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Registro delle imprese: cancellazione più semplice per le società

Semplificazione del procedimento di cancellazione delle imprese individuali e delle società di persone dal Registro delle imprese e introduzione, per le società di capitali, di un nuovo caso di cancellazione d'ufficio. Lo prevede il decreto Semplificazioni, modificato in sede di conversione in legge, che affida al conservatore il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio della cancellazione dal registro di società non più operative e in fase di liquidazione che per oltre tre anni consecutivi non hanno depositato i bilanci. Viene, inoltre, modificata la disciplina dei procedimenti di accorpamento delle Camere di Commercio. Le nuove disposizioni aiuteranno a tenere in ordine il registro, con qualche onere in meno per le imprese.

Tra le tante le novità che figurano nel decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020, convertito l. n. 120/2020) sono numerose quelle che interessano aspetti procedurali legati alla cancellazione d’ufficio dal Registro delle imprese.

Le nuove disposizioni sono contenute nell’art. 40 del decreto legge, al quale sono state apportate talune modifiche durante l’iter di conversione. In sintesi, l’art. 40:

- semplifica il procedimento di cancellazione delle imprese individuali e delle società di persone dal registro delle imprese;

- introduce, con riguardo alle società di capitali, una ulteriore ipotesi di cancellazione d'ufficio dal Registro stesso;

- modifica le procedure di cancellazione dalla sezione speciale delle Start up innovative e delle PMI innovative prevedendo che siano disposte dal Conservatore del registro delle imprese;

- interviene in materia di enti cooperativi;

- modifica la disciplina dei procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio;

- modifica gli articoli 2492 e 2495 del codice civile.

La Relazione illustrativa del provvedimento poneva in rilievo l’esigenza di rendere tempestivo l’aggiornamento del Registro delle imprese con una rapida cancellazione di ufficio dei soggetti non più operativi, qualora vi fosse un’inerzia da parte dell’imprenditore interessato al quale è rimesso l’onere di presentare apposita istanza di iscrizione di cancellazione al Registro.

E ciò al fine di “preservare la chiarezza e l’ordine del registro delle imprese, cioè di assicurare che il Registro stesso rappresenti fedelmente la realtà imprenditoriale operante sul territorio, è necessaria la cancellazione delle imprese che hanno cessato di operare”.

Nella realtà, infatti, non sono risultate efficaci e funzionali a una “manutenzione” del Registro, a una sua totale e costante pulizia, le procedure di cancellazione d’ufficio contemplate dal D.P.R. n. 247/2004 per le società di persone e le imprese individuali e dall’art. 2490 c.c. per le società di capitali in liquidazione che non abbiano depositato il bilancio per tre anni consecutivi (unico target di riferimento).

E questo – si legge nella Relazione – è accaduto sia perché l’attuazione delle procedure stesse è risultata eccessivamente articolata e complessa (specialmente per quanto riguarda le disposizioni del D.P.R. n. 247/2004) sia perché la disposizione dettata per le società di capitali limita a fattispecie ristrette la possibilità di intervenire d’ufficio (venivano lasciate fuori “tutte quelle società per le quali sarebbe scattato un obbligo di scioglimento e liquidazione, ma che per inerzia degli organi sono lasciate solo formalmente iscritte, ma di fatto l’attività è cessata da tempo e gli stessi organi e soci sono ormai convinti di aver sciolto ogni rapporto con la società”).

Sul punto, una particolare criticità veniva riscontrata nella fase dinanzi al giudice del registro: “Ci si è chiesto, quindi, se ai fini del tempestivo aggiornamento del Registro delle imprese fosse davvero indispensabile, accertati i presupposti per la cancellazione dall’Ufficio camerale, il trasferimento della procedura dinanzi al giudice, con la grave conseguenza di un importante aggravio di tempo”.

Da ciò, la necessità fatta propria dal legislatore di urgenza di rimediare, da un lato, con una semplificazione del procedimento di cancellazione delle imprese individuali e delle società di persone (D.P.R. n. 247/04) prescindendo dal ruolo del Giudice del registro, dall’altro lato, con riferimento alle società di capitali, con l’introduzione di un’ipotesi ulteriore di cancellazione d’ufficio, anche per quelle società, non formalmente in liquidazione, che di fatto non siano più operative, secondo indicatori oggettivamente verificabili, che non richiedano l’esercizio di alcuna discrezionalità.

Il Registro delle imprese (art. 2188 c.c.) è un registro pubblico, una vera e propria anagrafe delle imprese nella quale si devono inserire i dati relativi alle imprese regolarmente iscritte: in altre parole, nel Registro si devono iscrivere tutti gli atti e i fatti relativi alla vita dell’impresa previsti dalla legge.

L'Ufficio registro imprese – che ha sede presso la Camera di Commercio competente per territorio – è diretto da un Conservatore, nominato dalla Giunta Camerale nella persona del Segretario Generale o di un dirigente della Camera di Commercio stessa.

L'art. 40, comma 1, del decreto Semplificazioni, come modificato con la conversione in legge, stabilisce che venga disposto con determinazione del Conservatore il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate:

- dal D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 (Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese);

- dall’art. 2490 c.c., comma 6 (che prevede la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese della società in fase di liquidazione che per oltre tre anni consecutivi non depositi i bilanci);

- nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d’ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel Registro imprese.

Nell’ipotesi della cancellazione delle società di persone, il Conservatore deve verificare, tramite accesso alla banca dati dell’Agenzia delle Entrate - Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili: qualora questi vi siano, il Conservatore deve sospendere il procedimento e rimettere gli atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DPR 23 luglio 2004, n. 247.

Il decreto Semplificazioni introduce - all'art. 40, comma 2 - una nuova causa di scioglimento senza liquidazione per le società di capitali (SpA, Sapa, Srl, Srls e Srl consortili).

Si tratta della fattispecie dell’omesso deposito dei bilanci di esercizio per 5 anni consecutivi ovvero del mancato compimento di atti di gestione, nei casi in cui l’inattività e l’omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:

- il permanere dell’iscrizione nel Registro delle imprese del capitale sociale in lire;

- l’omessa presentazione all’ufficio del Registro delle imprese dell’apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle Società a responsabilità limitata e alle Società consortili a responsabilità limitata.

In tutte queste ipotesi, il Conservatore, dopo aver iscritto d'ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel Registro delle imprese (art. 40, comma 3), dà notizia della avvenuta iscrizione agli amministratori, risultanti dal Registro.

Gli amministratori hanno 60 giorni per presentare:

a) formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività e

b) domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati (art. 40, comma 4).

Per la formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività, il conservatore è tenuto ad iscrivere d’ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel Registro delle imprese.

In caso contrario, decorso il termine di 60 giorni, il conservatore del Registro delle imprese, verificata altresì l’eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, deve provvedere con una propria determinazione alla cancellazione della società dal Registro (art. 40, comma 5).

Le determinazione del Conservatore del Registro delle imprese deve essere comunicata agli interessati entro 8 giorni dalla sua adozione (art. 40, comma 6).

L’interessato, a sua volta, può - entro 15 giorni dalla comunicazione - ricorrere contro la determinazione del conservatore al Giudice del registro delle imprese (comma 7).

Il comma 8 dell'art. 40 impone l'iscrizione nel Registro delle imprese con Comunicazione unica d’ufficio” - ex art. 9 del D.L. n. 7/2007 (conv. l. n. 40 del 2007), al fine della trasmissione immediata all’Agenzia delle Entrate, all’lNPS, all’lNAIL, e agli altri enti collegati dei seguenti atti:

- delle determinazioni del Conservatore non opposte,

- delle decisioni del giudice del registro adottate ex art. 2189 c.c. e

- delle sentenze del tribunale in caso di ricorso ex art. 2192 c.c..

Previa modifica dell’art. 25, comma 16 (Start up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità) del decreto Crescita 2.0 (D.L. n. 179/2012), l’art. 40, comma 9 del decreto Semplificazioni prevede che, nel caso di perdita dei requisiti prescritti dalla legge (commi 2 e 5 dell'articolo 25 del D.L. n. 179) la start up innovativa o l’incubatore certificato debbano essere cancellati dalla sezione speciale del Registro delle imprese, con provvedimento del Conservatore impugnabile ai sensi dell’art. 2189, comma 3, del codice civile.

Analoga novità riguarda le piccole e medie imprese innovative. L’art. 40, comma 10 del decreto Semplificazioni - modificando l’art. 4, comma 7 del D.L. n. 3/2015 - prevede anche in questo caso, nell'ipotesi di perdita dei requisiti, la cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle imprese con provvedimento del Conservatore impugnabile ai sensi dell’art. 2189, comma 3, del codice civile.

Tali fattispecie sono introdotte in considerazione della natura assolutamente vincolata e priva di ogni discrezionalità valutativa del provvedimento di cancellazione: come detto, viene comunque garantito il diritto di ricorso (nei termini ordinariamente previsti dalla legge) al Giudice del registro contro il provvedimento del Conservatore.

L’art. 40, comma 11 aggiunge, un secondo comma all’art. 223-septiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.

La nuova disposizione stabilisce che ai fini dello scioglimento e della cancellazione delle società cooperative dal relativo Albo, l'Unioncamere debba trasmettere all’autorità di vigilanza, alla chiusura di ogni semestre solare, l’elenco degli enti cooperativi, anche in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre 5 anni.

Spetterà all’autorità di vigilanza verificare l’assenza di valori patrimoniali immobiliari mediante apposita indagine massiva nei pubblici registri, in attuazione delle convenzioni che devono essere all’uopo stipulate con le competenti autorità detentrici di tali registri.

Il comma 12 dell’art. 40 del decreto Semplificazioni aggiunge un secondo comma all'art. 5 della legge n. 400/1975, dedicato alle vendite dei beni compresi nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi.

Il primo comma di questo articolo 5 prevede che avvenuto il versamento del prezzo da parte dell'acquirente e la stipula dell'atto di vendita, l'autorità di vigilanza - su richiesta del commissario liquidatore vistata dal comitato di sorveglianza, se nominato - debba ordinare con decreto che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie nonché le trascrizioni dei sequestri e delle domande giudiziali, esonerando i conservatori dei pubblici registri da ogni responsabilità.

Il nuovo comma aggiunto dal decreto Semplificazioni precisa che l'autorità di vigilanza debba trasmettere il decreto di cancellazione all'indirizzo PEC della Conservatoria competente per territorio che provvede, senza indugio, alla cancellazione dei gravami, delle trascrizioni e delle domande in quello indicate.

Il nuovo comma 12-bis dell’art. 40 del Decreto Semplificazioni – inserito in sede di conversione in legge - posticipa al 30 novembre 2020 il termine per la conclusione dei procedimenti di accorpamento di cui al comma 1 dell'articolo 61 del DL n. 104/2020 (Decreto Rilancio 2 o Decreto Agosto). L’intervento è legato all'emergenza sanitaria da Covid-19 e all'esigenza di garantire alle imprese la lavorazione delle numerose pratiche presentate e ancora giacenti presso le Camere di Commercio.

Ulteriori novità sono introdotte dal nuovo comma 12-ter il quale:

- alla lettera a) modifica l'articolo 2492 c.c. in materia di bilancio finale di liquidazione, da un lato, prevedendo che entro i successivi 5 giorni alla presentazione del reclamo, il cancelliere comunica la notizia in via telematica ai fini della annotazione al competente ufficio del registro delle imprese (num. 1) e, dall'altro, stabilendo che un estratto della sentenza definitiva che decide sul reclamo debba essere trasmessa, entro 5 giorni, dal cancelliere al competente ufficio del registro delle imprese per la relativa annotazione (num. 2);

- alla lettera b) interviene sull'art. 2495 c.c. in materia di cancellazione delle società dal registro delle imprese, stabilendo che decorsi i 5 giorni dalla scadenza del termine entro il quale può essere proposto reclamo ai sensi dell'art. 2492 c.c. il conservatore del registro delle imprese debba iscrivere la cancellazione della società qualora non riceva notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/10/05/registro-imprese-cancellazione-semplice-societa

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