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Il Codice della crisi d’impresa slitta al 1° settembre 2021: come prepararsi

L’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa slitta dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021. Lo ha previsto il decreto Liquidità, anche in considerazione della situazione economico-finanziaria legata all’epidemia da Covid-19. Rinviata anche l’entrata in vigore del sistema di allerta, che altrimenti avrebbe determinato un generalizzato effetto sfavorevole per tutte le imprese, contravvenendo, di fatto, a quella che è la ratio ispiratrice e l’obiettivo del Codice della crisi: salvare le imprese e la loro continuità e limitare solo a casi eccezionali il ricorso allo strumento liquidatorio.

Il Codice della crisi d’impresa entrerà in vigore dal 1° settembre 2021. La previsione è contenuta nell’art. 5 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) che ha modificato l’art. 389, comma 1, D.Lgs. n. 14/2019 spostando in avanti il termine originario, fissato al 15 agosto 2020.

Restano salve le disposizioni entrate in vigore in data antecedente al 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del decreto Liquidità).

Alla data del 1° settembre 2021 deve farsi riferimento anche per la disciplina transitoria di cui all’art. 390 del Codice: di conseguenza le vigenti disposizioni continuano a trovare applicazione con riferimento ai ricorsi depositati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 14/2019, e alle procedure pendenti alla medesima data e quelle aperte a seguito della definizione dei relativi ricorsi e domande.

La necessità di rinviare l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa trova la sua ratio nell’attuale contesto economico-finanziario fortemente condizionato dall’epidemia da Covid-19 che caratterizza il Paese.

Il rinvio dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 14/2019 riguarda anche il sistema di allerta, finalizzato all’emersione anticipata della crisi delle imprese. Tale sistema, infatti, è stato concepito nell’ottica di un quadro economico stabile e caratterizzato da oscillazioni fisiologiche, all’interno del quale la preponderanza delle imprese non venga colpita dalla crisi e sia anche possibile concentrare gli strumenti predisposti dal Codice sulle imprese che presentino criticità.

Ora, in una situazione quale quella attuale, il ricorso al sistema di allerta non avrebbe permesso di identificare le reali situazioni di crisi (trattandosi di una crisi generalizzata) né di realizzare una reale selezione tra i soggetti impattati dall’attuale crisi economico-finanziaria e quelli che già versavano in uno stato di crisi.

Se fosse entrato in vigore anzitempo, il sistema di allerta avrebbe prodotto un generalizzato effetto sfavorevole, contravvenendo di fatto a quella che è la ratio ispiratrice del Codice della crisi, rinvenibile nel tentativo di salvare le imprese e la loro continuità, limitando il ricorso allo strumento liquidatorio solo in caso eccezionali.

Deve essere quindi accolto con favore il differimento temporale, nella considerazione che auspicabilmente, alla data del 1° settembre 2021, la fase critica della crisi sarà esaurita e saranno state attuate tutte le misure necessarie affinché il Codice della crisi d’impresa possa essere efficace.

Il decreto Liquidità introduce altre tipologie di misure, con l’obiettivo di salvaguardare le soluzioni della crisi, alternative al fallimento, promosse in epoca anteriore all’emergenza da Covid-19, che potrebbero risultare compromesse con ricadute sulla conservazione dei complessi imprenditoriali.

In particolare:

- viene disposta la proroga di 6 mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati, con scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021;

- viene stabilito che nei procedimenti per l’omologazione del concordato e degli accordi, pendenti alla data del 23 febbraio 2020, il debitore possa presentare, sino all’udienza fissata per l’omologa, un’istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a 90 giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta (art. 161 L.F.) o di un nuovo accordo di ristrutturazione (art. 182-bis L.F.). L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale è già stata tenuta l'adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'art. 177, R.D. n. 267/1942;

- quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione, deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini nonché la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Nel procedimento per omologa del concordato preventivo il Tribunale acquisisce il parere del Commissario giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-bis L.F., procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/fallimento-e-procedure-concorsuali/quotidiano/2020/11/30/codice-crisi-impresa-slitta-1-settembre-2021-prepararsi

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