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Posizione corta netta: obbligo di notifica al raggiungimento della soglia prestabilita

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la decisione dell’UE la quale dispone che, una persona fisica o giuridica che abbia una posizione corta netta in relazione al capitale azionario emesso da una società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, deve notificare all’autorità competente interessata, se tale posizione raggiunge o scende al di sotto della pertinente soglia di notifica determinata, allo stato attuale, nella percentuale pari allo 0,1 % del capitale azionario emesso dalla società interessata e ad ogni 0,1 % al di sopra di tale soglia.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 379 del 13 novembre 2020 la decisione (UE) 2020/1689 dell’autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati del 16 settembre 2020 di imporre nuovamente alle persone fisiche o giuridiche che detengono posizioni corte nette in relazione al capitale azionario emesso da società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, l’obbligo di notifica alle autorità competenti in caso di superamento di una determinata soglia temporaneamente ridotta.

Già in precedenza, con la decisione (UE) 2020/525, l’ESMA aveva imposto alle persone fisiche o giuridiche con posizioni corte nette in relazione al capitale azionario emesso da società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato l’obbligo di notificare alle autorità competenti i dettagli di tali posizioni che raggiungono, superano o scendono al di sotto dello 0,1 % del capitale azionario.

La misura così introdotta riguardava la necessità, per le autorità nazionali competenti, di poter monitorare le posizioni corte nette assunte dai partecipanti al mercato in relazione a titoli azionari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, tenuto conto delle circostanze eccezionali presenti nei mercati finanziari.

Con la decisione (UE) 2020/1123, l’ESMA ha riproposto nuovamente l’obbligo dal momento che, nonostante una parziale ripresa dei mercati finanziari dell’UE dalle perdite registrate dallo scoppio della pandemia da Covid-19, le prospettive di una ripresa futura sono rimaste incerte e sussistono ancora minacce all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari e alla stabilità del sistema finanziario.

L’attuale decisione dell’UE dispone che, una persona fisica o giuridica che abbia una posizione corta netta in relazione al capitale azionario emesso da una società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, deve notificare all’autorità competente interessata, se tale posizione raggiunge o scende al di sotto della pertinente soglia di notifica determinata, allo stato attuale, nella percentuale pari allo 0,1 % del capitale azionario emesso dalla società interessata e ad ogni 0,1 % al di sopra di tale soglia.

Sono esentati dagli obblighi di trasparenza:

- i titoli azionari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato quando la sede principale di negoziazione dei titoli si trova in un paese terzo;

- le operazioni effettuate a causa di attività di supporto agli scambi.

Gli obblighi di trasparenza infine non si applicano nei confronti di una posizione corta netta nell’ambito di un’operazione di stabilizzazione a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Entrata in vigore e applicazione

La decisione è entrata in vigore il 18 settembre 2020 e si applica a decorrere dalla relativa data di entrata in vigore per un periodo di tre mesi.

Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati, decisone (UE) 2020/168 (GGUEE 13/11/2020, n. L 379)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/banche/quotidiano/2020/11/14/posizione-corta-netta-obbligo-notifica-raggiungimento-soglia-prestabilita

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