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Tirocini extracurriculari: gestione a 3 vie ai tempi del Coronavirus

Il lockdown ha comportato non poche difficoltà ai tirocinanti extracurriculari, spesso giovani alla prima esperienza nel mondo del lavoro. Tali percorsi non sono regolati da un contratto di lavoro, ma da convenzioni tra l’ente promotore e l’ente ospitante, con l’obiettivo primario di attuare un periodo di formazione e orientamento in ambito lavorativo. Le Regioni e le Province Autonome hanno imposto, in linea generale, la sospensione dei tirocini, senza tuttavia escludere la possibilità della loro interruzione anticipata. Ma c’è un’altra strada percorribile: quella dello svolgimento a distanza.

Tra le categorie particolarmente colpite dalla sospensione delle attività produttive poco si è parlato dei tirocinanti extracurriculari che nel 2017 erano, in Italia, circa 350.000 (dati ANPAL), spesso giovani alla prima esperienza nel mondo del lavoro.

Questi percorsi non sono regolati da un contratto di lavoro, ma da convenzioni tra un ente promotore e un ente ospitante, e hanno come obiettivo quello di permettere lo svolgimento di un periodo di formazione e orientamento svolto in assetto lavorativo: i tirocinanti sono quindi esclusi dalle tutele e dalle misure previste per i lavoratori subordinati e autonomi.

Verranno quindi esposte, di seguito, le principali criticità e possibilità operative per la loro corretta gestione in questo periodo emergenziale.

Il tirocinio extracurriculare non può continuare in presenza, in quanto il tirocinante non può recarsi presso il proprio ente ospitante: il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 ha infatti vietato su tutto il territorio nazionale gli spostamenti non «motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero […] motivi di salute» (art. 1 c. 1), disposizione confermata, dal DPCM 26 aprile 2020, che ha soltanto aggiunto tra i motivi che giustificano gli spostamenti per «incontrare i congiunti», l'accesso ai parchi, alle ville e ai giardini, nonché l'attività sportiva e motoria (art. 1, comma 1).

Il tirocinio extracurriculare, come già ricordato, «non si configura come un rapporto di lavoro» (così l’art. 1 delle Linee guida sui tirocini approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 maggio 2017) e, dunque, non può giustificare lo spostamento del tirocinante dalla propria abitazione all’ente ospitante.

Sul punto sono intervenute le Regioni e le Provincie Autonome, a cui spetta la competenza esclusiva della regolamentazione e gestione dei tirocini extracurriculari (cfr. Sent. Cort. Cost. n. 287 del 2012). Con delibere e note esplicative esse hanno indicato le soluzioni percorribili per gestire l’emergenza e per evitare che gli operatori reagissero in maniera inappropriata a questa situazione inedita. Visto il blocco generalizzato degli spostamenti, esse hanno imposto, in linea generale, la sospensione dei tirocini, senza tuttavia escludere la possibilità della loro interruzione anticipata da parte dei soggetti coinvolti.

Con “sospensione” si intende un’interruzione temporanea del percorso, il quale sarà ripreso una volta concluso questo periodo emergenziale e la cui durata sarà prolungata di conseguenza: è una possibilità già contemplata nelle Linee guida e nelle normative regionali per chiusure aziendali superiori ai 15 giorni, e che molte Regioni hanno imposto per contenere il contagio.

Durante il periodo di sospensione i tirocinanti non percepiranno l’indennità prevista dalla loro convenzione.

Con “interruzione”, invece, si intende la possibilità sempre a disposizione del soggetto promotore e del soggetto ospitante di interrompere, e quindi concludere, anticipatamente, il tirocinio, a causa dell’impossibilità di raggiungere gli obiettivi formativi inizialmente previsti. Si pensi, ad esempio, ad un soggetto ospitante che si occupa di organizzare e gestire eventi durante la primavera-estate, i quali sono stati tutti cancellati per evitare assembramento di persone: il tirocinio inizialmente attivato e le connesse esperienze formative sono irrealizzabili ora e, presumibilmente, anche nei mesi successivi al lockdown, non può quindi prevedersi una semplice sospensione.

Rimane, infine, un’ultima soluzione, dopo quelle della sospensione e dell’interruzione anticipata del tirocinio extracurriculare: il suo svolgimento a distanza. Tale soluzione è praticabile solo nelle Regioni che hanno concesso questa possibilità e per le imprese che hanno organizzato la propria attività in modalità agile. Così avviene, per esempio, in diverse società di consulenza o istituti di credito.

È bene comunque ricordare che il soggetto ospitante non può impiegare tirocinanti per mansioni ricoperte da lavoratori in ferie (art. 5 delle Linee guida 2017) o per cui sono state attivate procedure di cassa integrazione straordinaria o in deroga, salvo diverse previsioni contenute negli accordi sindacali (art. 4), misure non infrequenti in questo periodo di fermo obbligato dalle attività produttive. In ogni caso, come stabilito dalle stesse disposizioni regionali, il tirocinio può avvenire a distanza solo se c’è un accordo fra le parti coinvolte (tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore) e se tale modalità non ostacola il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano Formativo, che andrà comunque modificato, qualora si optasse per tale soluzione.

Infine, il ricorso al tirocinio a distanza non toglie gli obblighi in materia di salute e sicurezza verso i tirocinanti, soggetti equiparati sotto questo riguardo agli altri lavoratori (D.lgs. 81/2008 art. 2 comma 1). Infatti, le Linee guida del 2017 e le normative regionali prevedono che il soggetto ospitante assicuri i tirocinanti contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi anche per attività svolte fuori dalla propria sede. Si deduce, quindi, che esso abbia una responsabilità per quanto riguarda la tutela della salute e sicurezza dei tirocinanti mentre questi svolgono da remoto le attività connesse al tirocinio. Si pensi, ad esempio, ai rischi connessi all’uso dei videoterminali oppure alla conformità rispetto alle norme di sicurezza vigenti delle apparecchiature fornite al tirocinante.

In conclusione, è alle diverse disposizioni regionali che bisogna guardare, stanti le possibilità sopra richiamate, per capire, concretamente, come gestire i tirocini extracurriculari in questo periodo emergenziale e con un quadro normativo in constante evoluzione. In particolare, è necessario agire nel tentativo di tutelare e promuovere l’esperienza formativa del tirocinante, la quale, per la sua peculiarità, si colloca su di un piano diverso rispetto alle prestazioni offerte dagli altri lavoratori, e come tale va gestita: altrimenti, verrebbe meno la ragione per la quale si è scelto di ricorrere a tale istituto, e sarebbe preferibile l’assunzione del giovane o il ricorso ad altra fattispecie.

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/05/08/tirocini-extracurriculari-gestione-3-vie-tempi-coronavirus

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