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Permessi disabili COVID-19: circolare INPS in ritardo, diritti dei lavoratori persi?

I lavoratori disabili in condizione di gravità o che assistono portatori di handicap grave che non sono stati precedentemente autorizzati dall’INPS a fruire dei giorni aggiuntivi di permesso previsti dal decreto Cura Italia possono godere dei 12 giorni aggiuntivi del decreto Rilancio solo previa presentazione di domanda, da presentare entro lo scorso giugno. L’INPS però ha emanato le istruzioni operative solo a luglio con la circolare n. 81 del 2020. I lavoratori non potranno più di fatto fruire dei 12 giorni complessivi che gli sarebbero eventualmente spettati per maggio e giugno 2020?

I 12 giorni aggiuntivi di permesso ex legge n. 104/92 previsti dal decreto Rilancio per i mesi di maggio e giugno 2020 possono essere fruiti da chi non ha un provvedimento di autorizzazione INPS solo previa presentazione di domanda all’Istituto e comunque entro giugno. La circolare esplicativa dell’INPS è però stata pubblicata solo a luglio: quali sono le conseguenze per i lavoratori e i datori di lavoro?

Con l’art. 73 del D.L. n. 34/2020, in vigore dal 19 maggio scorso, è stato modificato l'articolo 24 del D.L. n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020, in materia di permessi retribuiti per assistere i portatori di handicap grave e per i disabili in condizione di gravità che fruiscono dei permessi per loro stessi, ex articolo 33, l. n. 104/1992.

In virtù di tale modifica il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa in questione è stato incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020 che si vanno ad aggiungere alle ulteriori 12 giornate complessive concesse per i mesi di marzo e aprile 2020.

L’INPS ha fornito i tanto attesi chiarimenti solo in data 8 luglio 2020 con la circolare n. 81, specificando che, a seguito di tale estensione, i lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto ai permessi in questione «potranno godere», in aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/1992 (3 per il mese di maggio e 3 per il mese di giugno), di ulteriori 12 giornate lavorative da fruire complessivamente nell’arco dei predetti due mesi.

In tale occasione l’Istituto ha, altresì, ricordato che i 12 giorni:

· possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei 3 giorni ordinariamente prevista;

· così come i 3 giorni ordinariamente previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, della Legge n. 104/1992, possono essere fruiti anche frazionandoli in ore.

Fermo restando che ai 12 giorni fruibili tra maggio e giugno 2020 si applicano tutte le indicazioni già fornite, con la circolare INPS n. 45/2020, relativamente alle 12 giornate già previste dal Cura Italia (decreto-legge n. 18/2020, articolo 24) per i mesi di marzo e aprile 2020, la circolare n. 81/2020 chiarisce che il lavoratore nei confronti del quale sia già stato emesso un provvedimento di autorizzazione ai permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, con validità anche per i mesi di maggio e giugno, per la fruizione delle ulteriori giornate di permesso non è tenuto a presentare una nuova domanda e che i datori di lavoro dovranno considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.

In assenza di provvedimenti di autorizzazione in corso di validità l’Istituto sottolinea invece la necessità di presentare una domanda. I lavoratori sono di conseguenza tenuti a presentare domanda secondo le modalità già previste per i permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 ed il conseguente provvedimento di autorizzazione può essere considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni, «fermo restando che la fruizione delle suddette giornate aggiuntive, sempreché rientrino nei mesi di maggio e giugno, potrà avvenire esclusivamente successivamente alla data della domanda».

Come da norma generale, e peraltro ribadito dall’INPS nella sua ultima circolare, non è possibile fruire dei permessi ex lege 104/92 se non successivamente alla domanda e nel mese di competenza, essendo vietato il cumulo dei giorni e la fruizione successiva: gli eventuali giorni di permesso spettanti non goduti nel mese di competenza vengono persi.

Questo di fatto comporta che, coloro che non avevano già in mano un provvedimento di autorizzazione dell’Istituto e non hanno frattanto fatto domanda in attesa dei chiarimenti INPS, non potranno più di fatto fruire dei 12 giorni complessivi che gli sarebbero eventualmente spettati per maggio e giugno 2020.

Per questo motivo chi scrive ritiene sempre opportuno che i lavoratori esercitino i propri diritti riconosciuti da norme di legge presentando, se necessario, apposite domande ai datori di lavoro ed agli Istituti competenti al bisogno ed indipendentemente dalle istruzioni degli organi competenti che, come in questo caso, molto più spesso di quanto ci si aspetti, tardano eccessivamente con innegabili ripercussioni negative sui diritti dei soggetti più deboli: i lavoratori.

Fermo restando quanto sopra affermato, si ritiene sia il caso di ricordare che condizione essenziale per poter fruire dei permessi mensili (art. 33, comma 3, legge n. 104 del 5 febbraio 1992), è che il soggetto da assistere sia stato riconosciuto portatore di handicap «in condizioni di gravità» dalla Commissione medica di cui all’art. 1 della Legge 15 ottobre 1990, n. 295, istituita presso le ASL e integrata da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare (art. 4, legge n. 104/1992).

Le modifiche introdotte (D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge n. 114 dell’11 agosto 2014) hanno portato il termine entro cui la Commissione si deve pronunciare a 90 giorni e il termine entro cui può essere rilasciata la certificazione provvisoria a 45 giorni, nonché il rilascio della certificazione provvisoria anche ai fini della fruizione del congedo straordinario biennale retribuito ex art. 42, commi 5 e segg., D.Lgs. n. 151/2001 (l’INPS, con messaggio n. 8151 del 29 marzo 2007, ha chiarito che in caso di patologie oncologiche la certificazione provvisoria per il riconoscimento della disabilità grave può essere considerata utile solo dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla domanda alla Commissione Medica Integrata).

Si rammenta, quindi, che al medico specialista può essere richiesto un «accertamento provvisorio» che produrrà i propri effetti fino all’emissione dell’accertamento definitivo effettuato dalla citata Commissione medica (art. 2, comma 3, Legge n. 423/1993).

A tal proposito occorre tener presente che la certificazione provvisoria può essere rilasciata anche dal «medico dell’Ospedale»:

– dipendente dell’ospedale stesso che visita ambulatorialmente, in tale veste, la persona oggetto di valutazione per handicap, specialista nella disciplina medica/chirurgica cui afferisce la patologia che qualifica - anche se provvisoriamente - il soggetto menomato/minorato quale «portatore di handicap in situazione di gravità»;

– che segue in corsia il soggetto per quel ricovero alla conclusione del quale si stia procedendo all’emissione di certificato provvisorio di handicap in situazione di gravità, in attesa del giudizio definitivo da parte della competente Commissione ASL, così come perfezionato dalla Commissione medica di verifica. In questo caso il requisito specialistico transita dal medico al reparto in cui il soggetto è stato ricoverato: in sostanza è sufficiente che quest’ultimo sia «specializzato» nelle patologie di interesse.

Il «medico dell’ospedale» a cui è riconoscibile la potestà certificatoria provvisoria non è soltanto quello degli ospedali gestiti direttamente dalle AASSLL, ma anche il medico della struttura di ricovero pubblica o privata equiparata alla pubblica, vale a dire:

1) aziende ospedaliere (ospedali costituiti in azienda ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.L. n. 502/1992), nonché istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (art. 42, Legge n. 833/1978);

2) strutture ospedaliere private equiparate alle pubbliche e cioè: policlinici universitari; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati; ospedali classificati o assimilati ai sensi dell’art. 1, ultimo comma, Legge n. 132/1968; istituti sanitari privati qualificati presidi USL; enti di ricerca.

Stante quanto sopra, nel caso in cui la Commissione medica di verifica non si sia pronunciata entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, è possibile far riconoscere la sussistenza di una disabilità in condizioni di gravità dal medico specialista della patologia denunciata e fruire dei permessi mensili previsti dall’art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992.

Inoltre, il comma 3-quater dell’art. 25, D.L. n. 324/1993 - introdotto dalle ultime modifiche legislative - prevede inoltre la possibilità che la certificazione provvisoria possa essere rilasciata anche direttamente dalla Commissione medica competente, al termine della visita, previa richiesta motivata dell’interessato.

Si sottolinea, altresì, che il certificato provvisorio produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo.

Tuttavia l’INPS, con la circolare n. 32/2006, ha specificato che, per fruire dei giorni di permesso sulla base dell’accertamento provvisorio, il lavoratore che assiste il portatore di handicap grave deve rilasciare una dichiarazione in cui si dichiari consapevole che, in caso di provvedimento definitivo negativo, è tenuto alla restituzione di quanto fruito. Quanto sopra perché, qualora la Commissione medica non condivida il riconoscimento di gravità dell’handicap, saranno recuperate le prestazioni erogate, poiché divenute indebite.

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/07/28/permessi-disabili-covid-19-circolare-inps-ritardo-diritti-lavoratori-persi

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