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Indennità Covid-19 pescatori autonomi: requisiti per il riesame delle istanze

L’INPS, nel messaggio n. 4358 del 2020, spiega come e in quali casi è possibile presentare istanza di riesame per la richiesta di erogazione dell’indennità Covid-19 destinata ai pescatori autonomi che esercitano, anche in cooperativa, l’attività di pesca in acque marittime, interne e lagunari. La procedura e i documenti da allegare sono all’istanza sono diversi a seconda che si tratti pescatore autonomo o in cooperativo e in base alla tipologia di pesca praticata.

Nel messaggio n. 4358 del 20 novembre 2020, l’INPS fornisce le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami delle istanze presentate, per il mese di maggio 2020, dai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari al fine di ottenere l’indennità Covid-19 pari a 950 euro. Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata “Covid-19: tutti i servizi”, servizio “Indennità 600/1000 euro”, alla voce “Esiti”, sia da parte degli Enti di Patronato sia da parte del cittadino con le proprie credenziali.

Il termine per proporre riesame è di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva), per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi respinta.

L’utente può inviare la documentazione:

- attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600/1000 euro” grazie a un’apposita funzionalità, che provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame;

- alla casella di posta istituzionale dedicata, denominata riesamibonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.

Per avere diritto all’indennità, il primo requisito è quello di essere pescatori autonomi, ivi compresi i soci di cooperative, che svolgano l’attività professionale di pesca in acque marittime, interne e lagunari. Ne deriva che i soci di cooperative destinatari dell’indennità sono esclusivamente i soci che operano quali lavoratori autonomi e non anche quelli con rapporto di lavoro subordinato.

La qualifica di “pescatore autonomo” non risulta attualmente rilevabile attraverso la procedura automatica, pertanto il richiedente, in sede di riesame, deve fornire all’Istituto, alternativamente:

- copia della lettera di incarico;

- copia dell’ultimo documento relativo al pagamento dei compensi (purché si evinca la data di inizio dell’incarico).

Nel caso di pescatore addetto alla pesca marittima costiera non associato in cooperativa la documentazione da produrre è la seguente:

- dichiarazione di avvenuta presentazione all'INPS della domanda di iscrizione della posizione quale pescatore autonomo di cui alla legge n. 250/1958, con indicazione della data di iscrizione, della data e del numero di protocollo della richiesta di iscrizione;

- autocertificazione di iscrizione nelle matricole della gente di mare di 3° categoria tenute dalla Capitaneria di Porto, denominazione della matricola del natante utilizzato per l’attività di pesca, estremi della licenza di pesca e infine dichiarazione di esercizio della pesca come attività esclusiva e prevalente.

Infine, nel caso di pescatore addetto alla pesca nelle acque interne non associato in cooperativa la documentazione da produrre è la seguente:

- dichiarazione di avvenuta presentazione all'INPS della domanda di iscrizione della posizione quale pescatore autonomo di cui alla legge n. 250/1958, con indicazione della data di iscrizione, della data e del numero di protocollo della richiesta di iscrizione;

- estremi della licenza di pesca, dichiarazione di esercizio della pesca come attività esclusiva e prevalente, dichiarazione di non lavorare alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua, di aziende vallive di pescicoltura.

INPS, messaggio 20/11/2020, n. 4358

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/lavoro-autonomo/quotidiano/2020/11/21/indennita-covid-19-pescatori-autonomi-requisiti-riesame-istanze

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