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Malattia Covid-19: regole differenziate per la riammissione in servizio

Con la circolare n. 15127 del 2021, il Ministero della Salute chiarisce le procedure da eseguire per il rientro sul posto di lavoro dei dipendenti che hanno contratto il virus Covid-19. E’ sempre necessario un test che abbia dato risultato negativo. Inoltre, in caso di ricovero, occorre una visita specifica del medico competente che accerti la compatibilità dello stato di salute del lavoratore con lo svolgimento dell’attività lavorativa. Per i lavoratori positivi a lungo termine il Ministero rimarca di valutare anche la possibilità di ricorrere al lavoro agile.

Il Ministero della Salute ha pubblicato, in data 12 aprile 2021, la circolare n. 15127 contenente le indicazioni procedurali utili alla riammissione in servizio dopo l’assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro.

La procedura di gestione infatti cambia in base alla gravità della sintomatologia manifestata dal lavoratore positivo e alla manifestazione di positività.

In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo.

In questo caso il medico competente effettua la visita medica preventiva al fine di verificare l’idoneità alla mansione indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi meno gravi di malattia possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio.

I soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana, possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.

Tuttavia questi soggetti saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.

Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile.

Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.

Ministero della Salute, circolare 12/04/2021, n. 15127

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/sicurezza-del-lavoro/quotidiano/2021/04/14/malattia-covid-19-regole-differenziate-riammissione-servizio

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