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Rischio default imprese: parametri più stringenti dal 1° gennaio 2021

Aumentano le preoccupazioni delle imprese per l’arrivo delle nuove regole europee in materia di default, che le banche applicheranno a partire dal 1° gennaio 2021. I criteri e le modalità dettate dall’UE sono, infatti, molto più stringenti rispetto a quelli finora adottati a livello nazionale. Per finire in stato di default basterà un arretrato per più di 90 giorni pari a una somma superiore ai 100 euro e superiore all’1% del totale delle esposizioni verso la Banca, per privati e PMI, nonché superiore ai 500 euro e superiore all’1% del totale delle esposizioni verso la Banca, per le imprese in generale. Le nuove disposizioni potrebbero peggiorare ulteriormente lo stato di salute delle imprese italiane, già colpite dagli effetti negativi della pandemia da Covid-19, con un ulteriore aggravio sulla ripresa economica.

Se le nuove regole UE in materia di classificazione dei debitori in default sono sin da subito apparse a molti troppo restrittive, l’impressione è adesso generalizzata in un periodo in cui a causa della pandemia da Covid-19 l’economia è sotto fortissimo stress, con le tasche degli italiani e le casse delle imprese sempre più vuote. Essere classificati quali clienti inadempienti dalle banche, sembra effettivamente molto facile, e questo vale sia per le imprese sia per i normali clienti.

Basterà superare per 90 giorni due soglie – ridotte, rispetto all’attuale disciplina – e cioè avere un arretrato da oltre 90 giorni, il cui importo risulti, allo stesso tempo:

- per privati e piccole medie imprese, superiore ai 100 euro e superiore all’1% del totale delle esposizioni verso la Banca;

- per le imprese, superiore ai 500 euro e superiore all’1% del totale delle esposizioni verso la Banca.

E sono le stesse banche, nelle pagine dei loro siti internet, a dichiarare che questa nuova disciplina europea della classificazione dei debitori in default (stato di inadempienza) – in primis, sul banco degli imputati c’è il regolamento delegato (UE) 171/2018 del 19 ottobre 2017, – implichi l’applicazione di criteri più restrittivi rispetto a quelli sino ad oggi adottati dagli intermediari italiani, con relative ripercussioni anche sulle possibilità di accesso al credito.

Peraltro, non sarà più consentito compensare gli importi scaduti con altre linee di credito non utilizzate dallo stesso debitore: in altre parole, diversamente dall’attuale disciplina, la banca dovrà classificare l’impresa in default anche qualora abbia linee di credito ancora disponibili con la stessa banca che potrebbero essere utilizzate per la compensazione degli inadempimenti in essere ed evitare il default. L’impresa in default, anche con riferimento a un solo finanziamento, per una sorta di effetto domino, si vedrà passare in stato di default tutte le sue esposizioni nei confronti della banca.

La preoccupazione che queste norme possano peggiorare ulteriormente lo stato di salute delle nostre imprese è stata da queste esternata più volte negli ultimi mesi, ma adesso a fare da cassa di risonanza si è aggiunto anche lo stesso presidente dell'ABI, Antonio Patuelli che ha definito senza esitazione le nuove regole unionali come “un meccanismo micidiale soprattutto in epoca di pandemia perché chi accusa quel ritardo finisce per essere inserito nella lista dei cattivi pagatori, con tutto quello che ne consegue. Tutto ciò, in periodo di pandemia, finirebbe per strangolare l'economia”.

Al superamento delle due soglie, scatterà la segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, l’imprenditore diventerà in automatico un cattivo pagatore e per un certo tempo non potrà ricorrere all'aiuto di alcun istituto di credito: per uscire dal default, ci vorranno almeno tre mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per classificare l’impresa in default, periodo di tempo durante il quale, la banca valuterà il comportamento e la situazione finanziaria dell’impresa, potendo riclassificare l’impresa in uno stato di non default laddove ritenga che il miglioramento della qualità creditizia di quest’ultima sia effettivo e permanente.

Nella Guida semplice alle nuove regole europee in materia di default - elaborata nell’ambito del Tavolo di Condivisione Interassociativo sulle Iniziative Regolamentari Internazionali (CIRI), con l’obiettivo di favorire il rapporto delle imprese con le banche e gli altri intermediari - si ricorda che le disposizioni attualmente vigenti prevedono l’automatica classificazione in default delle imprese che presentano arretrati di pagamento rilevanti per oltre 90 giorni consecutivi sulle esposizioni che esse hanno nei confronti della propria banca.

Con le nuove regole UE - che le banche applicheranno a partire dal 1° gennaio 2021 - si stabilisce che:

- per le imprese, per “arretrato rilevante” deve intendersi un ammontare superiore a 500 euro (relativo a uno o più finanziamenti) che rappresenti più dell’1% del totale delle esposizioni dell’impresa verso la banca;

- per le persone fisiche e le piccole e medie imprese con esposizioni nei confronti della stessa banca di ammontare complessivamente inferiore a 1 milione di euro, l’importo dei 500 euro è ridotto a 100 euro.

La guida sottolinea che diversamente dal passato, l’impresa non potrà più impiegare margini ancora disponibili su sue linee di credito per compensare gli inadempimenti in essere ed evitare la classificazione in default.

La Guida messa a punto dall’ABI e dalle associazioni di categorie di imprese (Confindustria, Confagricoltura, CNA, etc) ci aiuta a comprendere che qualora non vi siano altre valutazioni sulla probabilità che l’impresa adempia alle sue obbligazioni, quest’ultima non deve essere necessariamente classificata in default: la classificazione automatica in default si basa sotto tale profilo sul fatto che l’ammontare in arretrato sia rilevante, secondo quanto stabilito dalle norme Ue, per più di 90 giorni consecutivi.

Secondo la regola generale, sì. Ciononostante, nel caso di PMI, con un’esposizione complessiva inferiore a 1 milione di euro nei confronti della banca, il default su una singola esposizione non determina necessariamente l’automatico default su tutte le altre esposizioni dell’impresa verso il medesimo intermediario finanziario: per le PMI, infatti, la banca può decidere di applicare la definizione di default a livello di singola linea di credito e quindi non ci sarebbe un’estensione automatica a tutte le altre esposizioni che l’impresa ha nei confronti della stessa banca, a meno che l’arretrato su tale esposizione rappresenti una parte significativa del complesso delle esposizioni del debitore verso la stessa banca.

In base alla nuova disciplina UE, le banche dovrebbero censire le connessioni tra i propri clienti, in modo da identificare i casi in cui il default di una impresa possa ripercuotersi negativamente sulla capacità di rimborso di un altro debitore ad essa connesso (effetto contagio), con la conseguenza che anche tale debitore possa essere considerato in default (ved. paragrafo 61 delle linee guida dell’EBA sull’applicazione della definizione di default): la connessione tra diverse imprese può essere determinata da legami di controllo o di natura economica (ad es. società che fanno parte della stessa filiera).

Per il calcolo dei giorni di arretrato, si parte dal giorno successivo alla data in cui gli importi dovuti per capitale, interessi e commissioni non siano stati corrisposti e abbiano superato le soglie di rilevanza previste dalla nuova disciplina.

Se i pagamenti definiti nel contratto di credito originario sono stati sospesi e le scadenze sono state modificate, previo specifico accordo formalizzato con la banca, il computo dei giorni di arretrato segue il nuovo piano di rimborso.

Vediamo più nel dettaglio qual è il quadro normativo di riferimento, facendo qualche piccolo passo indietro nel tempo.

Innanzitutto, c’è il regolamento (UE) del 26 giugno 2013, n. 5751 sui requisiti di capitale delle banche (Capital Requirements Regulation – CRR) il quale ha introdotto delle specifiche disposizioni sul default di un debitore (art. 178), richiedendo nel contempo all’Autorità Bancaria Europea (EBA) di emanare le linee guida sull’applicazione della definizione di default e alla Commissione di adottare un Regolamento delegato sulla misura della soglia di rilevanza delle esposizioni in arretrato sulla base delle norme tecniche di regolamentazione pubblicate dall’EBA.

Nel 2016, la European Banking Authority (EBA) ha pubblicato sia le linee guida in materia di definizione di default, sia le norme tecniche sulla cosiddetta “soglia di rilevanza”:

- EBA/GL/2016/07 - “Linee guida sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’art. 178 del Regolamento (UE) n.575/2013”;

- EBA/RTS/2016/06 - “Norme tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato”

Su tali basi, la Commissione UE ha adottato il regolamento delegato (UE) 171/2018 del 19 ottobre 2017, che indica i criteri per la fissazione della soglia di rilevanza, a cui sono tenuti le autorità di vigilanza.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/12/10/rischio-default-imprese-parametri-stringenti-1-gennaio-2021

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