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Cassa integrazione Covid-19: fruizione immediata delle 18 settimane previste

Garantire un altro mese di integrazione salariale per Covid-19 senza soluzione di continuità rispetto alle 14 già fruite: è questo l’obiettivo del nuovo decreto, approvato il 15 giugno dal Consiglio dei Ministri. Le ulteriori 4 settimane, su un totale di 18, introdotte dal Cura Italia e dal decreto Rilancio, potranno essere utilizzate anche immediatamente, senza dover attendere il mese di settembre. Il Governo interviene così, con un decreto legge, coprendo il “buco” nel ricorso alla cassa integrazione che avrebbe creato non poche difficoltà ad imprese e lavoratori. Ma l’obiettivo finale è quello di dare vita ad una complessiva ed organica riforma del sistema delle integrazioni salariali. Cosa cambia per aziende e lavoratori?

Nel corso della riunione del Consiglio dei Ministri che si è svolta nella serata del 15 giugno 2020, a margine di una fitta serie di incontri con i rappresentanti delle parti sociali CGIL, CISL e UIL nell’ambito dei lavori degli Stati generali dell’Economia, è stato approvato un nuovo decreto legge in materia di ammortizzatori sociali. Il provvedimento prevede l’immediata possibilità, per i datori di lavoro interessati, di fruire delle 4 settimane di cassa integrazione già previste dal decreto Rilancio, nel caso in cui le prime 14 siano state già fruite.

La proroga stabilita dal Governo non consiste, dunque, in un incremento dei periodi integrabili (restano ferme le complessive 18 settimane richiedibili) ma nella possibilità di utilizzare l’intero periodo senza dover attendere il bimestre settembre/ottobre a cui il decreto Rilancio aveva destinato le ultime 4 settimane integrabili.

La Cassa integrazione per Covid-19 è stata introdotta dal decreto Cura Italia, nel mese di marzo 2020, per un periodo non superiore a 9 settimane in riferimento a:

- il trattamento di Cassa integrazione ordinaria;

- la Cassa integrazione in deroga, per le aziende che non rientrano nelle prestazioni ordinarie;

- assegno ordinario garantito dal FIS o dai Fondi di cui all’articolo 26, 27 e 40 del D.Lgs n. 148/2015 per le aziende iscritte.

La proroga delle ulteriori 9 settimane introdotta dal decreto Rilancio, che è entrato in vigore il 19 maggio 2020, prevede la possibilità di fruizione frazionata di ulteriori 9 settimane di cassa integrazione o assegno ordinario, con la seguente articolazione:

- 5 settimane entro il 31 agosto;

- ulteriori 4 settimane fruibili per il periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 ottobre 2020.

L’intento perseguito dal Governo con il nuovo decreto legge, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, è proprio quello di evitare che lavoratori e aziende rimangano senza copertura di ammortizzatori sociali dal momento che alcuni hanno terminato o stanno terminando le prime 14 settimane

Il testo prevede che, in deroga alla normativa vigente, i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di 14 settimane, possano fruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020.

N.B. Resta ferma la durata massima di 18 settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti.

Il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri dispone inoltre che, indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possano presentare la domanda nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.

Giova ricordare che il decreto Rilancio ha altresì stabilito che i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga per i periodi successivi alle prime 9 settimane (precedentemente riconosciuti dalle Regioni) siano autorizzati direttamente dall’INPS. I datori di lavoro, destinatari degli ammortizzatori in deroga non devono più seguire gli iter autorizzativi previsti dalle diversificate regolamentazioni regionali, ma presenteranno richiesta di concessione direttamente alla sede INPS competente per territorio.

L’Istituto provvederà comunque al monitoraggio dei limiti di spesa comunicando i dati al Ministero del Lavoro.

La domanda dovrà essere presentata dal datore di lavoro all’INPS entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall’INPS.

La domanda deve contenere:

- la lista dei beneficiari;

- le ore di riduzione/sospensione riguardanti ciascun lavoratore per l’intero periodo oggetto di domanda;

- i dati necessari per il calcolo e l’erogazione di una anticipazione.

L’INPS autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura dell’anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo.

Il decreto in esame introduce poi ulteriori proroghe, in particolare è spostato:

- dal 15 luglio al 15 agosto 2020 il termine per la presentazione delle istanze di regolarizzazione di Colf e braccianti agricoli; la proroga riguarda sia i lavoratori irregolarmente soggiornanti nel nostro paese che colori i quali si ritrovano ad avere un permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato;

- dal 30 giugno al 31 luglio 2020 quelli per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza, la misura di sostegno economico rivolta ai nuclei familiari che si sono ritrovati in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

A margine degli incontri con le parti sociali, che si sono svolti a Roma in Villa Pamphilj, il Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, ha annunciato una prossima riforma degli ammortizzatori sociali. SI tratta di un intervento assolutamente prioritario che dovrebbe vedere in primo piano la definizione del salario minimo, nuove regole per lo smart working e la detassazione degli aumenti contrattuali.

Cassa integrazione - Quadro sinottico della durata massima

 Cura ItaliaRilancioDecreto legge 15 giugno
Durata massima CIG/Assegno ordinario9 settimane+ 9 settimane18 settimane fruibili anche continuativamente
Termine di fruizione31 agosto14 settimane entro il 31 agosto 4 settimane tra il 1° settembre e il 31 ottobre31 ottobre

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/06/16/cassa-integrazione-covid-19-fruizione-immediata-18-settimane-previste

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