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Convenzione ABI, Governo e parti sociali: anticipo cassa integrazione fino a 1.400 euro

E’ stata sottoscritta la convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ABI e parti sociali per la definizione di una procedura per l’anticipazione da parte degli istituti bancari dei trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga per l’emergenza Covid- 19, a favore dei lavoratori aventi diritto a tali interventi di sostegno al reddito. L’anticipazione delle somme sarà concessa fino a quando non sarà erogato il trattamento o comunque entro settembre 2020.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ABI e parti sociali hanno sottoscritto, in data 30 marzo 2020, una convenzione che ha per oggetto la definizione di una procedura per l’anticipazione da parte degli istituti bancari dei trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga per l’emergenza Covid- 19, a favore dei lavoratori aventi diritto a tali interventi di sostegno al reddito.

L’anticipazione dell’indennità spettante avverrà tramite l’apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla Banca, per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.

L’anticipazione spetta ai lavoratori (anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca) destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito introdotti da decreto legge Cura Italia, dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19, abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga.

I lavoratori dovranno presentare la domanda ad una delle banche con modalità operative telematiche, al fine di limitare quanto più possibile l’accesso fisico presso le filiali, e adottando condizioni di massimo favore al fine di evitare costi, in coerenza alla finalità ed alla valenza sociale dell’iniziativa.

L’apertura di credito inconto corrente cessa con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga ovvero in caso di esito negativo della domanda, anche per indisponibilità delle risorse.

Il lavoratore o il datore di lavoro informeranno tempestivamente la banca interessata circa l’esito della domanda di trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19.

In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale, ovvero allo scadere del termine dei sette mesi, qualora non sia intervenuto il pagamento da parte dell’INPS, la Banca potrà richiedere l’importo dell’intero debito relativo all’anticipazione al lavoratore che provvederà ad estinguerlo entro trenta giorni dalla richiesta.

A fronte dell’inadempimento del lavoratore, il datore di lavoro verserà su tale conto corrente gli emolumenti spettanti al lavoratore, anche a titolo di TFR o sue anticipazioni, fino alla concorrenza del debito. Il lavoratore darà preventiva autorizzazione al proprio datore di lavoro attraverso la modulistica allegata alla convenzione e in via prioritaria rispetto a qualsiasi altro vincolo eventualmente già presente evitando che sia il datore di lavoro a dover regolare i criteri di prevalenza tra i diversi impegni presenti, nei limiti delle disposizioni di legge.

ABI, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, parti sociali, convenzione 30/03/2020

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2020/03/31/convenzione-abi-governo-parti-sociali-anticipo-cassa-integrazione-1-400-euro

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