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Tirocini extracurriculari: aggiornate le Faq dei Consulenti del Lavoro

La Fondazione Consulenti per il Lavoro ha pubblicato le FAQ, aggiornate al 30 ottobre 2019, in materia di tirocini extracurriculari, a cui si è dato risposta in base alle indicazioni contenute nelle Linee Guida nazionali del 25 maggio 2017 e nelle relative regolamentazioni regionali di recepimento. Il documento è suddiviso in quattro sezioni: attivazione del tirocinio; durata e orario; definizione del percorso formativo; indennità, rimborso spese e coperture assicurative.

E’ stato pubblicato dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro un documento riepilogativo, aggiornato al 30 ottobre 2019, con i quesiti più ricorrenti di carattere generale in materia di tirocini extracurriculari di cui alle Linee Giuda nazionali del 25 maggio 2017 e relative regolamentazioni regionali di recepimento.

Limiti quantitativi

Nel calcolo della forza lavoro per l’individuazione del numero di tirocini attivabili in azienda devono essere computati anche gli apprendisti. Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è computato qualora la durata sia sufficiente a coprire l’intera durata del tirocinio.

I dipendenti con contratto di lavoro subordinato part-time sono inclusi nel computo per la determinazione del numero di tirocini attivabili in azienda, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla regolazione regionale.

Ai fini del computo tali rapporti sono da considerarsi in proporzione alle ore previste dal contratto individuale di lavoro, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 9 del D.lgs. n. 81/2015.

Requisiti del tirocinante

Non sono previsti limiti all’attivazione di tirocini extra-curriculari, autofinanziati, in funzione del rapporto di parentela o affinità tra i soggetti coinvolti.

Diversamente, si segnala che nel caso di tirocini finanziati con risorse pubbliche, di norma non è possibile instaurare il tirocinio se tra il tirocinante e il titolare dell’impresa ospitante sussiste un vincolo di parentela.

Non è possibile attivare un tirocinio se il tirocinante ha avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizio) con il medesimo soggetto ospitante nei due anni precedenti l’attivazione del tirocinio, salvo diverse disposizioni della regolazione regionale di riferimento

Durata del tirocinio

La richiesta di proroga deve essere effettuata mediante il sistema informativo della Fondazione Lavoro FLLab al più tardi entro il termine di 4 giorni lavorativi antecedenti la data di conclusione del tirocinio stesso.

Esclusivamente per la Regione Sicilia, si richiede l’invio delle richieste di proroga con un anticipo di 20 giorni rispetto alla scadenza del tirocinio, al fine di poter completare nei termini la specifica procedura regionale.

Eventuali richieste di proroga trasmesse oltre la data di conclusione del tirocinio non potranno essere prese in considerazione.

E’ possibile sospendere il tirocinio, conformemente con quanto disposto dalla regolazione regionale di riferimento, nelle seguenti ipotesi:

- maternità (alcune regioni contemplano anche l’ipotesi della paternità obbligatoria);

- infortunio e malattia di lunga durata (di norma superiore ai 30 giorni);

- chiusura aziendale (di norma superiore a 15 giorni).

Le regolazioni regionali possono prevedere ulteriori ipotesi di sospensione.

Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Faq tirocini 18/12/2019

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/12/19/tirocini-extracurriculari-aggiornate-faq-consulenti-lavoro

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