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CIG in deroga: chi può chiederla e quale iter seguire

Possono accedere alla prestazione alla Cassa integrazione in deroga le aziende che, avendo diritto solo alla CIGS, non possono ricorrere ad un ammortizzatore ordinario con causale “COVID-19 nazionale” come ad esempio le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti. E’ uno dei chiarimenti forniti dall’INPS con la circolare n. 47 del 2020 che dà indicazioni sulla corretta gestione dell’iter concessorio dei trattamenti di integrazione salariali previsti dal decreto Cura Italia. L’INPS scioglie poi i dubbi interpretativi in merito alla stipulazione degli accordi sindacali e alla gestione delle ferie pregresse.

L’INPS, con l’attesa circolare n. 47 del 28 marzo 2020 , ha illustrato le modalità di concessione della Cassa integrazione in deroga in base alle disposizioni contenute nell’art. 22 del decreto legge n. 18/2020 (il cd decreto Cura Italia).

Le domande di Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e alle Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Non possono presentare la domanda i datori di lavoro che potrebbero avere diritto ad uno degli ammortizzatori sociali vigenti.

A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’articolo 22, comma 1, del decreto 18/2020 prevede che le Regioni e le Province autonome possano riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane, a favore dei lavoratori del settore privato che non hanno accesso alle tutele previste dalle norme vigenti a sostegno del reddito in caso di sospensione o riduzione dell’attivita lavorativa.

Possono pertanto beneficiare della CIGD i dipendenti di datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che non rientrano nella sfera di applicazione della cassa integrazione ordinaria, del Fondo di solidarietà FIS oppure dei Fondi di solidarietà alternativi già operativi.

Afferma in tal senso l’INPS, con la circolare n. 47 del 28 marzo 2020, che “i datori di lavoro che hanno diritto di accedere alle prestazioni ordinarie (CIGO e assegno ordinario garantito dal FIS o dai Fondi di cui all’articolo 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015), dovranno richiedere la prestazione con causale “COVID-19 Nazionale” alla propria gestione di appartenenza e non potranno accedere alle prestazioni in deroga”.

Sono esclusi dall’intervento i lavoratori domestici. Vi rientrano invece le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti che hanno diritto alla CIGS, ma non alla CIGO.

L’intervento della CIGD opera esclusivamente per i lavoratori, sospesi dal lavoro a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che fossero alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020, indipendentemente dall’anzianità di lavoro.

Possono beneficiarne anche i lavoratori che non possono più fruire dei trattamenti ordinari avendo già superato i limiti temporali consentiti. Secondo la citata circolare INPS, la prestazione può essere erogata anche ai lavoratori intermittenti di cui agli articoli occupati alla stessa data, nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti.

N.B. La previsione potrebbe contrastare con decreti già emanati dalle Regioni: per esempio la regione Liguria per i lavoratori intermittenti indica come limite dell’intervento la media delle ore lavorate nei tre mesi precedenti la sospensione.

I datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti sono esonerati dall’accordo sindacale mentre per le aziende con dimensioni maggiori, la cassa integrazione in deroga sarà autorizzata dalle Regioni e Province autonome previo accordo, raggiunto anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. Sottolinea l’Istituto, che si considera, altresì, esperito l’accordo di cui all’art. 22, comma 1, con la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto di cui all’articolo 19, comma 1 del D.L. n. 18/2020.

La domanda deve essere presentata esclusivamente alla regione di competenza con le modalità stabilite dalla stessa. Sono le regioni ad esperire l’istruttoria e a trasmettere all’INPS, con modalità telematica tramite il “Sistema Informativo dei Percettori” (SIP), entro 48 ore dall’adozione, il decreto di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, la cui efficacia è, in ogni caso, subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa.

L’Istituto provvede all’erogazione della predetta prestazione.

In caso di aziende plurilocalizzate in meno di 5 regioni o province autonome la domanda è presentata alle singole regioni; superando detto limite destinatario della domanda è il Ministero del Lavoro che istruisce la pratica, quantifica l’onere e trasmette il tutto all’INPS che provvede, come per altre domande ricevute dalle regioni, al monitoraggio della spesa fornendo i risultati dell’attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni e Province autonome interessate.

Al superamento del limite di spesa, anche in via prospettica, le Regioni e le Province autonome non potranno emettere altri provvedimenti concessori.

Il monitoraggio avviene tenendo conto della stima dell’impegnato di CIG in deroga effettuata sulle domande di CIG in deroga concesse a fronte di un decreto della Regione o Provincia autonoma e la spesa effettiva delle domande per le quali l’INPS ha effettuato l’istruttoria ed emesso la relativa autorizzazione (autorizzazione INPS). Il calcolo e’ effettuato moltiplicando le ore autorizzate per il costo medio di un’ora di CIG stimato per l’anno 2020 in un importo medio orario di 8,10 euro, comprensivo di contribuzione figurativa e ANF.

Con la circolare 47 in commento l'INPS esprime parere che, considerata la finalità della norma di garantire tutele omogenee tra i diversi settori, seppur sottoposte a procedimenti concessori distinti, anche per la CIGD richiesta con la causale “COVID-19 nazionale”, come per la CIGO e l’assegno ordinario, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento dell’istanza.

L’Istituto sottolinea altresi’ che con la causale COVID-19 non è dovuto il contributo addizionale ne’ si applica la riduzione in percentuale della relativa misura di cui all’articolo 2, comma 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.

Si ricorda, infine, che solo dopo aver ricevuto il provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR 41”, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni ai lavoratori.

In aggiunta alla prestazione di cassa integrazione l’INPS provvederà anche al pagamento dell’ANF, se dovuto.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/03/30/cig-deroga-chiederla-iter-seguire

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