• Home
  • News
  • Coronavirus: un decreto d’urgenza per fare chiarezza. Anche sulle sanzioni

Coronavirus: un decreto d’urgenza per fare chiarezza. Anche sulle sanzioni

Un decreto legge sulle norme da Coronavirus per fare chiarezza. Approvato dal Consiglio dei Ministri del 24 marzo, il decreto fa ordine sistematico nella decretazione d’urgenza di questi giorni e rimarca la gerarchia tra le fonti normative governative e regionali: riconosce la facoltà al Presidente del Consiglio dei Ministri di emanare provvedimenti urgenti, tenendo conto del parere delle Regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero quello della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale. Per le emergenze locali viene riconosciuto un autonomo potere alle Regioni di disporre provvedimenti immediati, con limitazioni. Ultimo, ma non per importanza, punto toccato dal provvedimento quello relativo alle sanzioni. Quali sono?

Avevamo giusto fatto in tempo a commentare nell’edizione del 23 marzo 2020 del Quotidiano il D.C.P.M. che avevamo definito “#QuasiChiudiItalia”, che il Presidente del Consiglio in diretta televisiva alle 18.30 di ieri ne ha annunciato un nuovo provvedimento, il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri poche ore prima.

In questo caso il decreto non prevede nuove misure restrittive, anzi il Presidente Conte si è affrettato nello smentire voci che si erano diffuse in giornata circa un prolungamento dell’attuale situazione di limitazione delle libertà d’impresa e di movimento fino al 31 luglio. Questa data nel nuovo decreto legge c’è, ma si riferisce alla ipotizzata conclusione della situazione di generale emergenza. In questo periodo si potranno prevedere specifici provvedimenti d’urgenza come quelli emanati fino ad oggi emanati secondo la contingenza sanitaria.

La prima differenza che balza agli occhi è lo stile comunicativo rispetto alle altre occasioni per illustrare il nuovo provvedimento. Il Presidente non si è collegato per il tramite della sua pagina facebook, canale social privato, ma dalla linea ufficiale della Presidenza del Consiglio ripresa dalle televisioni, ha cominciato con puntualità in orario pomeridiano, si è affrettato a smentire le voci che erano circolate in giornata, evitando l’incremento della tensione come avvenuto nei giorni precedenti. Un punto che accomuna questo decreto agli altri provvedimenti e che all’annuncio non è seguita pubblicazione tempestiva in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto fa ordine sistematico nella decretazione d’urgenza di questi giorni e rimarca la gerarchia tra le fonti normative governative e regionali, confermando quanto avevamo anticipato nell’articolo pubblicato il 23 marzo sul Quotidiano.

Con provvedimenti d’urgenza emanati con decreto del Presidente del Consiglio, e parzialmente anche dalle Regioni, si potranno adottare misure relative a:

a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora, se non per spostamenti individuali, limitati nel tempo e nello spazio e motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;

b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altre aree analoghe;

c) divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali;

d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;

e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone fisiche sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;

f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;

h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati al culto, nonché completa chiusura degli stessi;

i) chiusura di cinema, teatri, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;

l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;

m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati;

n) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico;

o) possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;

p) sospensione o chiusura dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

q) sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all’estero;

r) limitazione, sospensione dell’apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

s) limitazione o sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche con possibilità di fare salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all’assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza;

u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;

z) limitazione o sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;

aa) limitazione o chiusura di fiere e mercati, garantendo comunque un’adeguata reperibilità dei generi alimentari;

bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);

cc) limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non;

dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute;

ee) disporre misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;

ff) consentire o comunque regolamentare la modalità di lavoro agile per ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in deroga alla disciplina vigente;

gg) previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha cura di sistematizzare tutta questa delicata materia che, incidendo su libertà fondamentali della persona, aveva fatto “storcere il naso” a diversi giuristi per come gestita fino ad oggi. Il decreto legge riconosce la facoltà al Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, di emanare provvedimenti urgenti con proprio decreto. I provvedimenti devono tenere conto del parere delle Regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero quello della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.

Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità i provvedimenti devono tenere conto del parere del Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

Il decreto si sofferma poi sulle emergenze locali. In questi casi viene riconosciuto un autonomo potere alle Regioni di disporre provvedimenti immediati. Le disposizioni regionali potranno applicare una delle misure prima richiamate con efficacia limitata a sette giorni e, entro ventiquattro ore dalla loro adozione, è formulata proposta al Presidente del Consiglio dei Ministri per la loro conferma con specifico decreto. Il sistema, come detto fa ordine nel susseguirsi scomposto di misure diverse che hanno creato non poca confusione in questi giorni all’intero Paese. Nella conferenza stampa seguita all’annuncio televisivo il Presidente Conte, per rimarcare il raccordo tra Esecutivo e Parlamento, ha garantito una continua comunicazione tra gli stessi ed una sua presenza alla Camere per riferire dello stato dell’emergenza ogni quindici giorni.

Ultimo, ma non per importanza, punto toccato dal provvedimento uscito dal Consiglio dei Ministri di ieri è quello relativo alle sanzioni.

La violazione degli obblighi previsti nelle disposizioni anti-coronavirus è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all'art. 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni).

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/03/25/coronavirus-decreto-urgenza-chiarezza-sanzioni

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble