• Home
  • News
  • Accordi collettivi di incentivazione all’esodo: è dovuto il ticket di ingresso alla NASpI?

Accordi collettivi di incentivazione all’esodo: è dovuto il ticket di ingresso alla NASpI?

Per superare il divieto di licenziamento operativo fino al 31 dicembre 2020, azienda e lavoratori possono accordarsi, a fronte di incentivi all’esodo, di risolvere il rapporto di lavoro sottoscrivendo un accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Ai dipendenti che vi aderiscono il decreto Agosto riconosce l’indennità di disoccupazione NASpI, da chiedere all’INPS allegando l’accordo sindacale e la documentazione attestante l’adesione. Il datore di lavoro a sua volta è tenuto a pagare il “ticket di ingresso” alla NASpI? La circolare INPS n. 111/2020 non ne parla, ma una risposta al quesito c’è.

Il comma 3 dell’art. 14 del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) individua alcune ipotesi nelle quali risulta possibile aggirare la sospensione dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo che, altrimenti, in epoca COVID-19, ha un termine fissato, in via ordinaria, alla data del 31 dicembre 2020.

Per la verità anche la fruizione integrale delle ulteriori 18 settimane di integrazione salariale o, in alternativa, la fruizione totale dell’esonero contributivo previsto dall’art. 3 (disposizione, però, che non è ancora operativa, atteso che occorre attendere il “via libera” della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato), o la cessazione di attività con liquidazione della società, o il fallimento senza alcuna prosecuzione ed il cambio di appalto (a determinate condizioni) consentono di anticipare la data, ma si tratta di situazioni del tutto diverse che impongono esami e valutazioni ben differenti.

La circolare INPS n. 111 del 29 settembre 2020 si occupa in poche righe, di una parte delle questioni emerse, trattando soltanto quella relativa alla presentazione della domanda per la fruizione della NASpI da parte dei lavoratori che hanno aderito all’accordo collettivo aziendale. Probabilmente, sugli altri aspetti sarebbe dovuto intervenire il Ministero del Lavoro che, però, non risulta aver fornito, ad oggi, alcuna indicazione.

Prima di entrare nel merito di quanto affermato dalla circolare dell’Istituto credo sia opportuno ricapitolare lo strumento degli accordi collettivi ipotizzati nel decreto Agosto.

Innanzitutto, essendo la sospensione dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo “tarata” sulla data del 31 dicembre p.v., credo che tali accordi non siano strutturali, ma che la loro efficacia (sotto l’aspetto della stipula) non possa essere successiva rispetto a tale data, anche perché alle risoluzioni consensuali è legato il trattamento di NASpI, cosa che rappresenta una eccezione nel nostro ordinamento di legislazione sociale in quanto è prevista, unicamente, per le risoluzioni consensuali ex art. 7 della legge n. 604/1966. Non dimentichiamo, infatti, che il riconoscimento della indennità di disoccupazione spetta, in via ordinaria, soltanto in caso di disoccupazione involontaria (licenziamento) o situazioni assimilate (dimissioni della donna entro l’anno dalla nascita del bambino e dimissioni per giusta causa).

Se si segue la strada dell’accordo collettivo, cadono, dice la norma, le preclusioni previste ai commi 1 e 2 dell’art. 14: ciò significa che la fruizione integrale delle 18 settimane non è più di ostacolo e, soprattutto, è possibile attivare la procedura collettiva di riduzione di personale ex art. 4 e 24 della legge n. 223/1991.

Chi ha scritto la disposizione ha preso spunto dall’art. 24-bis del D.L.vo n. 148/2015 ove si parla di ricollocazione dei lavoratori eccedentari e ove le parti (sindacati e datore di lavoro) sottoscrivono un accordo indicando i profili eccedentari (magari, prevedendo incentivi all’esodo) ed i singoli lavoratori che fossero interessati, debbono manifestare il loro consenso aderendo entro un mese. Fin qui è, sostanzialmente, la parte da cui si è tratta ispirazione: l’art. 24-bis prosegue riconoscendo, ai lavoratori che aderiscono, una esenzione dal pagamento dell’IRPEF fino ad un massimo di 9 mensilità sull’incentivo all’esodo, cosa che nel nostro caso non è previsto.

L’accordo va sottoscritto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale: di conseguenza, stando al dettato letterale della norma:

a) La sottoscrizione può avvenire anche con le loro strutture territoriali di categoria. La disposizione parla al plurale: quindi, sembrerebbero almeno due le organizzazioni dei lavoratori che debbono firmare;

b) La firma delle RSA o delle RSU non è necessaria anche se, aprendo una procedura collettiva di riduzione di personale (cosa consentita dal comma 3 dell’art. 14) sono le prime destinatarie della nota iniziale prevista dal comma 1 dell’art. 4, della legge n. 223/1991: e ciò sembra una incongruenza che potrebbe essere sanata in sede di conversione.

Nell’accordo collettivo dovrebbe essere inserito, visti i tempi stretti, un limite temporale per le singole adesioni (cosa che il comma 3 dell’art. 14, non dice).

L’adesione dei lavoratori porta a risoluzioni consensuali dei rapporti o ai c.d. licenziamenti non oppositivi come li definisce il comma 4 dell’art. 4 del DM. n. 94033/2016 a proposito dei contratti di solidarietà. Quasi sicuramente, il datore di lavoro vorrà corrispondere le somme ad incentivo all’esodo, nonché tutte le competenze correlate alla fine dei singoli rapporti in sede protetta (art. 410 e 411 cpc): se lo farà presso la sede dell’Ispettorato territoriale del Lavoro, quasi sicuramente, dovrà sperimentare con i lavoratori la “conciliazione da remoto”, prevista dall’art. 12-bis della legge Semplificazioni (legge n. 120/2020) e spiegata, in via amministrativa, dalla circolare n. 4 del 25 settembre 2020 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Ma, come dicevo pocanzi, ai lavoratori in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivo spetta il trattamento di NASpI.

Su questo punto la circolare n. 111/2020 dell’INPS ricorda che, in sede di presentazione della domanda di indennità NASpI, occorre allegare l’accordo collettivo aziendale e la documentazione attestante l’adesione al predetto accordo: a mio avviso, sarebbe opportuno, anche per facilitare ulteriori successivi controlli, se necessari, che l’accordo collettivo fosse depositato presso il sistema telematico del Ministero del Lavoro ex art. 14 del D.L.vo n. 151/2015, perché è vero che non ci sono agevolazioni di natura contributiva e fiscale, ma ci sono le “altre agevolazioni” richiamate dalla norma che, nel caso di specie, sono rappresentate dal riconoscimento della NASpI pur in presenza di dimissioni consensuali: sarebbe gradito, su questo punto, un chiarimento del Ministero del Lavoro.

La circolare n. 111 non ne parla ma, a mio avviso, così come avviene per le risoluzioni consensuali che avvengono con accordo avanti alla commissione provinciale di conciliazione istituita presso ogni Ispettorato territoriale, in ottemperanza alla previsione contenuta nell’art. 7 della legge n. 604/1966 occorre pagare il “ticket di ingresso” alla NASpI. Con circolare n. 20 del 10 febbraio 2020, l’INPS ha affermato che l’importo massimo pari a 36 mesi di anzianità aziendale (o superiore) è di 1.509,90 euro, mentre, su base annua, risulta essere uguale a 503,30 euro (la quota mensile è pari a 41,94 euro e va pagata per rapporti superiori a 15 giorni). Il contributo va calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra lavoratori a tempo pieno o a tempo parziale e deve essere versato entro il 16 del mese successivo a quello nel quale è intervenuta la risoluzione del rapporto.

Nel caso di specie, pur se le risoluzioni dei rapporti avvengono al termine della procedura collettiva di riduzione di personale (cosa che, come abbiamo visto in precedenza, è possibile in quanto viene meno la preclusione del comma 2) si paga il “ticket di ingresso” nella formula base in quanto la triplicazione del contributo è prevista dalla norma soltanto nella ipotesi in cui l’iter procedimentale si sia concluso senza alcun accordo, cosa impossibile atteso che l’accordo collettivo è propedeutico a tutto.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/10/02/accordi-collettivi-incentivazione-esodo-dovuto-ticket-ingresso-naspi

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble