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Una tantum di 2.400 euro a dipendenti e autonomi: domande entro il 31 maggio. Come fare

I lavoratori che non hanno beneficiato delle indennità previste dal decreto Ristori, per godere della nuova una tantum pari a 2.400 euro del decreto Sostegni devono presentare domanda entro il nuovo termine del 31 maggio 2021. La richiesta va presentata, in via telematica, direttamente o tramite gli Enti di Patronato. In alternativa, tramite il servizio di Contact Center integrato. L'INPS chiarisce le novità e i requisiti da possedere con la circolare n. 65 del 2021, anticipando il prossimo rilascio della piattaforma per le domande.

In attesa del rilascio del nuovo servizio per la presentazione delle domande, che verrà comunicato con apposito messaggio, l'INPS fornisce gli attesi chiarimenti con la circolare n. 65 del 19 aprile 2021 sulle indennità una tantum e indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto Sostegni, finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Due modalità di erogazione Sulla falsariga di quanto previsto dai precedenti decreti emergenziali, la circolare n. 65 del 19 aprile 2021 crea un doppio binario tra soggetti che hanno già beneficiato delle indennità previste dal decreto Ristori (articoli 15 e 15-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), che riceveranno automaticamente la nuova una tantum pari a 2.400 euro senza necessità di presentare domanda e i nuovi beneficiari che dovranno invece presentare apposita domanda, esclusivamente in via telematica, secondo i consueti canali telematici messi a disposizione dall’INPS, direttamente o tramite gli Enti di Patronato. In alternativa, le indennità possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato. La domanda per il riconoscimento delle indennità va presentata entro il 31 maggio 2021, termine così posticipato dall’INPS rispetto al termine iniziale del 30 aprile previsto dal decreto Sostegni. Una avvertenza. Il decreto Sostegni prevede la nuova categoria dei lavoratori in somministrazione presso aziende utilizzatrici dei settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, non rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di indennità COVID-19 di cui ai precedenti decreti emergenziali. Regole generali A tutte le categorie di lavoratori beneficiati dal decreto Sostegni spetta una indennità onnicomprensiva, di importo complessivo pari a 2.400 euro. L'indennità onnicomprensiva è erogata dall’INPS e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare. Nelle tabelle che seguono si riepilogano i requisiti da possedere per aver diritto all'una tantum del decreto Sostegni. Tutte le indennità non sono tra esse cumulabili. L'INPS, nella circolare in esame, definisce le cause di incumulabilità e incompatibilità tra le indennità del decreto Sostegni e altre prestazioni previdenziali.Lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

CategoriaRequisitiRiferimento normativo
Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termaliAver cessato involontariamente – con la predetta qualifica - un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021, con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali Aver svolto la prestazione lavorativa – con la qualifica di stagionali e con un datore di lavoro rientrante nei predetti settori - per almeno 30 giornate nel medesimo arco temporale Non essere titolari, al 23 marzo 2021, di trattamento pensionistico diretto, né di indennità di disoccupazione NASpI, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 24 marzo 2021.Articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 2021
Lavoratori in somministrazione e con imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termaliAver cessato involontariamente - nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021 - un rapporto di lavoro in somministrazione presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. Aver svolto - come lavoratori in somministrazione e con imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali - la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo Non essere – alla data del 23 marzo 2021 - titolari di trattamento pensionistico diretto, né di indennità di disoccupazione NASpI, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 24 marzo 2021.
Lavoratori dipendenti e autonomi che per l’emergenza da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività o il rapporto di lavoro
CategoriaRequisitiRiferimento normativo
Lavoratori dipendenti stagionali e la nuova categoria dei lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termaliAver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021. Aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nello stesso arco temporale. Non essere titolari, alla data di presentazione della domanda, di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità - e di trattamento pensionistico diretto.Articolo 10, comma 3, lettera a)
Lavoratori intermittenti(con e senza obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità) Aver svolto la prestazione lavorativa - nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente - per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 202. Non essere titolari, alla data di presentazione della domanda, di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità Non essere titolari, alla data di presentazione della domanda, titolari di trattamento pensionistico diretto.Articolo 10, comma 3, lettera b)
Lavoratori autonomi occasionaliLavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Titolari- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021- di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 24 marzo 2021. Iscritti per gli stessi contratti iscritti alla Gestione separata alla data del 23 marzo 2021, con accredito di almeno un contributo mensile nel medesimo periodo dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021. Non essere titolari, alla data di presentazione della domanda, di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità - e di trattamento pensionistico diretto.Articolo 10, comma 3, lettera c)
Lavoratori incaricati alle vendite a domicilioAver conseguito per l’anno 2019 un reddito annuo - derivante dalle attività di incaricati alle vendite a domicilio - superiore a 5.000 euro. Titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 23 marzo 2021 e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Non essere titolari, alla data di presentazione della domanda, di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità - e di titolari di trattamento pensionistico diretto.Articolo 10, comma 3, alla lettera d)
Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
CategoriaRequisitiRiferimento normativo
Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termaliTitolari - nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021- di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, la cui durata complessiva deve essere stata pari ad almeno 30 giornate. Titolare inoltre, nel corso dell’anno 2018, di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale predetti settori del turismo e degli stabilimenti termali la cui durata complessiva deve essere stata pari ad almeno 30 giornate. Non essere titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 23 marzo 2021, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 24 marzo 2021.Articolo 10, comma 5
Lavoratori dello spettacolo
CategoriaRequisitiRiferimento normativo
Lavoratori dello spettacolo Iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno 30 contributi giornalieri versati al medesimo Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro Non titolari alla data del 23 marzo 2021 di trattamento pensionistico diretto, né titolari, alla data del 24 marzo 2021, di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del D.lgs n. 81 del 2015, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo.Articolo 10, comma 6
Lavoratori dello spettacoloIscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno 7 contributi giornalieri versati al Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021, da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. Non titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 23 marzo 2021, né titolari, alla data del 24 marzo 2021, di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del D.lgs n. 81 del 2015, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo.
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/04/20/tantum-2-400-euro-dipendenti-autonomi-domande-entro-31-maggio

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