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Cassa integrazione in deroga: cosa cambia per le imprese - Video

La Cassa integrazione in deroga per tutti i dipendenti di tutti i settori produttivi e sull’intero territorio nazionale. Il decreto Cura Italia viene incontro alle imprese, comprese quelle con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus. Le imprese possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità è estesa anche a chi ha già beneficiato della cassa integrazione straordinaria. Massimo Brisciani illustra nel video quali sono le novità per i datori di lavoro e come chiedere la Cassa integrazione in deroga.

Massimo Brisciani - Consulente del Lavoro in Milano e Coordinatore scientifico della rivista "Guida alle Paghe"

Alle aziende che non possono accedere alle norme speciali previste, dal decreto Cura Italia, per la concessione della cassa integrazione guadagni ordinaria o all’assegno ordinario è consentito il ricorso alla cassa integrazione in deroga, che può essere autorizzata da regioni e province autonome per un massimo di 9 settimane.

Destinatari del trattamento sono i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti e le aziende che, avendo diritto solo alla cassa integrazione guadagni straordinaria non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario, come ad esempio le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti.

Beneficiari del trattamento sono esclusivamente i lavoratori impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa a causa dell’emergenza sanitaria, purché risultino alle dipendenze del datore di lavoro richiedente la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

L’indennità è pagata direttamente dall’INPS al lavoratore, senza che l’azienda possa anticipare il trattamento per compensarlo successivamente con i debiti contributivi correnti verso l’Istituto.

Il ricorso alla Cassa in deroga non prevede il pagamento di contribuzione addizionale.

Per accedere al trattamento in deroga è necessario l’accordo sindacale, che può essere concluso - anche in via telematica - con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L’iter si considera compiuto con la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto.

Ai datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti non è richiesto alcun accordo sindacale.

Il trattamento in deroga è concesso con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge. Le regioni inviano all’INPS, in modalità telematica, entro quarantotto ore dall’adozione, il decreto di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, la cui efficacia è, in ogni caso, subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa.

Le domande di accesso alla prestazione devono essere presentate esclusivamente alle regioni e alle province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Per le aziende che hanno unità produttive in 5 o più regioni o province autonome sul territorio nazionale si richiede una sola domanda da inviare al Ministero del Lavoro, che per conto delle regioni interessate emetterà il decreto di concessione del trattamento.

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/04/01/cassa-integrazione-deroga-cambia-imprese-video

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