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Richieste di atti e pareri dalle imprese alle Pubbliche amministrazioni. Quali sono le nuove regole

Arriva una stretta ai poteri delle Pubbliche amministrazioni sui controlli nei confronti delle imprese. E’ quanto dispone la legge di conversione del decreto Semplificazioni per salvaguardare investimenti e posizioni di mercato che potrebbero subire impatti negativi a causa di formalismi burocratici. Il decreto prevede che sono inefficaci, se adottati dopo la scadenza dei termini previsti per legge, le determinazioni della PA relative a provvedimenti, autorizzazioni, pareri, nulla osta e atti di assenso. Le nuove disposizioni vanno a rafforzare, soprattutto, il principio su cui si basa la Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA, rendendo inefficaci gli atti di diniego intervenuti successivamente alla formazione del silenzio assenso. Rimane comunque fermo il potere di annullamento d’ufficio, che però può essere adottato solo in presenza di ragioni di interesse pubblico.

Tagliola dei tempi per le Pubbliche amministrazioni. Non possono sbarrare la strada alle imprese se non in un lasso di tempo breve. Non possono, in particolare, dilatare i poteri di controllo, così da mettere a repentaglio investimenti e posizioni di mercato, magari per formalismi burocratici.

È questo il senso di una tranche della riforma della legge generale sul procedimento amministrativo, vecchia di trenta anni: la l. n. 241 del 1990. Il gergo normativo, accantonata la criticità dei richiami interni, non vela il risultato sostanziale, che dà molte più chance alle imprese e ai cittadini.

La norma di riferimento è il nuovo comma 8-bis dell’articolo 2 della l. n. 241/1990, introdotto dall’articolo 12 del decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020, convertito dalla l. n. 120/2020).

La disposizione dichiara l’inefficacia di una serie di atti amministrativi adottati dopo lo spirare del termine previsto dalla legge per la loro adozione.

Questa regola è più forte di qualunque altra regola che abbia lo scopo di accelerare l’attività delle pubbliche amministrazioni. Inoltre, si tratta di una regola con effetti sconvolgenti la tradizionale impostazione e configurazione dei pubblici poteri. La norma in questione afferma, infatti, che il decorso del tempo consuma la possibilità di esercizio del potere. O l’amministrazione fa uso del suo potere o non può più assumere alcuna determinazione, salvo, però, l’annullamento d’ufficio, che è pure esso assoggettato a un termine di decadenza.

La lettera della disposizione citata afferma che sono inefficaci, se adottate dopo la cadenza dei termini previsti le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c) (conferenza dei servizi semplificata), 17-bis, commi 1 e 3 (pareri nei rapporti tra P.A.), 20, comma 1 (maturazione del termine del silenzio assenso), ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7 (conferenza dei servizi in forma simultanea), nonchè i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, comma 3 e 6-bis (scia e scia edilizia).

L’inefficacia non blocca l’annullamento d’ufficio degli atti illegittimi (articolo 21-nonies della legge 241/1990), che però è assoggettato al termine ragionevole o di 18 mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.

Superando il tecnicismo del linguaggio normativo e alla ricerca dell’effetto delle norme, va sottolineata la portata della disposizione, soprattutto con riferimento alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

La SCIA è un atto del privato (dell’impresa), che - ai sensi dell’articolo 19 della l. n. 241/1990 - sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale.

L'attività, dunque, oggetto della segnalazione può essere iniziata subito dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. Quest’ultima ha il potere, nel termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) dal ricevimento della segnalazione, adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

Senza scendere negli ulteriori dettagli, va sottolineato che il decreto Semplificazioni chiarisce, ex lege e una volta per tutte, che i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti ex post vanno adottati in tempi ristretti. I tempi dei procedimenti di controllo devono adeguarsi ai tempi delle imprese ed evitare lungaggini.

D’altra parte, la filosofia della SCIA sposta sul privato l’onere e la responsabilità di verificare se ci sono i presupposti, di fatto e di diritto, per iniziare un’attività e questo libera l’amministrazione da compiti istruttori delle singole pratiche.

L’avanzo attivo di energie e di economie amministrative deve spostarsi su incombenze di controllo e ispettive: ragionevole che la pubblica amministrazione affini le sue capacità di controllo e le pianifichi, anche con criteri di priorità, entro tempi dati e fissi. Così da dare alle imprese la certezza della stabilità della conduzione dell’attività, al riparo da interventi amministrativi dall’amaro sapore postumo, una volta che si sia consolidata l’aspettativa di poter andare avanti senza intoppi.

Questo salvo l’annullamento d’ufficio che però può essere adottato solo in presenza di ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a 18 mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato con il silenzio assenso, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

Le altre novità riconducibili al citato articolo 12 del D.L. n. 76/2020 riguardano i termini del procedimento amministrativo e prevedono l’obbligo per le amministrazioni di misurare e rendere pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti nonché per le PA statali l’obbligo di aggiornare i termini dei procedimenti di rispettiva competenza, prevedendo una riduzione della loro durata.

Un altro gruppo di disposizioni introducono misure volte a favorire e rafforzare l’uso della telematica nel procedimento amministrativo.

Viene, infine, modificata la disciplina della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, sostituendo l’interruzione dei termini del procedimento, attualmente prevista, con la sospensione degli stessi ed introducendo altre modifiche sulla motivazione del diniego al fine di evitare i rischi di plurime reiterazioni del procedimento con il medesimo esito sfavorevole.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/10/13/richieste-atti-pareri-imprese-pubbliche-amministrazioni-nuove-regole

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