• Home
  • News
  • CU 2020: i controlli da fare prima (e dopo) la trasmissione telematica

CU 2020: i controlli da fare prima (e dopo) la trasmissione telematica

Il termine fissato per la trasmissione telematica delle CU all’Agenzia delle Entrate è stato prorogato al 31 marzo. Anche quest’anno i sostituti d’imposta dovranno provvedere a tale adempimento laddove la CU risulti inclusiva di redditi utili alla compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Per le altre CU, la trasmissione potrà, invece, avvenire entro la scadenza per l’invio del modello 770/2020, fissata al 2 novembre 2020. Quali sono le verifiche che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare prima e subito dopo la trasmissione delle certificazioni?

Scade il prossimo 31 marzo (termine così prorogato dal decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, il termine entro cui deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate la CU 2020 (Certificazione Unica) relativa all’anno d’imposta 2019 (provvedimento n. 8932/2020).

Il termine iniziale era previsto per il 9 marzo (quello ordinario era il 7 che quest’anno cadeva di domenica). Resta confermato al 31 marzo il termine per la consegna della CU ai soggetti sostituiti.

La trasmissione telematica delle certificazioni uniche, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), ossia entro il 2 novembre 2020 (in quanto il termine di legge del 31 ottobre 2020 cade di sabato).

All’adempimento sono tenuti tutti i sostituti d’imposta al fine di attestare:

- l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, corrisposti nell'anno 2019 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta e ad imposta sostitutiva;

- l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;

- l'ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, corrisposte nel 2019, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta;

- l'ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2019 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi;

- l'ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio;

- l'ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2019 per prestazioni relative a contratti d'appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-ter del D.P.R. n. 600/1973;

- l'ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;

- l'ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi);

- le ritenute di acconto operate;

- le detrazioni effettuate.

Il modello va utilizzato anche ai fini dell'attestazione dell'ammontare dei redditi che sono stati corrisposti nel corso dell'anno 2019 e che non hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile (sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi), nonché dei dati previdenziali e assistenziali inerenti alla contribuzione versata ovvero dovuta nei confronti degli enti previdenziali.

Qualora il sostituto d'imposta abbia rilasciato al sostituito una certificazione relativa ai redditi erogati nell'anno 2019 prima dell'approvazione della CU 2020, lo stesso deve rilasciare una nuova Certificazione Unica 2020 comprensiva dei dati già certificati, entro il termine ordinariamente previsto.

La Certificazione Unica 2020 può essere utilizzata anche per certificare i dati relativi all'anno 2020 fino all'approvazione di una nuova certificazione. In tal caso i riferimenti agli anni 2019 e 2020 contenuti nella Certificazione Unica e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti a periodi successivi.

I dati delle certificazioni uniche devono essere inviati telematicamente, facendo riferimento alle specifiche tecniche che sono contenute all'interno dell'allegato A del provvedimento, da parte:

- dei soggetti tenuti a trasmettere le certificazioni all'Agenzia delle Entrate;

- dei soggetti incaricati della trasmissione telematica.

Si ricorda che la Certificazione Unica è predisposta in due versioni:

- quella sintetica, che non contiene il quadro CT, da consegnare al percipiente;

- quella ordinaria, che comprende una grande quantità di dati fino allo scorso anno esposti sul modello 770, da trasmettere all’Agenzia delle entrate, entro il 9 marzo, in via telematica.

I sostituti d’imposta possono scegliere di suddividere il flusso telematico inviando, oltre al frontespizio e all’eventuale quadro CT, le certificazioni del lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

La CU contenente i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi va consegnata, in duplice copia, al lavoratore dipendente che ne faccia richiesta, entro 12 giorni in caso di cessazione del contratto di lavoro.

La CU, da consegnare al sostituito sempre entro il 31 marzo, contiene i quadri dedicati alla scelta per la destinazione dell’8, 5 e 2 per mille dell’IRPEF trattenuta. Ciascun contribuente, infatti, qualora esonerato dal presentare la dichiarazione dei redditi, può esprimere tale scelta consegnando, ad un centro di assistenza fiscale, l’apposita scheda allegata al modello CU 2020, in busta chiusa, entro lo stesso termine di scadenza previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi UNICO 2020 Persone Fisiche o 730 2020.

La sezione relativa ai premi di risultato è stata arricchita da ulteriori caselle volte ad accogliere le somme che sono state utilizzate per il riscatto laurea su opzione del lavoratore.

Tale facoltà è consentita agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi.

Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, l’importo è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente.

Da quest’anno, inoltre, nella CU viene gestita l’ipotesi in cui il momento della verifica del limite dell’importo del premio convertito in credito welfare e il momento impositivo del versamento di detti premi convertiti non coincidono, in quanto l’opzione viene effettuata l’anno precedente rispetto all’anno in cui il premio viene utilizzato.

In riferimento al periodo di imposta in cui viene fatta l’opzione per la conversione del premio, dovrà essere presentata una CU compilando i punti da 571 a 621.

Nei periodi successivi nei quali i premi convertiti verranno effettivamente percepiti, il sostituto d’imposta dovrà rilasciare una CU compilando la sezione “Benefit relativi ad anni precedenti”. In particolare, nel punto 631 dovrà essere indicato l’importo dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari, mentre nel punto 632 l’importo dei contributi versati agli enti e casse aventi fini assistenziali.

I sostituti d'imposta che non hanno mai comunicato all’amministrazione finanziaria i dati del soggetto abilitato a ricevere i 730, dovranno obbligatoriamente farlo attraverso il nuovo quadro CT della certificazione unica da trasmettere entro il 31 marzo: in caso contrario, infatti, si genererà una segnalazione bloccante del flusso delle CU che la procedura di controllo ministeriale produce.

Il quadro CT va compilato individuando il soggetto abilitato a ricevere i 730/4, che potrà o coincidere con il medesimo sostituto che dispone di un’utenza Entratel o Fisconline, o in alternativa essere rappresentato da un intermediario incaricato.

Il sistema di tassazione del reddito da lavoro dipendente è basato sull'applicazione di ritenute d'acconto che vengono operate sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore nei singoli periodi di paga implica. Di conseguenza, al termine del periodo d’imposta, è necessario rideterminare l'imposta sulla base dei dati raccolti a consuntivo. Tutti i sostituti d’imposta, che nel periodo d’imposta hanno corrisposto somme e valori qualificabili come redditi di lavoro dipendente o assimilati, sono chiamati, in occasione dell’elaborazione del libro unico del lavoro -LUL di dicembre, a calcolare il conguaglio a saldo dell’IRPEF e delle relative addizionali, se dovute.

Per definire correttamente il periodo d’imposta, ai fini del conguaglio, nel totale delle retribuzioni da sottoporre a tassazione definitiva vanno ricomprese anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio 2020, se riferiti a spettanze del 2016 (criterio di cassa allargato).

Dopo la trasmissione del modello sarà necessario verificare le ricevute di invio delle singole certificazioni al fine di accertarsi che non ci siano scarti o, in caso contrario, che sia effettuato il reinvio nei termini delle certificazioni scartate.

E’ necessario inoltre verificare di aver ricevuto l’impegno alla trasmissione telematica sottoscritto dal legale rappresentante del sostituto d'imposta.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/sostituto-dimposta/quotidiano/2020/03/09/cu-2020-controlli-prima-e-dopo-trasmissione-telematica

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble