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Bonus 1000 euro per autonomi e dipendenti: domanda entro il 18 dicembre 2020

Le domande di fruizione dell'indennità Covid-19 onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, prevista dal decreto Ristori per alcune categorie di lavoratori subordinati e autonomi le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica, possono essere inviate entro il prossimo 18 dicembre. Lo rende noto l'INPS, con la circolare n. 137 del 26 novembre 2020. Per i lavoratori che hanno ricevuto lo stesso bonus in base al decreto Agosto, il pagamento da parte dell'INPS avverrà invece d'ufficio. L’Istituto provvederà al pagamento delle prestazioni entro la fine del 2020.

Più tempo per presentare la domanda per le indennità una tantum introdotta dall’articolo 15 del decreto Ristori. L'istanza per il riconoscimento dell'indennità onnicomprensiva dell'importo di 1.000 euro va infatti presentata - dai lavoratori che non hanno beneficiato della medesima indennità onnicomprensiva in base al decreto Agosto (articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020) - entro il nuovo termine del 18 dicembre 2020, invece che entro il 30 novembre 2020, come originariamente stabilito dal "Decreto Ristori". Nello stesso tempo, viene rinviato anche il termine per effettuare il pagamento delle prestazioni, che saranno erogate ai lavoratori entro la fine del 2020.

E' quanto ha comunicato l'INPS con la circolare n 137 del 26 novembre 2020 che, "al fotofinish", detta i chiarimenti necessari per chiedere e ottenere le indennità una tantum previste dal decreto Ristori e finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La nuova erogazione una tantum del Decreto Ristori è riconosciuta, in primis, alle seguenti categorie di lavoratori che hanno già beneficiato della stessa indennità in base al decreto Agosto (articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), sempre nella misura di 1.000 euro:

· stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

· stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;

· intermittenti;

·autonomi occasionali;

·incaricati alle vendite a domicilio;

· lavoratori dello spettacolo;

· lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Lavoratori che non hanno fruito dell’indennità del decreto Agosto

Per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, il decreto Ristori prevede il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro in presenza dei seguenti requisiti:

· aver cessato involontariamente – con la predetta qualifica - un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 29 ottobre 2020 (di entrata in vigore del Decreto Ristori), con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali;

· aver svolto la prestazione lavorativa – con la qualifica di stagionali e con un datore di lavoro rientrante nei predetti settori - per almeno trenta giornate nell’arco temporale dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020;

· non essere, alla data del 29 ottobre 2020, titolari di trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente, né di indennità di disoccupazione NASpI.

Per i lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali la nuova indennità spetta alle seguenti condizioni:

· abbiano cessato involontariamente - nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 29 ottobre 2020, un rapporto di lavoro in somministrazione presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

· abbiano prestato attività lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo sopra indicato;

· non siano – alla data del 29 ottobre 2020 - titolari di trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente, né di indennità di disoccupazione NASpI.

Per entrambe le categorie di lavoratori, l'INPS precisa che è ammesso l’accesso all’indennità di 1000 euro anche a favore dei lavoratori che hanno instaurato e comunque cessato alla data del 29 ottobre 2020 un altro rapporto di lavoro subordinato successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con qualifica di stagionale o in somministrazione.

L'INPS riporta la tabella con le attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali per i quali può essere concessa l’indennità.

Tabella codici ATECO per i quali può essere concessa l’indennità

Lavoratori dipendenti stagionali

L'indennità spetta ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che:

- hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 29 ottobre 2020;

- abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel predetto arco temporale;

- alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente - e che alla stessa data non siano titolari di trattamento pensionistico diretto.

Lavoratori intermittenti

L'indennità spetta a favore dei lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa - nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente - per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 29 ottobre.

Tali lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente) e di trattamento pensionistico diretto.

L'INPS chiarisce che sono destinatari dell’indennità onnicomprensiva sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.

Lavoratori autonomi occasionali

L'indennità spetta ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che:

- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 29 ottobre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 del codice civile) e non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 30 ottobre 2020;

- per i contratti di lavoro autonomo occasionale di cui sono stati titolari nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, risultino essere già iscritti alla Gestione Separata (articolo 2, comma 26, della L. 335/95), alla data del 17 marzo 2020 e con accredito di almeno un contributo mensile nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020;

- alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente - e non siano altresì titolari di trattamento pensionistico diretto.

Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio

Si tratta dei lavoratori di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 che:

- possono fare valere, per l’anno 2019, un reddito annuo - derivante dalle predette attività - superiore a 5.000 euro, che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata ex lege 335/95, al 29 ottobre 2020, e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

- alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente - e non siano titolari di trattamento pensionistico diretto.

Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

I lavoratori a termine dei settori del turismo e degli stabilimenti termali per accedere all’indennità onnicomprensiva:

- devono essere stati titolari - nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 29 ottobre 2020 - di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, della durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

- devono fare valere la titolarità, nel corso dell’anno 2018, di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale negli stessi settori della durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

· non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e di rapporto di lavoro dipendente alla data del 29 ottobre 2020.

N.B.: per l'identificazione dei settori si deve far riferimento alla Tabella codici ATECO riportata in precedenza.

Lavoratori dello spettacolo

L’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro è rivolta anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

Tali lavoratori devono poter fare valere almeno 30 contributi giornalieri versati al Fondo tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, da cui sia derivato un reddito non superiore a 50.000 euro e non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto al 29 ottobre 2020.

L’indennità è riconosciuta anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno 7 contributi giornalieri versati al Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 29 ottobre 2020, da cui sia derivato un reddito non superiore ai 35.000 euro.

I lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con 7 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e un reddito, per lo stesso anno, non superiore ai 35.000 euro, non devono essere titolari di trattamento pensionistico alla data del 29 ottobre 2020.

Per ottenere le indennità una tantum del decreto Ristori i lavoratori già beneficiari dell’indennità onnicomprensiva con il decreto Agosto non devono presentare una nuova domanda in quanto la stessa verrà erogata d'ufficio dall’INPS con le stesse modalità con cui è stato effettuato il pagamento dell’indennità onnicomprensiva in base al decreto Agosto.

I lavoratori che non hanno invece beneficiato dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020 possono presentare domanda per l'indennità del decreto Ristori entro la (nuova) data del 18 dicembre 2020. L'INPS fa slittare il termine di presentazione della domanda inizialmente fissato dal decreto Ristori al 30 novembre 2020 considerando la natura di detto termine, su conforme parere ministeriale, non decadenziale.

La domanda va presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, sul sito istituzionale dell'INPS con le seguenti credenziali: PIN INPS (l’INPS non rilascia più nuovi PIN dal 1° ottobre 2020); SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);Carta nazionale dei servizi (CNS), avvalendosi anche degli Enti di Patronato o tramite il servizio di Contact Center integrato.

Appena sarà operativo, l'INPS darà apposita comunicazione dell'avvenuto rilascio del servizio online.

INPS, circolare 26/11/2020, n. 137

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/11/28/bonus-1000-euro-autonomi-dipendenti-domanda-entro-18-dicembre-2020

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