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Cassa integrazione e assegno ordinario: chiarimenti sul termini di decadenza

Con il messaggio n. 3007 del 2020, l’INPS, dopo aver tracciato i termini generali della disciplina degli ammortizzatori sociali straordinari in vigore per via dell’emergenza sanitaria da Covid-19, si sofferma sui termini di decadenza fissati dal legislatore per la presentazione delle istanze. In caso di domanda di pagamento diretto della cassa integrazione in deroga con richiesta di anticipo del 40%, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere la domanda di concessione del trattamento entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione dell’anticipazione.

L’INPS, nel messaggio n. 3007 del 2020, illustra gli aspetti relativi all’operatività della decadenza per l’invio delle istanze di cassa integrazione e assegno ordinario, nei casi di mancato rispetto dei termini stabiliti per le richieste di pagamento diretto da liquidarsi a cura dell’Istituto.

In caso di domanda di pagamento diretto della cassa integrazione in deroga con richiesta di anticipo del 40%, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere la domanda di concessione del trattamento entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione dell’anticipazione. In particolare, sono previsti i seguenti termini di decadenza:

- entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, qualora tale termine sia successivo al 17 luglio e il provvedimento di concessione sia adottato entro la fine del periodo di integrazione salariale; pertanto, in caso di periodo di integrazione salariale che interessa più mensilità, il termine entro cui inviare i modelli “SR41” è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui si conclude l’intero periodo autorizzato;

- entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, qualora quest’ultimo sia posteriore alla fine del periodo di integrazione salariale;

- entro il 17 luglio, qualora la data individuata sia antecedente a quella del 17 luglio.

Tutte le istanze di trattamenti di CIGO, CIGD e ASO con pagamento diretto a carico dell’Istituto, contenenti o meno la richiesta di anticipo del 40%, rispetto alle quali la trasmissione del modello “SR 41” semplificato è intervenuta in violazione dei termini stabiliti dalla disciplina di riferimento, non potranno essere accolte. I datori di lavoro dovranno, quindi, farsi carico della mancata prestazione e saranno altresì chiamati a sostenere il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi.

INPS, messaggio 31/07/2020, 3007

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2020/08/01/cassa-integrazione-assegno-ordinario-chiarimenti-termini-decadenza

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