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Contratti di solidarietà in CIGS: esposizione in Uniemens della riduzione contributiva

Nella circolare n. 100 del 2020, l’INPS fornisce alcune istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, siano state ammesse allo sgravio dei contributi per l’anno 2019. La misura della riduzione contributiva è pari al 35% per ciascun lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20% per la durata del contratto entro il limite di 24 mesi.

Con la circolare n. 100 del 9 settembre 2020, l’INPS interviene riguardo gli incentivi connessi ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS: i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà possono fruire di una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20% per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.

L’Istituto, in particolare, illustra le modalità per il recupero delle riduzioni contributive, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2019.

Per l’anno 2019 destinatarie della riduzione contributiva al 35% sono:

- le imprese che al 30 novembre 2019 abbiano stipulato un contratto di solidarietà;

- le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.

La riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all'abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà.

I datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.

Le aziende interessate, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

- nell’elemento<CausaleACredito> con il codice causale di nuova istituzione “L982”;

- nell’elemento <ImportoACredito> con il relativo importo.

Le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).

INPS, circolare 09/09/2020, n. 100

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/09/10/contratti-solidarieta-cigs-esposizione-uniemens-riduzione-contributiva

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