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Cassa integrazione in deroga delle aziende plurilocalizzate: il rebus della proroga

Il Ministero del Lavoro sembrava aver tracciato una chiara linea direttrice sull’ente che deve autorizzare le nove settimane aggiuntive per la cassa integrazione Covid-19 rese disponibili dal decreto Rilancio. La principale novità del decreto Rilancio consiste nell’incardinare le nuove domande di integrazione salariale per la causale COVID-19 di CIGO, assegno ordinario e cassa in deroga presso l’INPS, superando definitivamente le competenze delle Regioni e del Ministero del Lavoro. Ma sempre il decreto Rilancio sembra restituire al Ministero del Lavoro la competenza per le aziende plurilocalizzate. E’ necessario fare chiarezza!

Con la pubblicazione della circolare n. 11 del 1° luglio 2020 il Ministero del Lavoro sembrava aver tracciato una chiara linea direttrice sull’ente competente ad autorizzare le nove settimane aggiuntive (5 + 4) per la cassa integrazione Covid-19 rese disponibili dal decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020): la Regione, o il Ministero del lavoro per le plurilocalizzate, in relazione ai periodi previsti fin dall’origine dal decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020); l’INPS per le ulteriori settimane del decreto Rilancio.

L’intervento ministeriale sembrava aver rimediato anche, nel solco della soluzione già proposta dall’INPS con la circolare 27 giugno 2020 n. 78, alla “dimenticanza” del D.L. n. 52/2020 circa la sorte delle settimane aggiuntive di cassa integrazione in deroga già previste per i Comuni della zona rossa (13 settimane in più) e per le tre Regioni della zona gialla - Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna (4 settimane in più).

L’infelice formulazione del D.L. n. 52/2020, che fissava un limite complessivo invalicabile di 18 settimane di trattamento, aveva fatto temere che le settimane aggiuntive fossero state “assorbite” dalla nuova dote nazionale. Opportunamente il Ministero, come già l’INPS, ha invece stabilito che zona rossa e zone gialle conservano questi periodi ulteriori e distinti di copertura. E così i datori di lavoro plurilocalizzati si sono affrettati a presentare al Ministero del Lavoro, che già aveva autorizzato le prime nove settimane di trattamento, l’istanza per le quattro settimane aggiuntive delle zone gialle previste dai comma 8-quater dell’art. 22 del D.L. n. 18/2020. Le prime risposte della direzione ammortizzatori sociali del Ministero del Lavoro, tuttavia, sembrano negare la correttezza di questa interpretazione e imporre ai datori di lavoro di indirizzare le istanze alle singole regioni interessate, sulla base dell’unica sorprendente osservazione che questa “appendice” di trattamento di cassa verrebbe ora richiesta solo per tre regioni e non per almeno cinque, facendo così venir meno il requisito posto dal D.M. 24 marzo 2020 per abilitare l’intervento ministeriale in luogo di quello regionale.

Al di là di ogni considerazione sulla coerenza dell’indirizzo assunto dalla direzione ministeriale rispetto a quanto enunciato nella circolare del 1° luglio 2020, resta il fatto che il datore di lavoro senza l’autorizzazione di queste settimane supplementari di cassa integrazione per le tre regioni più colpite dalla pandemia sul piano economico non può accedere alle ulteriori cinque settimane del decreto Rilancio da fruire entro il prossimo 31 agosto, né - per ovvia conseguenza - alle ultime quattro settimane di trattamento, condizionate all’esaurimento delle prime cinque. Una sequenza di atti amministrativi davvero difficile da realizzare entro il termine di decadenza del prossimo 15 luglio 2020, imposto dal testo finale del D.L. n. 34/2020 ora in fase di conversione in legge: solo sei giorni di calendario per presentare alle Regioni la domanda delle quattro settimane della zona gialla, ottenere il decreto regionale di autorizzazione e precipitarsi a presentare la domanda all’INPS per le ulteriori cinque settimane di trattamento.

Per le sole aziende plurilocalizzate il D.L. n. 34/2020 ha introdotto all’art. 22 comma 6-bis la facoltà di anticipare l’indennità di integrazione salariale INPS per poi conguagliarla con i debiti contributivi attraverso il flusso Uniemens, evitando così l’invio dei modelli SR41 e i tempi, non sempre brevi, della liquidazione da parte dell’INPS. Sui tavoli di esame congiunto previsti dalla legge, le organizzazioni sindacali hanno condizionato la firma degli accordi all’impegno dell’azienda ad anticipare il trattamento INPS per le complessive nove settimane aggiuntive di integrazione salariale.

Ora scopriamo sul portale dell’INPS che la nuova procedura di richiesta all’Istituto della cassa in deroga non contempla la possibilità per il datore di lavoro plurilocalizzato di anticipare il trattamento, permettendo unicamente il pagamento diretto “tradizionale” con invio dei modelli SR41 oppure la muova modalità "di pagamento sprint” con acconto del 40% e successivo saldo a cura dell’Istituto. Se l’INPS non provvederà tempestivamente a modificare opportunamente la procedura online le aziende, che hanno già anticipato in molti casi le somme ai lavoratori, non avranno alcuna possibilità per recuperare dall’INPS quanto anticipato.

La principale novità del D.L. n. 34/2020, enunciata negli artt. 22-quater e 22-quinquies, consiste nell’incardinare le nuove domande di integrazione salariale per la causale COVID-19 di CIGO, assegno ordinario e cassa in deroga presso l’INPS, superando definitivamente le competenze delle regioni e del Ministero del Lavoro. INPS e Ministero, nelle citate circolari, hanno confermato questa novità. Tuttavia, proprio nell’art. 22-quater gli ultimi due periodi del primo comma sembrano restituire al Ministero del Lavoro la competenza per le aziende plurilocalizzate, stabilendo che “per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento di cui al presente articolo può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel decreto di cui al comma 5 è stabilito il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal predetto Ministero”. Anche l’ultima versione in ordine di tempo dell’art. 22, sulla quale è stata votata la fiducia alla Camera in sede di conversione del D.L. n. 34/2020, mantiene questa curiosa formulazione.

Citando un grande giornalista ormai scomparso, possiamo affermare che la situazione è grave, ma non seria.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/07/09/cassa-integrazione-deroga-aziende-plurilocalizzate-rebus-proroga

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