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Sisma Centro Italia: come pagare i contributi sospesi

Con il messaggio n. 78 del 2020, l’INPS ha fornito le indicazioni per la corretta effettuazione dei versamenti relativi ai contributi sospesi nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. In particolare, l’Istituto specifica che, entro il 15 gennaio 2020, tutti i soggetti che hanno fruito della sospensione devono riprendere i versamenti alle regolari scadenze e pagare, anche a rate, gli importi sospesi. Inoltre, l’INPS specifica le modalità di applicazione del regime de minimis alla riduzione dell’onere contributivo spettante.

Nel messaggio n. 78 del 13 gennaio 2020, l'INPS fornisce indicazioni sulla ripresa di versamenti e adempimenti da parte delle aziende che operano nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.

La riduzione dell’onere contributivo, nella misura del 40%, prevista in favore delle imprese e dei professionisti non costituisce aiuto di stato alle imprese e, pertanto, non è soggetta all’osservanza delle regole in materia di de minimis.

Al contrario, l’agevolazione contributiva relativa alla quota a carico del datore di lavoro può essere riconosciuta soltanto all’esito degli obblighi di registrazione sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

Nelle more della registrazione della misura sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nonché della predisposizione da parte dell’Istituto del modulo telematico contenente l’istanza per la riduzione contributiva ai fini della concessione dell’aiuto e della successiva implementazione sul RNA, il versamento dei contributi previdenziali dovrà essere effettuato nella misura del 100% per la quota a carico del datore di lavoro e nella misura del 40% per la quota a carico del dipendente, senza applicazione di sanzioni e interessi, con una delle seguenti modalità:

Il versamento, da effettuare entro il 15 gennaio 2020, deve essere effettuato come segue:

- aziende con dipendenti, compilando la “Sezione INPS” con le modalità indicate nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N964).

- Artigiani e commercianti, indicando l’apposita codeline presente nelle comunicazioni bidirezionali del Cassetto previdenziale, nella sezione “Atti emessi – dilazioni” (tipo atto: “Indicazioni generiche per ripresa pagamenti su contributi sospesi”).

- Aziende agricole assuntrici di manodopera e lavoratori agricoli autonomi, sulla base dei dati indicati nella lettera, già inviata in sede di tariffazione, contenente gli estremi per il versamento dei contributi.

- Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, utilizzando nel campo "causale contributo " gli appositi codici previsti per questa fattispecie (codice PX33).

INPS, messaggio 13/01/2020, n. 78

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2020/01/14/sisma-centro-italia-pagare-contributi-sospesi

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