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DURC online: scadenza con doppio binario per i datori di lavoro

I DURC online con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità fino al prossimo 29 ottobre, senza necessità di procedere ad una nuova interrogazione. E’ quanto prevede il decreto Cura Italia come modificato dalla legge di conversione n. 27/2020. La proroga di validità non è applicabile alle stazioni appaltanti e alle amministrazioni procedenti che, invece, debbono verificare la regolarità contributiva per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture secondo le modalità ordinarie: quali sono?

In generale il DURC online con scadenza compresa tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020 conserva validità fino al 29 ottobre 2020; le stazioni appaltanti e le amministrazioni procedenti che, invece, debbono verificare la regolarità contributiva per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture, non possono tener conto della proroga di validità introdotta dalle misure emergenziali, ma debbono sempre effettuare la richiesta di verifica secondo le modalità usualmente previste dal DM 30 gennaio 2015. E’ quanto prevedono le recenti indicazioni operative emanate, con distinte comunicazioni, da parte dell’INPS (messaggio n. 2998 del 30/07/2020), dell’INAIL (nota n. 9466 del 03/08/2020) e dell’Ispettorato nazionale del lavoro (nota n. 554 del 04/08/2020) a seguito delle misure urgenti introdotte dal legislatore per fronteggiare le conseguenze anche economiche del Covid-19.

Il DURC è il certificato che, sulla base di un’unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti dell’INPS, dell’INAIL, della Cassa Edile (per quest’ultima con riguardo ovviamente alle sole imprese appartenenti al settore edile o che applicano il CCNL del settore edile).

Sotto il profilo oggettivo il DURC nasce come certificazione unificata relativa alla regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori da parte delle imprese edili appaltatrici di lavori pubblici. In concreto è l’art. 2, del D.L. n. 210/2002, convertito nella legge n. 266/2002 che ha introdotto l’obbligo di presentazione del DURC. Originariamente il DURC svolgeva solo la funzione di certificare la corrispondenza tra l’importo contributivo dovuto dal datore di lavoro agli Istituti – calcolato con riferimento al numero dei lavoratori dichiarati – e l’importo effettivamente versato.

Lo scopo che ha indotto il Legislatore ad introdurre questo nuovo strumento di verifica della regolarità è da ricondurre alla necessità di semplificare l’attività delle stesse imprese che, fino a quel momento, erano state costrette a richiedere ed esibire alle stazioni appaltanti tante attestazioni di regolarità quanti erano gli istituti che ne dovevano asseverare la regolarità contributiva. Ma il principale obiettivo che si è originariamente prefissato il Legislatore tramite la disciplina in parola è certamente stato quello di incrementare il tasso di regolarità lavorativa presente nel settore edile che, sotto il profilo statistico, risulta essere contemporaneamente fra quelli con la più cospicua percentuale di impiego di lavoratori irregolari e con la maggiore incidenza d’infortuni sul lavoro. Con l’introduzione di questo strumento il controllo sulla regolarità dei rapporti di lavoro intrattenuti dagli appaltatori – fin a quel punto svolto da parte degli organi di vigilanza solo contestualmente o addirittura a posteriori rispetto all’esecuzione dei lavori – di fatto è stato anticipato in via amministrativa.

In aggiunta a questa funzione di contrasto al lavoro sommerso e irregolare vi sono, tuttavia, anche altre finalità che il Legislatore ha inteso perseguire per mezzo della disciplina in parola e che schematicamente possono essere così riassunte:

· il DURC si configura come uno strumento per la tutela dei diritti dei lavoratori e, più in generale, come una fonte di informazioni per l’osservazione delle dinamiche del mondo del lavoro a disposizione degli organi istituzionali;

· il DURC consente il monitoraggio dei dati e delle attività delle imprese affidatarie di appalti, anche ai fini della creazione di un’apposita banca dati utile per ostacolare la concorrenza sleale nella partecipazione alle gare;

· il DURC è anche uno strumento di sostegno alla competitività delle imprese regolari. In questo senso appare come uno strumento indispensabile per l’attività delle imprese e per la loro permanenza sul mercato e, in qualche caso, per la loro sopravvivenza.

Si fa presente, tuttavia, come il DURC, ad oggi, non dia un’assoluta garanzia in ordine all’inesistenza di eventuali irregolarità contributive da parte del soggetto certificato; si pensi, difatti, al datore di lavoro che impiega manodopera in “nero” che non sia stata accertata come tale da parte degli organi ispettivi.

Constatato il favorevole impatto che ha comportato la nuova disciplina con riguardo ai diversi obiettivi perseguiti, il Legislatore ha operato un graduale e costante ampliamento del campo d’applicazione del DURC sia in senso oggettivo (aggiungendo all’originario settore degli appalti pubblici anche altri settori di attività economica) sia sotto il profilo soggettivo (estendendo l’originaria previsione riguardante le sole aziende appartenenti al settore edile fino ad arrivare all’attuale contesto che, in determinate circostanze, prevede l’obbligatorietà del DURC a prescindere dall’inquadramento produttivo).

Col dichiarato intento di semplificare e complessivamente riordinare la disciplina stratificatasi nel corso degli anni, è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 che, dal 1° luglio 2015, ha introdotto un profondo mutamento della disciplina sulla certificazione della regolarità contributiva introducendo il cosiddetto DURC online. Di fatto oggi questo regolamento rappresenta la disciplina di riferimento per quanto concerne le modalità di rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L’art. 2 del regolamento prevede che la verifica della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili (per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia, nonché per le imprese che applicano il relativo CCNL sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative) debba avvenire con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale.

Le modalità attraverso le quali è dunque oggi possibile effettuare la verifica prevedono un’interrogazione unica degli archivi integrati di INPS, INAIL e Casse edili per mezzo dell’indicazione esclusiva del codice fiscale del soggetto da verificare.

Al fine di evitare una pleonastica proliferazione di DURC per il medesimo soggetto da verificare, l’art. 6 prevede che la procedura, qualora sia già stato emesso un certificato, faccia un rinvio al documento già presente nel sistema (salvo che non sia già scaduto). Nel caso in cui il documento abbia una validità residua ridotta (non idonea per la finalità per cui è stato chiesto), dovrà essere effettuata una nuova consultazione dal giorno successivo alla data di scadenza indicata sul documento, ovvero dovrà essere attivata la richiesta di verifica della regolarità, possibile solo dal giorno successivo a quello di scadenza del documento già emesso.

Il certificato così emesso avrà una validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica ed è liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall'INPS, dall'INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.

Il DURC online (fatte salve le esclusioni di cui all'art. 9), sostituisce ad ogni effetto il DURC già previsto:

· per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere;

· nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia;

· per il rilascio dell'attestazione SOA.

Affinché venga certificata la regolarità contributiva tramite l’emissione del DURC online deve contemporaneamente sussistere, in capo al soggetto certificato, la regolarità nei confronti di INPS, INAIL e Cassa edile (per le imprese appartenenti a tale settore di attività).

In linea generale, la regolarità contributiva è attestata dagli istituti previdenziali qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

· Correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;

· Corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli istituti previdenziali come dovuti;

· Inesistenza di inadempienze in atto.

L’art. 3 del DM 30/01/2015 prevede che la verifica della regolarità in tempo reale riguardi i contributi dovuti dall’impresa in relazione ai:

· lavoratori subordinati;

· parasubordinati impiegati con contratto di co.co.co. (soggetti tenuti all’iscrizione presso la Ge.S. INPS di cui all’art. 2, co. 26, della Legge n. 335/1995) che operano nell’impresa stessa;

· lavoratori autonomi (artigiani, commercianti ed agricoli);

· lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico,

che risultano scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata,a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

Per le imprese di più recente costituzione, l’interrogazione fornirà l’indicazione della data di decorrenza dell’iscrizione senza alcuna attestazione di regolarità.

La circolare ministeriale n. 19/2015 ribadisce che la verifica della regolarità contributiva dell’impresa si riferisce agli adempimenti cui la stessa è tenuta avuto riguardo a tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato ed autonomo. In particolare, per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni amministrate dall’INPS per i quali l’obbligo contributivo viene assolto in proprio, la verifica dovrà essere effettuata indicando il codice fiscale di ciascuno dei lavoratori autonomi che operano nell’impresa ove lo stesso risulti non coincidere con quello dell’impresa da verificare.

L’art. 3 del Regolamento individua le cosiddette violazioni “non gravi” o comunque “non definitivamente accertate” che non pregiudicano l’emissione di un DURC telematico regolare. Più precisamente è previsto che la regolarità contributiva venga comunque certificata dagli Istituti in caso di:

· Rateizzazioni concesse dall’INPS, dall’INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;

· Sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative (es. sospensione pagamenti per imprese presenti nei crateri sismici);

· Crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;

· Crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;

· Crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l’ipotesi di cui all’art. 24, co. 3, del D.Lgs. n. 46/1999 il quale stabilisce, in materia di iscrizione a ruolo dei crediti degli Enti previdenziali, che “se l’accertamento effettuato dall’ufficio è impugnato davanti all’autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”;

· Crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

Lo stesso Regolamento, inoltre, definisce il concetto di violazione contributiva “non grave” affermando che si considera tale lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate (con riferimento a ciascuna gestione nella quale l’omissione si è determinata) che risulti pari o inferiore a 150,00 euro comprensivi di eventuali accessori di legge.

L’art. 4 del D.M. 30/01/2015, prevede che, qualora gli Enti preposti al rilascio del DURC online rilevino, nel corso della procedura, una carenza dei requisiti di regolarità (o più semplicemente della documentazione mancante) che non consenta di attestare in tempo reale la regolarità contributiva debbono - prima dell'emissione del DURC negativo – consentire all’interessato di intervenire nel procedimento per sanare la propria posizione. Si tratta, come già osservava il Ministero del lavoro nella Circ. n. 5/2008, di un meccanismo che è stato mutuato dall’art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e che si concretizza in una sorta di preavviso di accertamento negativo.

L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, viene posto così in condizione di regolarizzare la propria posizione e ricevere, conseguentemente, l’attestazione di regolarità. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche ed ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato. A tal riguardo la circolare ministeriale n. 19/2015 precisa che il suddetto termine non va considerato come perentorio. Si legge difatti che, qualora la regolarizzazione avvenga oltre il prescritto termine di 15 giorni ma comunque prima della definizione dell’esito della verifica (in ogni caso entro e non oltre i 30 giorni successivi al recapito dell’invito), il rilascio del DURC da parte degli Istituti dovrà comunque tener conto dell’intervenuta regolarizzazione (in caso contrario il certificato attesterebbe una situazione di irregolarità non più corrispondente alla realtà). L’intervenuta regolarizzazione determinerà, pertanto, l’emissione di un certificato in formato “pdf” con attestazione di regolarità utilizzabile, oltre che nel procedimento per cui è stato richiesto, in ogni altro ambito in cui sia prevista l’acquisizione della verifica di regolarità.

Diversamente, decorso inutilmente il termine assegnato per la regolarizzazione, il risultato negativo della “Verifica di regolarità contributiva” sarà comunicato esclusivamente ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione nell’arco temporale di 30 giorni dalla prima richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità, ciò anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e per l’eventuale attivazione dell’intervento sostitutivo previsto dall’art. 105, co. 10 e dall’art. 30, co. 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e dal co. 8-bis dell’art. 31, del D.L. n. 69/2013 conv. in Legge n. 98/2013.

Allo scopo di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica Covid-19, il Governo ha emanato una serie di provvedimenti urgenti riguardanti anche la proroga di validità del DURC online.

Senza indugiare troppo sulle tortuose vicissitudini parlamentari che hanno caratterizzato i vari provvedimenti in materia, si riporta, qui di seguito, una sintesi della situazione attuale.

Rif. normativoEventuale prorogaValidità del DURC online
Cura Italia (art. 103, co. 2, DL n. 18/2020, conv. con modif. nella Legge 24/04/2020 n. 27) A decorrere dal 19/07/2020 (data di entrata in vigore della Legge n. 77/2020 di conversione del DL n. 34/2020) i DURC online con scadenza compresa tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.Esempi di utilizzo: edilizia privata o erogazione di contributi da parte di amministrazioni pubbliche.Fino al 29/10/2020 (90 giorni dal termine dello stato emergenziale previsto per il 31/07/2020 dalla delibera del C.d.M. del 31/01/2020). La proroga dello stato di emergenza fino al 15/10/2020 deliberato dal C.d.M. il 29/07/2020 non produce ulteriori effetti sulla proroga dei DURC online (cfr. art. 1, co. 4, DL 30/07/2020 n. 83; INAIL n. 9466 del 03/08/2020). In presenza di un DURC scaduto ma con validità così prorogata, non sarà necessario procedere ad una nuova interrogazione del sistema.
Decreto Semplificazioni (art. 8, co. 10, DL 16/07/2020 n. 76)Con riferimento alle procedure pendenti disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016 (Codice appalti pubblici) i cui bandi o avvisi siano già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del DL n. 76/2020, ovvero per cui siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte, ma non siano scaduti i relativi termini, le stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti, nell’ambito delle fasi del procedimento contrattuale preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture, hanno l’obbligo di effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità previste dal DM 30/01/2015.120 giorni dalla data di effettuazione della verifica (art. 7, co. 2, DM 30/01/2015). Non si può utilizzare un DURC con validità prorogata.

Il sopra descritto quadro normativo offre, quindi, alle stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti, in relazione alle specifiche finalità per le quali è richiesta la verifica della regolarità contributiva, la valutazione in ordine alla possibilità di utilizzare o meno il DURC online in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 con validità prorogata ope legis fino al 29/10/2020.

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/09/01/durc-online-scadenza-doppio-binario-datori-lavoro

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