoro domestico e intermittente.

Misura dell'agevolazione

La riduzione dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro che assunto le lavoratrici innanzi citate spetta nella misura del 50% per un periodo che varia in base al tipo di contratto stipulato e precisamente per:

- 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;

- 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;

- 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato.

Incremento netto occupazionale

L’incentivo spetta al datore di lavoro solo se l’assunzione, la proroga e la trasformazione realizzino un incremento netto del numero dei lavoratori dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti l'assunzione agevolata. Tale condizione (come specificato dall’INPS nella circolare n. 111 del 24 luglio 2013) deve essere invece verificata in concreto, in relazione alle singole assunzioni agevolate.

L’incentivo è comunque applicabile se l’incremento non avvenga per dimissioni volontarie del lavoratore; invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore; pensionamento per raggiunti limiti di età; riduzione volontaria dell’orario di lavoro, ovvero per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Altre condizioni per beneficiare degli incentivi

La fruizione dello sgravio contributivo è inoltre subordinata alla circostanza che il datore di lavoro:

- non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, aiuti definiti come illegali o incompatibili della Commissione Europea (art. 1, par. 6, reg. CE n. 800/2008 e art. 46, legge n. 234/2012);

- non sia un’impresa in difficoltà, come definita dall’art. 1, paragrafo 7, del regolamento CE n. 800/2008 (art. 1, par. 6, reg. CE n. 800/2008).

L'agevolazione è infine concessa solo in presenza dei seguenti requisiti:

- regolarità negli adempimenti contributivi;

- osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;

- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale;

- che l’assunzione non riguardi un rapporto di lavoro domestico o intermittente;

- che l’assunzione non riguardi l’attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;

- che l’assunzione non violi il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore;

- che il datore di lavoro non abbia in atto sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale, salvo il caso che l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi;

- che gli incentivi non riguardino lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore.

Come chiedere il bonus contributivo

Il datore di lavoro che vuole ottenere l’agevolazione in esame deve inoltrare apposita comunicazione all’INPS, utilizzando il modulo on-line “92-2012", prima dell’invio della denuncia contributiva ove viene indicata la contribuzione agevolata.

Entro il giorno successivo all’inoltro, i sistemi informativi centrali effettuano i controlli formali e attribuiscono esito positivo o negativo alla comunicazione.

L’INPS effettuerà a posteriori, in sede di verifica amministrativa, i controlli sulla sussistenza effettiva dei presupposti dell’incentivo.

https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/lavoro-dipendente/quotidiano/2019/12/02/incentivi-assunzioni-rosa-opportunita-dimenticate-imprese

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