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Consulenti del lavoro e fase 2: misure di sicurezza negli studi professionali

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avviato una serie di azioni a sostegno della Categoria a supporto degli iscritti in questo periodo di grave emergenza sanitaria. Tra queste anche la predisposizione di apposite "Linee Guida per l’organizzazione della sicurezza dello studio professionale" con indicazioni pratiche per l’adozione delle misure di prevenzione al contagio. Il documento si divide in due parti: la prima, incentrata sul rischio da contagio relativo al contesto dello studio professionale e sulle responsabilità del Consulente del Lavoro in caso di mancata adozione di adeguate misure di prevenzione; la seconda, tecnico pratica, costituisce un vero e proprio protocollo di sicurezza per la gestione dell’emergenza Covid-19 specificamente strutturato per lo studio professionale.

Ai Consulenti del Lavoro è assegnato un ruolo primario nella gestione delle fasi post emergenza Covid-19, per affiancare e guidare le imprese verso nuove modalità organizzative del lavoro e gestire al meglio la necessaria trasformazione dei processi produttivi.

Il Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha elaborato un protocollo di sicurezza per la gestione dell’emergenza Covid-19, che contiene tutte le misure precauzionali e di prevenzione che devono essere adottate in ciascuno studio per lavorare nella piena tutela della propria salute e di quella dei collaboratori e della clientela.

In accordo a quanto disposto dall’art. 2087 C.C., il Consulente, in quanto datore di lavoro, è obbligato ad adottare le misure specifiche che, secondo la peculiarità dell’attività svolta, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

La violazione di tale obbligo si configura non solo quando si violano misure tassativamente previste dalla legge, ma anche quando si omette di adottare ogni misura che sia esigibile dal lavoratore secondo le regole di correttezza e buona fede.

Il datore di lavoro deve dunque operare in conformità a quanto previsto dalle disposizioni del Testo Unico Sicurezza, nel rispetto delle linee guida rilasciate dagli organismi nazionali (ISS) ed internazionali (OMS)

In caso di accertata infezione da Coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL secondo le modalità ordinarie. Si tratta in questo caso di causa virulenta, che è equiparata a quella violenta.

Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da Coronavirus sul lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

La tutela riconosciuta decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l’inizio della quarantena.

N.B. Nei casi dubbi e per i quali è escluso il contagio da nuovo Coronavirus in occasione di lavoro, la tutela INAIL non è dovuta ed è necessario procedere alla segnalazione del caso all’INPS per la valutazione sulla fattispecie malattia.

Nel caso in cui l’evento sia attribuibile a violazioni o omissioni di norme antinfortunistiche derivanti da comportamenti illeciti del datore di lavoro o di altri soggetti non riconducibili al datore di lavoro, l’Istituto ha il diritto di agire nei confronti dei responsabili per il recupero delle prestazioni erogate attraverso:

- l’azione di regresso, esercitabile solo nei confronti del datore di lavoro e degli altri soggetti a lui direttamente collegati, come ad esempio i preposti;

- l’azione di surroga, esercitabile contro tutti gli altri soggetti ritenuti civilmente responsabili, qualora sia accertata una responsabilità di natura penale.

Il datore di lavoro, dunque, per liberarsi da ogni responsabilità, è tenuto a dare prova di avere seguito tutte le regole scientifiche e tecniche necessarie per la tutela del lavoratore assicurato dimostrando di aver adottato e rispettato un protocollo scientifico.

La pianificazione ed attuazione, da parte del titolare dello studio professionale, delle specifiche misure di contenimento dell’epidemia Covid-19, deve essere orientata, oltre che alla tutela dei propri dipendenti, anche a prevenire possibili contagi connessi alla ricezione di clienti o all’ingresso di altri terzi (quali fornitori, manutentori, etc.) nello studio professionale stesso.

N.B. Il ricevimento del pubblico deve essere fortemente limitato, implementando forme di consulenza ed assistenza a distanza già esistenti.

Alcune criticità emergono anche riguardo l’operatività della copertura assicurativa professionale nel caso di danni al cliente o ad altro terzo, che siano cagionati da una condotta omissiva rispetto all’adozione delle misure per la prevenzione del contagio che il soggetto titolare dello studio è tenuto ad adottare.

La mancata adozione di strumenti e di misure idonee a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro integra, in capo al professionista titolare dello studio, le fattispecie di reato contenute nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. E’ penalmente sanzionata la condotta del Consulente del Lavoro che ometta di adottare le misure sanitarie di tipo igienico, sanitario e antinfortunistico.

Nel caso in cui risultasse provato che il lavoratore o il terzo abbia contratto il virus nell’ambiente di lavoro e fosse riscontrata la mancata adozione da parte del titolare dello Studio delle misure imposte dalla normativa sopra citata, questi risponderà del reato di lesioni personali (gravi o gravissime e, comunque aggravate dall’averle commesse con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) o, nel caso di decesso, di omicidio per colpa grave.

Alcune delle attività specifiche inerenti alle modalità di ingresso nello studio professionale del personale dipendente determinano un trattamento di dati personali diverso ed ulteriore rispetto a quanto avviene nella conduzione del normale rapporto lavorativo tra titolare dello studio e dipendenti.

Si tratta di dati personali sensibili, ad esempio, nel caso in cui si decida di sottoporre il personale, prima dell’accesso allo studio, al controllo della temperatura corporea, tramite automisurazione o con strumenti appositi (termoscanner).

È necessario porre in essere le misure tecniche ed organizzative volte a far sì che il dato raccolto, contenente il rilievo di positività al COVID-19, venga trasmesso solo all’Autorità sanitaria competente, evitando che lo stesso venga diffuso a soggetti terzi e tra essi, per quanto possibile, agli altri dipendenti dello studio. Anche in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, è necessario assicurare modalità tali da garantire riservatezza e dignità del lavoratore.

Anche la semplice rilevazione della temperatura, ancorché non registrata, costituisce trattamento dei dati personali rilevante ai sensi della normativa privacy.

Nelle linee Guida diffuse dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro viene suggerito di procedere ad identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso allo studio. Ciò al fine di far diminuire gli adempimenti e le misure che è necessario adottare per la protezione dei dati personali in caso di registrazione e conservazione del dato personale. Al personale del quale si rileva la temperatura corporea, inoltre, deve essere l’informativa sul trattamento dei dati personali: è possibile provvedere alla predisposizione di una informativa integrativa di quella già rilasciata, che contenga unicamente le informazioni inerenti alle speciali e temporanee misure oggetto della presente trattazione, da comunicare senza necessità di particolari formalità, anche a mezzo di affissione nei locali dello studio od in altra modalità, ovvero mediante consegna a mano con firma per ricevuta.

Per quanto riguarda la preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS2, nel caso in cui si intenda richiedere una autocertificazione in merito al dipendente o al terzo, la cautela a fini privacy dovrà essere massima, evitando di raccogliere dati relativi alla salute di terze persone diverse dal dichiarante, che comporterebbe problematiche privacy, connesse sia alla base giuridica che all’informativa, di difficile e complessa gestione.

E’ obbligatorio adottare un protocollo di sicurezza per la gestione dell’emergenza COVID-19 che assicuri adeguati livelli di protezione: i controlli effettuati dal personale ispettivo saranno eminentemente finalizzati alla verifica dell’osservanza dei contenuti del suddetto protocollo pena la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il protocollo deve essere predisposto dal titolare dello studio, con la collaborazione del RSPP (se non coincidente con il datore di lavoro), del medico competente e del RLS.

Deve inoltre essere costituito un Comitato all’interno dello studio professionale con la partecipazione del RLS. Qualora lo stesso RLS non sia stato eletto, il suddetto Comitato si ritiene validamente costituito anche con la partecipazione di tutti i lavoratori.

Proprio al fine di gestire le eventuali successive verifiche ispettive, è opportuno che il datore di lavoro conservi copia documentale di fatture e/o ricevute di pagamento per l’acquisto dei DPI (mascherine, guanti, termometro, detergenti etc.), per il pagamento degli eventuali servizi di sanificazione etc., come pure di aver evidenza documentale delle informative rese, dell’erogazione di specifica formazione e della consegna dei DPI al personale ed ai collaboratori di studio.

Obblighi del titolare dello studio professionale datore di lavoro

Oggetto dell’obbligoApplicazione nello studio professionale
InformazioneConsegna informativa sul rischio da Covid Aggiornamento DVR
Tutela sicurezzaLimitare al minimo il ricevimento del pubblico
Salute dei lavoratoriPossibile misurazione della temperatura prima dell’accesso in studio Apposito protocollo di sicurezza
PrevenzioneDistribuzione DPI Conservazione prova documentale acquisto DPI
PrivacyProtocollo di gestione dati sanitari Autocertificazione dati rischio

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/professioni/quotidiano/2020/05/07/consulenti-lavoro-fase-2-misure-sicurezza-studi-professionali

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