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Personale Enav: nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia

L’INPS, con la circolare n. 177 del 2020, rende note le istruzioni operative per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia nei confronti del personale ENAV appartenente ai profili professionali di controllore del traffico aereo, pilota ed operatore radiomisure e a quello di esperto di assistenza di volo e meteo, per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età.

Con la circolare n. 117 dell’8 ottobre 2020, l’INPS fornisce le disposizioni applicative in materia di accesso alla pensione di vecchiaia nei confronti dei profili professionali Enav, a prescindere dalla gestione pensionistica a cui gli interessati sono iscritti.

I dipendenti dell’ENAV assunti a decorrere dal 1° gennaio 1996 sono iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO). Per coloro che risultano in servizio al 1° gennaio 1996 è invece previsto il mantenimento del regime pensionistico secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche Amministrazioni e, in particolare, quelle relative alla Cassa dei Trattamenti Pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS), fermo restando l’esercizio di opzione per il regime pensionistico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’AGO.

Sono destinatari di particolari tutele ai fini pensionistici connesse alla specificità dell’attività lavorativa, i seguenti profili professionali:

a) controllore del traffico aereo, pilota e operatore radiomisure;

b) esperto di assistenza di volo e meteo.

Venendo meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età, al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 10, comma 1, del D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157, il requisito anagrafico richiesto per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia è fissato a sessanta anni.

La nuova disposizione ha reso, pertanto, omogeneo il requisito anagrafico per i lavoratori in questione, indipendentemente dalla gestione pensionistica di appartenenza.

Il venir meno del titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età si ha nei casi in cui gli ordinamenti di settore, che disciplinano il rilascio e il rinnovo di tale titolo, non ne prevedano l’elevazione del limite di età, ovvero, qualora tali limiti possano essere elevati, nel caso in cui il lavoratore, sottoposto a giudizio di idoneità, non abbia ottenuto il rinnovo del titolo abilitante da parte dell’Autorità competente.

Coloro che risultano in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al pensionamento di vecchiaia:

- entro il primo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell’anno medesimo;

- entro il secondo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell’anno medesimo;

- entro il terzo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell’anno successivo;

- entro il quarto trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell’anno successivo.

Per le anzianità contributive successive al 1° gennaio 1996, il beneficio è trasformato in un incremento convenzionale del coefficiente di trasformazione, riferito all’età anagrafica alla data di decorrenza della pensione, per un massimo di 5 anni, pari a 1 anno ogni 5 anni interi di servizio effettivamente prestato nei profili professionali di controllore del traffico aereo, pilota e operatore radiomisure e 1 anno ogni 7 anni interi per i profili professionali di esperto di assistenza di volo e meteo.

INPS, circolare 08/10/2020, n. 117

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2020/10/09/personale-enav-requisiti-pensione-vecchiaia

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