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Contratti di prossimità: obbligatorio il deposito telematico. Con quali vantaggi?

Dal 30 luglio le aziende sono obbligate al deposito telematico tutti i contratti collettivi di secondo livello - aziendali o territoriali compresi i contratti di prossimità. Il deposito, da effettuare con l’applicativo informatico predisposto dal Ministero del lavoro, dà la possibilità al datore di lavoro di usufruire non solo dei benefici contributivi e fiscali previsti in generale dalla legge, ma anche di poter applicare le clausole derogatorie alla disciplina ordinaria di un determinato istituto contenute negli accordi aziendali e territoriali, come la deroga al limite massimo di assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato.

Al via (dal 30 luglio 2020) il deposito telematico anche dei contratti di prossimità. Da tale data diventa, infatti, obbligatorio depositare telematicamente tutti i contratti collettivi di secondo livello - aziendali o territoriali - per usufruire non solo di benefici contributivi e fiscali comunemente intesi, ma anche di diversi benefici di carattere “normativo” che possono essere “attivati” a seguito di specifiche deroghe introdotte dalla contrattazione collettiva”.

Questo è quanto è stato stabilito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolare n. 3 del 30 luglio 2020.

I contratti collettivi di prossimità disciplinati dall’art. 8 del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, se sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese - con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali - finalizzate a:

· maggiore occupazione;

· qualità dei contratti di lavoro;

· adozione di forme di partecipazione dei lavoratori;

· emersione del lavoro irregolare;

· incrementi di competitività e di salario;

· gestione delle crisi aziendali e occupazionali;

· investimenti e all'avvio di nuove attività.

Tali intese possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento:

a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;

b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;

c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;

d) alla disciplina dell'orario di lavoro;

e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio,

e operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le succitate materie ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro a patto che rispettino, comunque, la Costituzione ed i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro.

L’art. 14 del D.Lgs. n. 151/2015 ha stabilito l’obbligo di deposito telematico dei contratti di secondo livello presso il Ministero del Lavoro al fine di permettere alle aziende di poter fruire dei benefici contributivi o fiscali e comunque di altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali.

Chiaramente l’applicativo informatico che viene di fatto utilizzato mette a disposizione tali contratti anche ad altre amministrazioni ed enti pubblici interessati e, soprattutto, consente un’immediata applicazione delle normative in materia di agevolazioni ed un monitoraggio continuo.

Tornando ai contratti collettivi di prossimità ed alle loro grandi potenzialità - soprattutto in momenti di crisi economica come quello attuale in cui, sicuramente, la contrattazione a livello aziendale è quella più idonea a fornire risposte veloci ad esigenze specifiche – chi scrive ha sempre ritenuto che la mancata previsione da parte del Legislatore di prevederne l’obbligo di deposito telematico nel D.L. n. 138/2011, fosse una pecca in quanto gli organi di vigilanza, di fatto, ne vengono a conoscenza solo in fase ispettiva, trovandosi quindi a dover effettuare una verifica di correttezza formale e, soprattutto, sostanziale, solo a valle.

Una verifica che, come si evince dal dettato letterale della norma, tanto semplice non è, atteso che gli ispettori devono, tra l’altro, per ogni deroga a legge o contratto collettivo presente nell’intesa, andare a fare anche verifiche sul rispetto di norme comunitarie e convenzioni internazionali sul lavoro.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 3/2020 del 30 luglio scorso ha affrontato la questione ritenendo che nella voce “altro” inserita tra quelle elencate nell’applicativo utilizzato per il deposito telematico, possono essere incluse anche le “altre agevolazioni” connesse alla stipula di contratti contenenti clausole derogatorie alla disciplina ordinaria di un determinato istituto previsto dalla legge e fra gli esempi fatti ha citato:

· la deroga al limite massimo di assunzione a tempo determinato prevista in un contratto di prossimità ex art. 8, D.L. n. 138/2011;

· le deroghe contenute in accordi siglati ex art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015.

In tale occasione l’INL ha chiarito che, dopo aver Interpellato in merito l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pur prendendo atto della formulazione letterale dell’art. 14 del D.Lgs. n. 151/2015, si può sostenere - in armonia con la ratio della norma - una lettura più ampia della norma stessa che preveda quindi l’obbligo di deposito dei contratti collettivi – aziendali o territoriali – anche nelle ipotesi in cui le parti abbiano liberamente esercitato specifiche prerogative rimesse dalla legislazione vigente alla contrattazione collettiva per derogare alla disciplina ordinaria di alcune tipologie contrattuali.

In questo senso – continua l’INL - il deposito dei contratti c.d. di secondo livello andrebbe ricondotto non solo ai benefici contributivi e fiscali comunemente intesi, ma anche ai diversi benefici di carattere “normativo” che possono essere “attivati” a seguito di specifiche deroghe introdotte dalla contrattazione collettiva”.

In conclusione, attesa la rilevanza della questione connessa all’efficacia delle disposizioni derogatorie inserite in contratti collettivi già sottoscritti ma non depositati, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha ritenuto sussistere l’obbligo di depositare telematicamente tutti i contratti collettivi che deroghino alla disciplina ordinaria di tipologie contrattuali o di un determinato istituto previsto dalla legge o dai CCNL, al fine di poter usufruire anche di benefici normativi e non solo contributivi e fiscali comunemente intesi.

Chiaramente, però, scaturendo tale obbligo solo da un’interpretazione estensiva della norma – peraltro prevista solo da una circolare - tale obbligo non può che ritenersi applicabile in riferimento ai contratti sottoscritti o rinnovati a far data dalla pubblicazione della circolare stessa, ovvero dal 30 luglio 2020.

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/08/08/contratti-prossimita-obbligatorio-deposito-telematico-vantaggi

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