• Home
  • News
  • Coronavirus: il datore di lavoro può ricorrere a smart working, congedi e ferie

Coronavirus: il datore di lavoro può ricorrere a smart working, congedi e ferie

Nuove disposizioni urgenti contro la diffusione del Coronavirus. Confermato lo smart working fino al 31 luglio con modalità semplificate su tutto il territorio nazionale ma con la raccomandazione, rivolta ai datori di lavoro pubblici e privati, di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie da parte dei dipendenti. E' quanto prevede il DPCM 8 marzo 2020, che dispone misure di prevenzione specifiche e più rigorose nella nuova zona a rischio contagio costituita dalla regione Lombardia e da altre 14 province del nord Italia. I transfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa purchè comprovino il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo.

In vigore le norme del DPCM 8 marzo 2020, che contiene ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus -COVID-19.

Il DPCM (approvato dal CDM nella notte tra il 7 e l’8 marzo 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020) contiene:

· Articolo 1: misure urgenti nella regione Lombardia e nelle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.

· Articoli 2 e 3: misure per l'intero territoriale nazionale (applicabili anche ai territori prima indicati laddove negli stessi non siano previste analoghe misure più rigorose).

Le disposizioni hanno effetto dalla data dell’8 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020 e si applicano anche alle Regioni a Statuto speciale e alle Province di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Dall'8 marzo cessano, invece, di produrre effetti i DPCM del 1° marzo e del 4 marzo 2020.

Per la regione Lombardia e altre 14 province del nord Italia

Il DPCM dell'8 marzo 2020 dispone di evitare (non si tratta di un divieto assoluto, ma ogni deroga dovrà essere giustificata) ogni spostamento in entrata e in uscita dalle regioni Lombardia e delle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che tali spostamenti siano motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero siano dettati da motivi di salute. Si consente il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza.

Inoltre, sempre in tale ambito territoriale:

· si raccomanda (e qui è la novità) ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere (fino al 3 aprile 2020) la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e ferie, ferma restando la possibilità di ricorrere allo smart working semplificato, prevista su tutto il territorio nazionale (art. 1, lettera e);

· vengono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonchè del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richiese dalle unità di crisi regionali (art. 1, lettera p);

· sono sospese poi le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari, ovvero in modalità telematica e dei concorsi per il personale sanitario e per il personale della protezione civile (art. 2, lettera m).

Con direttiva dell’8 marzo 2020 il Ministero dell’Interno ha chiarito che gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.

A chi viola le limitazioni agli spostamenti si applica la sanzione prevista in via generale dall’articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un’autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino 206 euro) salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica).

Per l'intero territoriale nazionale

Con riferimento ai datori di lavoro, il DPCM dell'8 marzo 2020 conferma le misure già in vigore per effetto dei DPCM 1° marzo e 4 marzo 2020, con una importante novità.

Con una disposizione dai contenuti invariati rispetto ai precedenti DPCM (art. 2, lettera r), si conferma infatti la possibilità, per i datori di lavoro, di ricorrere allo smart working (articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81), per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (i.e. fino al 31 luglio 2020), per ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi generali dettati dalla disciplina di base (legge 22 maggio 2017, n. 81), anche in assenza degli accordi individuali. Gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sul lavoro (articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81), sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

In aggiunta, si raccomanda ai datori di lavoro, ma solo "qualora sia possibile" (inciso non applicabile nelle regioni Lombardia e delle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia), di favorire la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti di periodi di congedo ordinario o di ferie (art. 2, lettera s).

Il Ministero degli Esteri, con nota esplicativa dell’8 marzo 2020, ha fornito chiarimenti sull’applicazione delle norme del DPCM in commento ai lavoratori transfrontalieri e sul trasporto delle merci da e verso le zone per le quali sono previste limitazioni negli spostamenti.

In particolare:

· transfrontalieri: le limitazioni introdotte dal DPCM dell’8 marzo 2020 non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. Salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i transfrontalieri potranno quindi entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli.

· trasporto delle merci: le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati. Il trasporto delle merci è considerato come un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all'interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

Smart working

Per le nuove attivazioni di smart working, si fa presente che, dallo scorso 4 marzo 2020, il Ministero del Lavoro ha reso accessibile una procedura emergenziale semplificata.

La procedura, attiva fino al 31 luglio 2020, consente il caricamento, con un unico flusso, di comunicazioni relative a più lavoratori. L'applicativo è accessibile tramite SPID o credenziali cliclavoro.

N.B: Si ricorda che dal prossimo 13 marzo, per accedervi, sarà necessario dotarsi di credenziali SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale in quanto non saranno più utilizzabili le credenziali del portale Cliclavoro. Come chiarito dal Ministero del lavoro, i profili già presenti sull’utenza di Cliclavoro resteranno validi, ma l'accesso sarà consentito esclusivamente tramite le credenziali SPID.

La nuova modalità massiva semplificata richiede il salvataggio di un file Excel (formato xlsx), con i seguenti dati:

· codice fiscale del datore di lavoro

· codice fiscale del lavoratore e suoi dati anagrafici

· posizione assicurativa territoriale INAIL 

· data inizio e fine del periodo di validità dell’accordo di smart working

È disponibile un template Excel da utilizzare per la produzione del file con le informazioni sui periodi di lavoro in modalità smart working.

Al lavoratore in lavoro agile, seppur in difetto dell’accordo scritto, va consegnata l’informativa in materia di sicurezza anche ricorrendo alla documentazione fornita dall’INAIL.

Alcune considerazioni finali.

Come ricordato, dal 13 marzo i datori di lavoro e loro intermediari dovranno dotarsi delle credenziali SPID per accedere alla procedura telematica di attivazione (anche in modalità semplificata). Anche se, a onor del vero, la novità è stata comunicata dal Ministero del lavoro già dal 7 febbraio 2020 (più di un mese fa quindi), si auspica, anche limitatamente alla procedura in commento e soprattutto nei territori di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020, una deroga dell'entrata in vigore della riforma, in modo da consentire anche a i datori di lavoro che non siano ancora in possesso delle credenziali SPID di fruire ugualmente della procedura semplificata per l'attivazione dello smart working.

Infine, un'ultima considerazione. Il decreto legge n. 9 del 2020 prevede procedure semplificate per la presentazione della domanda di CIGO e di assegno ordinario erogato dai Fondi di solidarietà bilaterali e dal Fondo di solidarietà residuale relativamente ai Comuni della zona rossa (Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’) nonchè la Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna). Alla luce delle disposizioni del DPCM 8 marzo 2020, appare quantomai opportuno estendere tale possibilità anche nelle zone di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 (regione Lombardia, Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia).

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/03/09/coronavirus-datore-lavoro-ricorrere-smart-working-congedi-ferie

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble