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IO Lavoro: al via il nuovo incentivo per chi assume giovani o disoccupati

Con il decreto n. 44 del 2020, l’ANPAL ha istituito il nuovo incentivo occupazionale ”IO Lavoro” fruibile dai datori di lavoro privati che assumono stabilmente giovani e disoccupati non soltanto nelle regioni del Mezzogiorno, ma anche in quelle in transizione e più sviluppate. L’incentivo è pari alla contribuzione posta a carico dell’azienda che assume, per una durata di 12 mesi e entro il tetto massimo di 8.060 euro. Il decreto definisce le fattispecie di cumulabilità dell’agevolazione con altre misure già previste a sostegno dell’occupazione.

L’ANPAL, con il decreto n. 44 del 6 febbraio 2020, introduce un nuovo incentivo occupazionale, denominato “Incentivolavoro” (IO Lavoro), destinato ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, persone disoccupate in possesso delle seguenti caratteristiche:

a) lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 24 anni;

b) lavoratori con 25 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017.

c) che non hanno avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro;

d) con sede di lavoro ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), nelle Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Toscana, Umbria, Marche e Lazio) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore.

L’incentivo è riconosciuto esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali:

a) contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;

b) contratto di apprendistato professionalizzante.

L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale o di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato.

Sono esclusi i contratti di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.

In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.

La fruizione deve concludersi, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2022.

L’incentivo è cumulabile:

- con l’incentivo previsto per chi assume percettori di reddito di cittadinanza;

- con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

- con altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni del Mezzogiorno in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni.

I datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente attraverso l’apposito modulo telematico che sarà definito dall’INPS.

L’Istituto determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto e verifica, mediante apposito modulo telematico, i requisiti di ammissione all’incentivo, comunicando poi al datore di lavoro l’avvenuta prenotazione dell’importo dell’incentivo in favore del datore di lavoro.

A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve, ove non abbia già provveduto, effettuare l’assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore.

L’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.

ANPAL, decreto 06/02/2020, n. 44

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2020/02/11/lavoro-via-incentivo-assume-giovani-disoccupati

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