• Home
  • News
  • Nuova Cassa integrazione COVID-19: domanda e pagamento con iter accelerato

Nuova Cassa integrazione COVID-19: domanda e pagamento con iter accelerato

Modifiche alla Cassa integrazione ordinaria e in deroga. Novità in tema di assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale e per Cassa integrazione del settore agricolo (CISOA). L’opera svolta dall’Esecutivo nel decreto Rilancio si può definire di “cesello” in quanto interviene sui singoli articoli del decreto Cura Italia che hanno disciplinato, nella fase 1 dell’emergenza, l’integrazione salariale per i dipendenti la cui attività è stata sospesa e ridotta a causa del COVID-19. Obiettivo del legislatore è semplificare l’iter procedurale di domanda a vantaggio delle imprese e di pagamento a favore dei lavoratori.

Con il decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34), il Governo, superata la fase della prima emergenza, cerca di correggere le criticità emerse, soprattutto, con il decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020 convertito, con modificazioni, nella legge n. 27/2020) e, al contempo riconduce nell’alveo della integrazione salariale “COVID-19” il settore agricolo che ne era, sostanzialmente, rimasto fuori, e che vi era rientrato sulla scorta di alcuni adattamenti amministrativi contenuti nella circolare INPS n. 47/2020.

L’opera svolta dall’Esecutivo si può definire di “cesello” nel senso che interviene sui singoli articoli che hanno disciplinato l’integrazione salariale ordinaria, l’assegno ordinario del FIS, il sostegno dei Fondi bilaterali alternativi e della Cassa in deroga (nonché della CISOA, richiamata, per legge, per la prima volta).

L’analisi che segue tratterà unicamente le novità intervenute rimandando la riflessione sulle disposizioni che sono rimaste uguali agli articoli già pubblicati.

Ma, andiamo con ordine cercando di focalizzare l’attenzione su alcuni passaggi controversi per cercare, se possibile, di chiarire alcune criticità.

Con l’art. 68 si interviene sul comma 1 dell’art. 19 del decreto Cura Italia affermando che la sospensione dell’attività o la riduzione di orario riguarda gli eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica e che la durata massima complessiva di fruizione (da computare per unità produttiva secondo le regole amministrative stabilite con la circolare INPS n. 58/2009 che opera una distinzione tra settimana corta – 5 giorni – o lunga – 6 giorni) è di 18 settimane così suddivise:

a) 9 “godibili” tra il 23 febbraio ed il 31 agosto 2020, incrementate, nello stesso periodo di altre 5 settimane in favore dei soli datori di lavoro che avessero terminato il “plafond” assegnato;

b) 4 fruibili tra il 1° settembre ed il 31 ottobre 2020. Questo ulteriore pacchetto, tuttavia, tenuto conto della grave crisi che ha attanagliato il settore, può essere fruito anche in precedenza da datori di lavoro che operano nel turismo, nelle fiere, nei congressi, nei parchi divertimento, negli spettacoli dal vivo e nelle sale cinematografiche.

La ragione di tale “spacchettamento” risiede nel fatto che il Governo vuole evitare la corsa dei datori di lavoro finalizzata a chiedere l’integrazione per l’intero periodo: si tratta di una sorta di filtro attraverso il quale si cerca di evitare lo sforamento del “plafond” delle risorse disponibili che ammontano a poco più di 15 miliardi di euro che, tra l’altro, servono a coprire anche “disavanzi” della gestione del primo periodo di cassa COVID-19.

Con lo stesso comma viene risolto un problema che ha angustiato gli operatori durante la prima fase: esso riguardava l’assenza degli assegni familiari per i lavoratori beneficiari dell’assegno ordinario previsto dal Fondo di integrazione salariale (FIS): ora, la questione è stata, giustamente, risolta con il riconoscimento degli stessi.

Altra novità riguarda il primo periodo del comma 2: dopo che il Legislatore, modificando il precedente testo, aveva eliminato per la richiesta di integrazione salariale qualunque riferimento a procedure di informazione, consultazione ed esame congiunto previste dall’art. 14 del D.L.vo n. 148/2015, il Governo con una frase, un po' contorta, lo ha reintrodotto. Infatti, con l’inserimento di una frase al termine del primo periodo il comma 2 dell’art. 19 ora recita: “ I datori di lavoro che presentano la domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall’osservanza dell’art. 14 del D.L.vo n. 148/2015, e dei termini del procedimento previsti dall’art. 15, comma 2, nonché dell’art. 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo per l’assegno ordinario, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva”.

Come va interpretata la disposizione?

Secondo alcuni l’obbligo di informazione e consultazione riguarderebbe anche la CIGO oltre al FIS ma la relazione illustrativa del Governo, di accompagnamento del provvedimento sembra propendere per una interpretazione che correla l’informazione, a consultazione e l’esame congiunto, soltanto per le richieste da avanzare al FIS. In ogni caso non si capisce la ragione sia della reintroduzione totale (che pare esclusa dal dettato letterale della relazione illustrativa) che di quella parziale, prevista unicamente per la procedura FIS.

Sempre al comma 2, con l’eliminazione della parola “quarto” l’Esecutivo interviene sui termini per la presentazione delle istanze per la CIGO e per il FIS: non più “entro il quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività” ma entro il mese successivo, fermo restando che la domanda non è soggetta ai requisiti previsti dall’art. 11 del D.L.vo n. 148/2015, ossia alle causali specifiche determinate da situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili al datore di lavoro o ai dipendenti, o a situazioni specifiche di mercato.

La modifica appena introdotta va vista in una logica di sveltimento delle domande di integrazione: si vuole, nella sostanza, fare in modo che i tempi non costituiscano “alibi” per un pagamento diluito nel tempo delle erogazioni economiche in favore dei lavoratori. Tale concetto si chiarisce con l’introduzione di nuove disposizioni con i commi successivi. Il comma 2-bis, infatti, afferma che se l’istanza viene presentata oltre il termine sopra indicato (che ha, quindi, natura perentoria) il trattamento di integrazione salariale non può aver luogo per periodi antecedenti ad una settimana rispetto alla data di presentazione: è questo un invito pressante al datore di lavoro a far presto. Tale accelerazione si riscontra anche nel successivo comma 2-ter ove si modifica il termine di presentazione delle istanze di CIGO o di FIS relative al periodo 23 febbraio – 30 aprile: ora il termine ultimo di presentazione è il 31 maggio e l’eventuale “scavallamento” della data ha la stessa conseguenza prevista al comma precedente, ossia il trattamento integrativo potrà retrocedere soltanto di una settimana.

Con il comma 3-bis il Legislatore copre un “vulnus” della normativa precedente, peraltro, coperto parzialmente dalla circolare INPS n. 47/2020: quello relativo alla CISOA, la cassa integrazione del settore agricolo che viene gestita sulla base di disposizioni particolari contenute nella legge n. 457/1972 che tengono conto della specificità del mondo agricolo. Il trattamento integrativo, per causale COVID-19, è “neutro” rispetto al tetto massimo e viene erogato per un massimo di 90 giornate tra il 23 febbraio ed il 31 ottobre e, comunque, con un termine ultimo fissato al 31 dicembre. Il Governo si pone l’esigenza di velocizzare, anche in questo caso, il rilascio dell’autorizzazione: di qui una deroga all’iter normale, atteso che quest’ultima viene rilasciata dal Direttore territoriale dell’INPS e non dalla commissione ove, oltre al Dirigente della sede, sono presenti le parti sociali ed il Capo dell’Ispettorato territoriale del Lavoro che la presiede. Cambiano anche i termini per la presentazione dell’istanza: essa va presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui è iniziata la sospensione o riduzione di orario. Anche in questo caso vengono individuati momenti di velocizzazione dell’iter in quanto anche le domande per le sospensioni avvenute tra il 23 febbraio ed il 30 aprile come per la CIGO ed il FIS vanno presentate entro il 31 maggio. Per i lavoratori di aziende del settore agricolo ove non trova applicazione la CISOA, la domanda di integrazione salariale può essere presentata alla Cassa in deroga ex art. 22.

L’art. 68 termina con alcune disposizioni tecniche (commi 6-bis e 6-ter) che concernono le modalità per la suddivisione delle risorse economiche ai Fondi bilaterali.

Con l’art. 69 l’Esecutivo interviene sulla norma già contenuta nell’art. 20 del D.L. n. 18/2020 che offre alle imprese che stanno fruendo della CIGS, di modificare la ragione della integrazione salariale straordinaria in integrazione salariale ordinaria per un determinato periodo a fronte della causale COVID-19.

Ricordo, brevemente, che l’istanza va presentata alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione del Ministero del Lavoro la quale provvede, con proprio decreto, alla sospensione della CIGS e lo invia alla struttura dell’INPS territorialmente competente per gli adempimenti conseguenti. Il periodo di COVID-19 viene neutralizzato e non è soggetto ad alcun contributo addizionale. Le modifiche introdotte riguardano i termini di fruizione dell’integrazione salariale che sono gli stessi che sono stati individuati per la CIGO ed il FIS: il periodo è di 9 settimane tra il 23 febbraio ed il 31 agosto, incrementate di ulteriori 5 per i datori di lavoro che hanno raggiunto nello stesso periodo il tetto massimo. E’ possibile fruire di altre 4 settimane nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31 ottobre fruibili secondo la procedura prevista ex art. 70 sulla quale mi soffermerò più avanti. Sul punto si richiamano le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 8/2020.

Con l’art. 70 si entra nell’argomento “CIG in deroga” che, in questa prima fase di applicazione della causale COVID-19, ha presentato le maggiori difficoltà a fronte di un iter che vede, coinvolte, a vario titolo, le parti sociali, le Regioni e l’INPS, con una serie di adempimenti che hanno causato ritardi e proteste da parte dei lavoratori che, a distanza di mesi, debbono ancora ottenere le erogazioni economiche loro spettanti.

Queste sono le modifiche introdotte:

a) La CIG in deroga viene riconosciuta per 9 settimane tra il 23 febbraio ed il 31 agosto: essa può, essere incrementata di 5 settimane se i datori di lavoro hanno già raggiunto il tetto massimo previsto che, a mio avviso, deve essere calcolato seguendo le modalità indicate dalla circolare dell’Istituto n. 58/2009. Le ulteriori 5 settimane sono riconosciute non più dalle singole Regioni ma dall’INPS. Tra il 1° settembre ed il 31 ottobre possono essere riconosciute altre 4 settimane ma l’autorizzazione viene rilasciata sempre dall’Istituto, atteso che le Regioni, come vedremo successivamente, sono state tagliate “fuori”. Per i datori di lavoro che operano nei settori del turismo, delle fiere e congressi, dei parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche le 4 settimane di cui si è appena parlato, possono essere fruite anche in data antecedente purchè abbiano già esaurito il “plafond” delle quattordici settimane. In quest’ultima ipotesi c’è una completa assonanza con quanto già detto per la CIGO e per il FIS;

b) Viene reintrodotto per i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti e che hanno sospeso l’attività per la causale COVID-19 l’obbligo della informazione, della consultazione, dell’esame congiunto e dell’eventuale accordo, da svolgersi rapidamente anche attraverso procedure “a distanza”: appare singolare come il Governo, disattendendo quanto deciso dal Parlamento nella legge n. 27, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile u.s. che ha convertito, con modificazioni, D.L. n. 18/2020) abbia reintrodotto tale onere che, in alcune aziende è risultato abbastanza pesante in una situazione ove, relativamente alla causale, c’è poco da discutere in quanto originata da un evento improvviso ed imprevedibile;

c) Il primo periodo del comma 3 viene cambiato e, ora, a parte l’adeguamento economico “in rialzo” delle risorse assegnate si specifica che il trattamento viene riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio e riguarda i dipendenti in forza alla data del 25 marzo (e non più dal 23 febbraio): con tale modifica si è preso atto, con un ulteriore adeguamento di una settimana, di quanto affermato dall’art. 41 del D.L. n. 23/2020;

d) Viene inserito il comma 4-bis con il quale l’INPS viene invitata a comunicare, settimanalmente, sia al Ministero del Lavoro che a quello dell’Economia l’andamento, anche in via prospettica, delle erogazioni;

e) Con il comma 5-quater il Governo dispone che le risorse finanziarie per i Fondi di solidarietà delle Province Autonome di Trento e Bolzano possono essere utilizzate a condizione che alla copertura si provveda con fondi provinciali anche per assicurare una tutela integrativa rispetto ai trattamenti ordinari, straordinari e di CIG in deroga;

f) Al comma 6, dopo l’affermazione che le erogazioni economiche ai lavoratori avvengono con il sistema del “pagamento diretto”, si ricorda che il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale: il tutto entro termini ben determinati (ossia il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella nella quale è collocato il periodo di integrazione salariale);

g) Con il comma 6-bis viene stabilito che, soltanto per quelle imprese per le quali l’iter procedimentale della CIG in deroga sia passato attraverso la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione (sono le aziende, soprattutto del commercio, della grande distribuzione e le agenzie di viaggio e turismo presenti in almeno 5 contesti regionali o Province Autonome e che presentano un organico complessivo superiore alle 50 unità) il pagamento delle integrazioni salariali può essere anticipato dai datori di lavoro per essere, poi, conguagliato in sede di denuncia contributiva.

Con l’art. 71 vengono inserite ulteriori modifiche in tema di integrazione salariale con l’introduzione nel “corpus” del D.L. n. 18/200 convertito, con modificazioni, nella legge n. 27, di specifici articoli.

Si inizia con l’art. 22-ter attraverso il quale viene istituito un apposito Fondo nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro con una dotazione per il 2020 di 2.740,8 milioni di euro che per esigenze specifiche potranno essere trasferite all’INPS ed ai Fondi bilaterali ex articoli 26 e 27 del D.L.vo n. 148/2015.

Con l’art. 22 -quater si entra, nel cuore, delle novità introdotte con il D.L. n. 34/2020.

Per la Cassa in deroga con causale COVID-19 non c’è più il “passaggio obbligatorio” presso le Regioni che debbono valutare la congruità della istanza alla luce dei singoli accordi-quadro ma, per i periodi successivi alle nove settimane già riconosciuti dai singoli Enti regionali, a partire dal giorno 19 maggio, data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020, la domanda del datore di lavoro va indirizzata direttamente all’INPS che la approva nei limiti delle risorse già stanziate. Tale regola vale per tutto il territorio nazionale con la sola eccezione delle Province Autonome di Trento e Bolzano ove resta in vigore l’iter già previsto dall’art. 22, commi 1 e 5, del D.L. n. 18/2020.

Fase 1

L’iter si attiva attraverso l’istanza del datore di lavoro che deve, unicamente, essere accompagnata dalla lista dei beneficiari con l’indicazione delle ore di sospensione per ciascun beneficiario nel periodo autorizzato. Ovviamente, quanto mai opportuna, appare una nota chiarificatrice dell’Istituto finalizzata alla individuazione ben precisa dei passaggi procedurali che non contemplano, peraltro, alcuna allegazione relativa ad incontri sindacali eventualmente svolti.

L’INPS monitora, continuamente la spesa e, nel caso in cui si evidenzi un superamento del tetto massimo di spesa, è autorizzata a non emettere alcun provvedimento concessorio.

Fase 2

La istanza di concessione può essere trasmessa alla sede territoriale competente dell’Istituto entro i 30 giorni successivi al 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 (in tale arco temporale l’INPS procederà senz’altro a fornire le proprie indicazioni): in ogni caso, trascorso tale periodo la domanda va trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui è iniziata la sospensione o la riduzione di orario.

E per le unità produttive ubicate in più regioni o Province Autonome?

Per i datori di lavoro con unità produttive ubicate in almeno 5 regioni o Province Autonome (il numero si ricava dall’art. 2 del D.M. 24 marzo 2020 “concertato” tra Lavoro ed Economia) viene confermato il percorso che prevede una richiesta datoriale al Ministero del Lavoro, Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione: sul punto, si sono dilungati sia la circolare n. 8 del Ministero che la n. 58/2020 ove, se è lecito dire qualcosa, si riscontra un eccesso di adempimenti burocratici.

Pagamento degli importi

Con il comma 4 si registrano alcune grosse novità che riguardano il pagamento degli importi. I datori di lavoro che si avvalgono del pagamento diretto (le imprese che si avvalgono della procedura ministeriale possono procedere con l’anticipazione e successivo conguaglio) debbono, entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o della riduzione di orario, avanzare specifiche istanze all’Istituto, corredate dai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione di una anticipazione delle prestazioni ai lavoratori: l’INPS si riserva di indicare le modalità applicative. Ricordo che per la causale COVID-19 non sono previsti gli usuali accertamenti che, in genere, si richiedono per il pagamento diretto sulla base delle previsioni contenute nell’art. 7 del D.L.vo n. 148/2015. L’anticipazione di parte del trattamento, calcolato sul 40% delle ore autorizzate per l’intero periodo, avviene entro i 15 giorni successivi all’arrivo delle istanze. I datori di lavoro sono tenuti, successivamente a trasmettere all’Istituto dati completi: sulla base di questi si procede al saldo o, se non dovuti, al recupero degli “esborsi” anticipati.

C’è, poi, la questione delle CIG in deroga già autorizzate dalle singole Regioni per il periodo intercorrente tra il 23 febbraio ed il 30 aprile e che debbono essere erogate attraverso il pagamento diretto ai lavoratori: i datori che non vi abbiano già provveduto, lo debbono fare entro il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dal 19 maggio, data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020. Il trattamento viene riconosciuto al netto delle risorse già destinate alle Regioni a valere sul medesimo limite di spesa, limitatamente ai dipendenti in forza al 25 marzo 2020;

Con i commi 5 e 6 vengono emanate disposizioni finalizzate alla suddivisione delle risorse complessive attraverso un Decreto “concertato” tra Lavoro ed Economia da varare entro 15 giorni, decorrenti dall’entrata in vigore delle nuove norme, ossia il 19 maggio.

Il successivo art. 22-quinquies si occupa delle modifiche relative al pagamento diretto sia della CIGO che dell’assegno ordinario stabilendo che le richieste presentate all’Istituto a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 34, vengono uniformate, per la procedura, all’iter già individuato dall’art. 22-quater, comma 3.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/05/25/nuova-cassa-integrazione-covid-19-domanda-pagamento-iter-accelerato

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble