• Home
  • News
  • 18 settimane in più di cassa integrazione o sgravio contributivo: cosa conviene di più

18 settimane in più di cassa integrazione o sgravio contributivo: cosa conviene di più

Il decreto Agosto ha previsto una doppia opzione per i datori di lavoro che hanno fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale (CIG ordinaria, in deroga e assegno ordinario) con causale Covid-19. Le aziende, infatti, possono scegliere di fruire della proroga dei trattamenti per ulteriori 18 settimane, non per tutti e per l’intero periodo a costo zero, oppure della possibilità di ottenere uno sgravio contributivo per un periodo massimo di 4 mesi. Quale delle due opzioni è la più conveniente per i datori di lavoro?

I datori di lavoro che, nel periodo 13 luglio-31 dicembre 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica hanno a disposizione ulteriori 18 settimane con casuale COVID-19 (COVID-19 nazionale e COVID 19 con fatturato) per il trattamento di integrazione salariale, delle quali le prime 9 utilizzabili da tutti i datori di lavoro senza alcun specifico onere economico.

Sgravio alternativo alla CIG

Il beneficio contributivo, alternativo alla Cassa integrazione prevista dal decreto Agosto, spetta ai datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, che non richiedono i nuovi interventi di integrazione salariale ed è fruibile entro il 31 dicembre 2020. La spettanza è sottoposta alla condizione che le aziende richiedenti:

- abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

- abbiano richiesto periodi di integrazione salariale collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

Cassa integrazione del decreto Agosto

Il decreto Agosto (DL n. 104/2020), in vigore dallo scorso 15 agosto, concede alle aziende, che si trovano a dover ulteriormente sospendere o ridurre l'attività lavorativa a seguito di eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, la possibilità di presentare una nuova domanda di concessione di ulteriori trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga per due ulteriori periodi di durata pari a 9 settimane ciascuno (per complessive 18 settimane), da fruire entro il 31 dicembre 2020.

Sgravio alternativo alla CIG

L’esonero contributivo è fruibile entro il limite massimo individuato dal legislatore nella contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti due mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

L’importo dell’esonero così calcolato deve essere, poi, riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di quattro mesi e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti.

La fruizione può avvenire per un periodo massimo di 4 mesi e deve essere riparametrato e applicato su base mensile.

Non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

- i premi e i contributi dovuti all’INAIL;

- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;

- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs 14 settembre 2015, n. 148;

- il contributo destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Sgravio alternativo alla CIG

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori delle seguenti condizioni:

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);

- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Cassa integrazione del decreto Agosto

La richiesta dei trattamenti di integrazione salariale va inviata con due distinte domande da trasmettere in due tempi:

- per un primo periodo, pari a 9 settimane da trasmettere entro il 31 ottobre 2020 o, per istanze successive al mese di settembre, entro la fine del mese successivo a quello per cui si richiede l’ammortizzatore;

- per un secondo periodo, di ulteriori 9 settimane, da trasmettere soltanto a conclusione del primo periodo di fruizione; concedibili esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane.

AttenzioneResta confermata la necessità di eseguire la procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Le domande di accesso devono indicare la causale:

- “COVID-19 nazionale” per le richieste inerenti alle prime 9 settimane, o il minor periodo che risulta scomputando i periodi già autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 13 luglio 2020;

- “COVID 19 con fatturato” per il secondo periodo di 9 settimane.

L'accesso al secondo periodo di 9 settimane di integrazione è consentito gratuitamente solo ai datori di lavoro che, confrontando il fatturato del primo semestre 2020 con quello del 2019, abbiano subito una riduzione di fatturato pari almeno al 20%.

Qualora la riduzione di fatturato sia stata registrata ma in misura inferiore, sarà dovuto un contributo addizionale del 9% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate durante la sospensione o riduzione d’attività.

Nel caso in cui, invece, non si registri alcuna riduzione del fatturato, il contributo addizionale dovuto è pari al 18% di detta retribuzione globale.

AttenzioneAl fine di consentire l’individuazione dell’aliquota del contributo addizionale e la rilevazione delle aziende che non sono tenute all’obbligo contributivo, i datori di lavoro richiedenti devono completare la domanda con una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del D.P.R.n. 445/2020, nella quale autocertificano alternativamente: a) la sussistenza e l’indice dell’eventuale riduzione del fatturato; b) il diritto all’esonero dal versamento del contributo addizionale in quanto l’attività di impresa è stata avviata in data successiva al primo gennaio 2019.

Quando

L’esonero dal versamento contributivo è fruibile entro il 31 dicembre 2020.

Le domande di accesso devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Tale termine è stato fissato, per i mesi di luglio e agosto 2020, al 31 ottobre 2020 (DL n. 125/2020).

Entrambi i periodi di cassa integrazione, della durata pari a 9 settimane ciascuno, devono essere fruiti entro il 31 dicembre 2020.

Calcola il risparmio

Ipotesi di proroga della CIG e ipotesi di sgravio alternativo alla CIG a confronto

Prendiamo in esame l’ipotesi di un lavoratore con retribuzione oraria pari a 9,27 euro e contribuzione oraria pari a 2,50 euro.

La misura dell’integrazione salariale richiedibile sarà pari a 7,41 euro. L’importo del contributo addizionale INPS posto a carico del datore di lavoro, posto che non vi sia riduzione di fatturato, sarà pari al 18% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate durante la sospensione o riduzione d’attività.

Nel caso invece in cui il datore di lavoro abbia richiesto l’integrazione salariale per Covid-19, nei mesi di maggio e giugno, in misura pari a 8 settimane (320 ore), le ore di esonero contributivo spettanti sono pari a 640 per un importo complessivo di esonero spettante pari a 1.600 euro da fruire entro il 31 dicembre 2020. L’importo compensabile in Uniemens, derivante dal riproporzionamento mensile del beneficio sarà pari a 400 euro. Ne deriva che la contribuzione mensile dovuta all’INPS, ordinariamente pari a 43, sarà ridotta a 33 euro.

AttenzioneLa scelta tra l’esonero in trattazione e i nuovi strumenti di integrazione salariale deve essere effettuata distintamente per ciascuna unità produttiva aziendale.

Risparmio %

Dai dati esposti nell’esempio di calcolo, è possibile evincere che il ricorso alla proroga del ricorso ai trattamenti di cassa integrazione presenta certamente una particolare convenienza sotto il profilo del costo del lavoro, consentendo un abbattimento dello stesso pari all’85%. Ciò in quanto il lavoratore non viene impiegato al lavoro e dunque, per le 18 settimane di sospensione, non vi è alcuna erogazione di retribuzione né di contribuzione. L’unico onere posto in capo al datore di lavoro è dato dal contributo addizionale, dovuto in alcune fattispecie.

Il reimpiego dei lavoratori con rinuncia ad ulteriori periodi di CIG COVID-19 consente invece di chiedere la decontribuzione, per un periodo al massimo pari a 4 mesi, garantendo una riduzione del costo del lavoro pari quasi al 20%. Si tratta di una fattispecie certamente molto interessante per i datori di lavoro che hanno la possibilità di reimpiegare efficacemente il personale precedentemente cassaintegrato.

 Nessun intervento COVIDProroga CIG Sgravio no cig
Retribuzione lorda erogata 7.341 euro07.341 euro erogata
Contribuzione dovuta1.982 euro0382 euro
Contributo add. dovuto01.321 euro0
Totale costo del lavoro9.323 euro1.321 euro7.723 euro
RISPARMIO-85%18%

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/10/12/18-settimane-cassa-integrazione-sgravio-contributivo-conviene

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble