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Mercati finanziari: maggiore trasparenza e vigilanza a tutela degli investitori

Rafforzare la trasparenza dei mercati e migliorare la qualità dei flussi informativi a beneficio di tutti gli operatori coinvolti e del buon funzionamento del sistema di vigilanza europeo per garantire stabilità del sistema e un maggior presidio del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. E’ questo l’obiettivo della direttiva UE n. 2019/2177 che interviene modificando la Solvency II, la Mifid II e la V direttiva antiriciclaggio. Nello specifico, le norme UE mirano ad incrementare la qualità dei dati delle negoziazioni, nonché delle informazioni che le autorità nazionali forniscono alle autorità europee, in particolare quando le attività rivestono una valenza transfrontaliera. In più, sono previste mitigazioni dei requisiti patrimoniali legati al rischio spread.

Il 27 dicembre 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, la direttiva UE n. 2019/2177, che modifica la direttiva 2009/138/CE (Solvency II), la direttiva 2014/65/UE (Mifid II) e la direttiva 2015/849/UE (V direttiva antiriciclaggio). Inoltre, nella GU n. 6 del 9 gennaio 2020 è stato pubblicato il D.Lgs 25 novembre 2019, n. 165 che prevede disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n. 129/2017, di attuazione della direttiva 2014/65/UE, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

La direttiva mira a rafforzare la trasparenza dei mercati finanziari e migliorare il presidio dei rischi di mercato a livello transfrontaliero, per garantire la stabilità del sistema e un più ampio controllo dei rischi di riciclaggio.

In particolare, disciplina la qualità dei dati riguardanti le negoziazioni in strumenti finanziari, nonché il trattamento e la fornitura di tali dati da parte degli approved publication arrangement (o APA) e dei approved reporting mechanism (o ARM).

Stabilisce inoltre i criteri per la condivisione di informazioni rilevanti tra autorità competenti nazionali e tra queste e le autorità europee (ESMA, EIOPA, EBA). Particolare accento si pone sulle attività assicurative transfrontaliere, che negli ultimi hanno registrato una importante crescita e il cui attento monitoraggio è essenziale, specie in una fase iniziale di sviluppo della rete europea, per mantenere alto il livello di fiducia di un settore vitale per l’economia europea. Approfondiamo di seguito il contenuto della Direttiva.

Il primo articolo modifica la direttiva 2014/65/UE (Mifid II) relativa ai mercati e agli strumenti finanziari e mira ad incrementare la qualità dei dati delle negoziazioni, nonché del trattamento e della fornitura di tali dati, in particolare quando riguardano attività transfrontaliere.

La Mifid II prevede che un fornitore di servizi di comunicazione dati post negoziazione (data reporting services provider o DRSP) debba essere autorizzato ad operare come dispositivo di pubblicazione autorizzato (APA). Inoltre, un terzo che effettui le segnalazioni per conto di imprese di investimento deve essere autorizzato come meccanismo di segnalazione autorizzato (ARM).

L’articolo uno citato prevede dunque il trasferimento all’ESMA dei poteri di autorizzazione dei DRSP, con l’eccezione dei fornitori di servizi di comunicazione che beneficiano di una deroga, per i quali l’autorizzazione resta di competenza dell’authority nazionale. L’accentramento dalle autorità competenti all’ESMA delle competenze in materia di raccolta dei dati, autorizzazione e vigilanza è peraltro strumentale ad altri compiti che l’ESMA esercita come il controllo del mercato, i poteri di intervento temporaneo e i poteri di gestione delle posizioni, e garantisce il costante rispetto dei requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione. Ciò consentirà in ultima analisi un’armonizzazione nella qualità dei dati, consentendo anche maggiori economie di scala ed evitando l’impatto negativo di eventuali divergenze nelle prassi di vigilanza.

L’articolo due modifica la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, per garantire un maggior presidio delle attività assicurative, con particolare riguardo alle attività assicurative transfrontaliere, che sono strettamente connesse con l’attività di impresa assicurativa in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

Quando l’attività transfrontaliera è rilevante, il rischio che questa possa minare la stabilità dell’impresa, con conseguente rischio di contagio, è più elevato. L’attività transfrontaliera è rilevante quando il peso dei premi lordi di una succursale in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi è molto elevato rispetto al totale dei premi dell’impresa di assicurazione.

In questi casi è opportuna una tempestiva comunicazione tra le autorità e da queste all’autorità europea preposta, l’EIOPA (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali). La direttiva prevede pertanto un sistema di scambio di informazioni tra le autorità nazionali, favorendo la creazione di “piattaforme di cooperazione” per agevolare le comunicazioni per i casi più complessi.

Per prevenire potenziali crisi, inoltre, è previsto un obbligo di notifica in caso di attività assicurativa transfrontaliera significativa. Le autorità nazionali dello Stato membro ospitante di una succursale di nuova apertura saranno cioè obbligate a comunicare all’EIOPA l’autorizzazione all’apertura di una succursale laddove il peso delle relative attività per lo Stato membro ospitante sia rilevante.

L’autorità nazionale competente è altresì obbligata a riportare all’EIOPA qualora ravvisi un deterioramento delle condizioni finanziarie o altri rischi legati ad un’impresa in libera prestazione dei servizi o in libertà di stabilimento e le cui attività possono avere effetti transfrontalieri.

Il terzo articolo modifica infine la direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Seguendo lo schema introdotto dall’articolo due, anche qui si punta ad accentrare alcune competenze, ma soprattutto a favorire uno scambio rapido e armonizzato delle informazioni, in senso verticale, dall’EBA (Autorità Bancaria Europea) alle Autorità nazionali e viceversa, e in senso orizzontale, da uno Stato membro agli altri Stati membri.

Si prescrive infatti che l’EBA emani ogni due anni un parere relativo allo stato dell’arte dei presidi contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, mettendo i dati a disposizione dei soggetti interessati. Gli Stati membri a loro volta mettono i risultati delle valutazioni del rischio, compresi i relativi aggiornamenti, a disposizione della Commissione, dell’EBA e degli altri Stati membri. In particolare, gli Stati membri e l’EBA si scambiano informazioni sui casi in cui l’ordinamento di un paese terzo non consente l’attuazione delle politiche e delle procedure antiriciclaggio, in modo da intraprendere azioni coordinate di contrasto.

Tornando a Solvency II, la direttiva 2019/2177 UE ha previsto anche dei correttivi specifici per il requisito patrimoniale di solvibilità con riferimento alla valutazione dei titoli di Stato. Per evitare infatti che la volatilità del tasso di interesse impatti negativamente sulla solvibilità di imprese assicurative con sede in uno Stato membro ad elevato spread, è prevista la possibilità di utilizzare modelli interni per il calcolo del requisito, anziché la formula standard. Se un’impresa fa domanda di utilizzo di un modello interno l’autorità nazionale preposta ha l’obbligo di informare l’EIOPA di tale richiesta.

La direttiva è in vigore dal 30 dicembre 2019 e gli Stati Membri dovranno recepirne il contenuto entro il 30 giugno 2021. Il solo articolo 1 sarà recepito invece entro il 1° gennaio 2022.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/finanza/quotidiano/2020/01/04/mercati-finanziari-maggiore-trasparenza-vigilanza-tutela-investitori

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