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Decreto Aprile. Come sarà la nuova cassa integrazione

Le imprese che hanno sospeso o ridotto l’attività produttiva ricorrendo alla cassa integrazione ordinaria o in deroga COVID-19 si vengono a trovare in una situazione di grande incertezza. Le 9 settimane concesse dal decreto Cura Italia (salvo le eccezionali proroghe stabilite per le ex zone rosse e gialle) si stanno esaurendo e attivare oggi gli ammortizzatori sociali secondo le regole ordinarie del Jobs Act sarebbe impossibile. Secondo le anticipazioni del Ministro del lavoro, Nunzia Catalfo, il decreto Aprile (la cui approvazione è slittata a maggio) dovrebbe prevedere ulteriori 9 settimane fino al prossimo 31 dicembre. Sarà sufficiente? E quali scenari potrebbero aprirsi in base alle possibili situazioni aziendali?

Chi ha attivato un ammortizzatore sociale per il Covid-19 il 23 febbraio scorso, così come previsto dal decreto Cura Italia, si trova oggi in vera emergenza. Le 9 settimane sono finite. In sede di conversione in legge del DL 18/2020 infatti è stata prevista una proroga solo per le casse in deroga relative alla “ex zona rossa” di ulteriori 3 mesi e un mese per quelle “ex zona gialla”. Per il resto c’è da attendere.

Tutte le imprese che hanno subito una sospensione o riduzione delle attività hanno finito, o stanno finendo gli ammortizzatori emergenziali previsti e pertanto le stesse si trovano in una difficile situazione di incertezza. Attivare oggi gli ammortizzatori sociali secondo le regole ordinarie previste dal D.Lgs. n. 148/15 sarebbe impossibile. Secondo le anticipazioni del Ministro del lavoro, Nunzia Catalfo, però ci dovremmo aspettare ulteriori 9 settimane fino al 31 dicembre. Ci auguriamo che il meccanismo tenga presente dei diversi impatti della crisi in ragione di territori e settori diversi.

La procedura per la richiesta dei nuovi ammortizzatori sociali dovrebbe articolarsi sulla base delle modifiche apportate in sede di conversione al decreto Cura Italia. Ricordiamo infatti che in questa sede è stato escluso integralmente ogni riferimento all’art. 14 D. Lgs n. 148/15 e pertanto non è più necessario avviare la procedura di consultazione sindacale.

Le imprese che dovessero aver necessità di una proroga della cassa integrazione ordinaria o dell’assegno ordinario/Fis potrebbero non avviare alcun percorso di informativa e consultazione delle OO.SS. Le aziende però devono fare attenzione a quanto definito nei verbali di intesa sindacale eventualmente sottoscritti per avviare i vigenti ammortizzatori. In molti di questi verbali le parti rinviano a future intese le eventuali proroghe. In questo caso sarà opportuno effettuare comunque una informativa sindacale per evidenziare la necessità di prorogare lo strumento a suo tempo attivato e, a seconda del grado di intensità delle relazioni industriali aziendali, si potrebbe, indipendentemente dall’obbligo di legge, procedere o meno ad un confronto.

Discorso più articolato va fatto nel caso si sia attivata una cassa integrazione in deroga. In questo caso bisognerà procedere nuovamente ad un accordo sindacale solo se il numero degli occupati fosse superiore a 5 e l’attività aziendale non avesse registrato una sospensione per disposizioni pubbliche. Naturalmente qualora il verbale di accordo iniziale prevedesse la possibilità per l’azienda di procedere con una proroga fornendo una mera informativa alle OO.SS. nessun obbligo ulteriore graverebbe in tal senso.

La macchina delle autorizzazioni delle richieste di ammortizzatore sociale sta viaggiando a pieno regime, grazie soprattutto all’enorme lavoro fatto in questi mesi dai consulenti del lavoro. I risultati però sono a macchia di leopardo evidenziando maggiore o minore capacità organizzativa delle sedi territoriali INPS. Anche la possibilità per i lavoratori di richiedere un anticipo bancario dell’integrazione salariale sta procedendo. La situazione si è sbloccata quando l’ABI, modificando le prime indicazioni, non ha più previsto la consegna del modello SR41 per l’apertura del conto corrente dedicato al prestito. Come sappiamo questo modello è possibile che sia emesso solo a valle dell’autorizzazione INPS e pertanto a fine percorso amministrativo facendo venire meno l’utilità dell’intervento bancario che deve essere informato a ragioni di immediatezza.

Per quanto sopra ci aspettiamo che venga mantenuta l’opzione per il pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS senza necessità di giustificare uno stato di crisi finanziaria. Come sappiamo questo meccanismo è stato introdotto in via decisamente “avventurosa” dal Cura Italia determinando di fatto l’impossibilità da parte di tanti lavoratori di percepire la cassa integrazione nei tempi indicati dal Governo (15 aprile). Ormai però il sistema è in fase di strutturazione ed ogni cambiamento sarebbe deleterio.

Il Decreto Aprile (la cui approvazione è slittata a maggio) dovrebbe poi chiarire la portata dell’art. 19bis, introdotto ancora in sede di conversione del DL 18/2020, con il quale si prevede la possibilità di procedere, nel periodo di vigenza degli ammortizzatori emergenziali, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione. La ratio della disposizione appare chiara, la lettera un po’ meno. Se infatti risulta pacifico che in un periodo di grave crisi sociale la continuità dei rapporti di lavoro sia un bene da privilegiare (proroga del contratto) più complessa appare la valutazione della possibilità di “rinnovo”. In questo caso la lettura del disposto normativo sembrerebbe aprire la possibilità di stipulare nuovi contratti di lavoro a termine anche in sostituzione di lavoratori sospesi per la fruizione di ammortizzatori sociali. Tale ipotesi ritengo sia da scongiurare perché contraria alle disposizioni generali del sistema dei contratti non stabili sia nazionali che comunitarie. La lettura corretta della disposizione sta nella previsione di un rinnovo, motivato dalla causale Covid19, di un contratto che non possa essere più prorogato. Questa lettura appare confortata dal superamento, in questa circostanza, dai periodi di “latenza contrattuale” il cd. “stop and go”. E’ infatti prevista la continuità tra un primo contratto, eventualmente prorogato, e il suo rinnovo senza che vi sia stacco temporale. In pratica il rinnovo del contratto a termine sarà possibile solo in continuità con il precedente contratto.

Da ultimo sarebbe veramente opportuno che il decreto facilitasse i sistemi di welfare aziendale in supporto dei lavoratori oggetto di cassa integrazione. Bisognerebbe per esempio prevedere la possibilità di un temporaneo innalzamento della soglia dei 258,00 euro prevista dall’art. 51 comma 3 del TUIR. Se il datore di lavoro potesse avere a disposizione un importo maggiore, per esempio 2.000,00 euro per il 2020, potrebbe corrispondere buoni acquisto non gravati da cuneo fiscale che porterebbero un importante beneficio al sistema commerciale e produttivo perché, a differenza delle erogazioni in denaro, ancorchè detassate, detti importi dovrebbero essere obbligatoriamente spesi.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/04/30/decreto-aprile-nuova-cassa-integrazione

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