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Cura Italia e Rilancio: serve una norma per garantire tutela ai lavoratori stagionali

Il lockdown resosi necessario per gestire l’emergenza sanitaria da Coronavirus e la conseguente crisi economica hanno colpito in particolare i lavoratori stagionali. Gli esperti della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con l’approfondimento del 17 giugno 2020, compiono un esaustivo e utile excursus normativo e definitorio delle attività stagionali e del tipo di inquadramento a cui sono soggette, che rende chiaro il perché sarebbero necessarie regole chiare e definite. Ciò anche al fine di consentire la corretta applicazione di quanto previsto dagli ultimi decreti legge “Cura Italia” e “Rilancio”.

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con un approfondimento del 17 giugno 2020, interviene in materia di lavoro stagionale per sottolineare che nessuna norma, presente nel nostro ordinamento, legittima la contrattazione collettiva ad individuare ipotesi di “attività stagionale”. Anche nella compilazione dell’UNILAV, il campo “lavoratore stagionale” va valorizzato con la “S” solo in presenza di assunzione effettuata nell’ambito delle “attività stagionali”, contenute nel tassativo elenco ex DPR n. 1525/63.

E’ innegabile la sussistenza di specifiche esigenze per le quali determinate località a prevalente vocazione turistica necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in alcuni periodi dell'anno: a tal fine è previsto che i contratti a tempo determinato, conclusi per gestire questi momenti di maggiore intensità lavorativa, siano riconducibili a ragioni di stagionalità. Identiche considerazioni possono essere rivolte anche rispetto al contratto collettivo del settore Turismo. In entrambi i casi l’intervento della contrattazione collettiva prende atto delle esigenze specifiche connesse alla stagionalità del lavoro prestato.

I limiti posti dal legislatore alla contrattazione collettiva appaiono ben evidenti, tanto più le conseguenze in questo periodo emergenziale, con l’esclusione dalle provvidenze emergenziali per un’ampia fetta di lavoratori.

Appare necessario dunque l’intervento di un provvedimento normativo o di un pronunciamento interpretativo/applicativo da parte del ministero del Lavoro, che riconosca tale facoltà, il cui esercizio, anche alla luce dell’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015, ben può assolvere alle esigenze qui premesse e diffusamente condivise ed auspicate.

La Fondazione auspica un chiarimento definitivo, con particolare riferimento alle indennità previste dall’art. 29 del D.L. 18/2020 e art. 84 comma 6 del D.L. n. 34/2020, se i dipendenti stagionali possano individuarsi anche con riferimento a quelli assunti nelle ipotesi di “stagionalità” (non di “attività stagionale”) o punte di stagionalità”, previste nei contratti collettivi.

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, approfondimento 17/06/2020

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/06/18/cura-italia-rilancio-serve-norma-garantire-tutela-lavoratori-stagionali

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