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Decreto Milleproroghe: regolarizzazione domande CIG 2020 entro il 31 marzo

Nel messaggio n. 1008 del 2021, l’INPS recepisce le disposizioni dettate dalla conversione in legge del decreto Milleproroghe in riferimento al differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Rientrano nella proroga le domande e i modelli di pagamento diretto scaduti al 31 dicembre 2020. L’Istituto chiarisce inoltre che le istanze già inviate e respinte per tardiva presentazione, non devono essere ripresentate e saranno gestite d’ufficio.

L’INPS, con il messaggio n. 1008 del 9 marzo 2021, interviene riguardo il differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti di integrazione salariale connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, disposta dal decreto Milleproroghe.

Rientrano nel differimento al 31 marzo 2021 tutte le domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015, del Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché quelle di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) connesse all’emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione sono scaduti al 31 dicembre 2020. Ne deriva che possono beneficiare della moratoria dei termini decadenziali le domande di trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 riferite a periodi del 2020 fino a novembre 2020 compreso.

Beneficiano del regime di differimento anche le trasmissioni dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19 i cui termini di decadenza sono scaduti entro il 31 dicembre 2020.

In particolare, il differimento al 31 marzo 2021 riguarda le trasmissioni riferite a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 terminati a novembre 2020 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all’azienda entro il 1° dicembre 2020.

Per quanto attiene alle domande di accesso ai trattamenti, che ricadono nei periodi per cui opera il differimento dei termini, già inviate e respinte per tardiva presentazione, non dovranno riproporre nuove istanze.

Con riferimento alle domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell’accoglimento anche dei periodi decaduti e rientranti nel differimento dei termini previsto dall’articolo 11, comma 10-bis, del decreto-legge n. 183/2020, dovranno trasmettere una nuova istanza esclusivamente per tali periodi.

INPS, messaggio 09/03/2021, n. 1008

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/03/10/decreto-milleproroghe-regolarizzazione-domande-cig-2020-entro-31-marzo

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