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Codice della crisi d’impresa: in arrivo un nuovo decreto correttivo?

Si fa largo l’ipotesi della necessità di nuovi correttivi al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza che, probabilmente, impatteranno sugli strumenti di allerta, sugli indicatori della crisi, nonché sugli obblighi di segnalazione degli organi societari di controllo o dei creditori pubblici qualificati. Il Ministro della Giustizia Marta Cartabia, ha, infatti, nominato una commissione di esperti, cui è stato affidato il mandato di elaborare e valutare sul piano scientifico proposte per interventi sul Codice della crisi, che possano modificare alcune delle norme per far fronte alle difficoltà delle imprese dovute all’emergenza Covid-19. In particolare, si auspica, l’elaborazione di un provvedimento che preveda misure più favorevoli per i soggetti che intendano perseguire il risanamento aziendale.

Il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) emanato in attuazione della l. n. 155/2017 avente a oggetto la delega al Governo per la riforma della materia, entrerà in vigore il prossimo 1° settembre 2021. Il comma 1 dell’art. 389 del testo di legge sanciva l’originaria entrata in vigore decorsi diciotto mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 14 febbraio successivo, ciò comportando la piena efficacia del decreto al Ferragosto del 2020; il termine, causa l’emergenza epidemiologica da Covid-19 è stato differito dall’art. 5 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 40/2020) al 1° settembre 2021. Nel frattempo, il legislatore, con il D.Lgs. n. 147/2020, ha emanato disposizioni correttive ed integrative del Codice della crisi che hanno modificato buona parte delle disposizioni che non sono ancora entrate in vigore. Si ricorda, infatti, che le norme mediante le quali il legislatore ha apportato sostanziose modifiche al Codice civile, in particolare quanto sancito in tema di adeguati assetti organizzativi dell’impresa e societari, sono invece già pienamente efficaci dal marzo 2019 seppur con le modifiche apportate dal decreto correttivo di cui si è detto (in particolare l’art. 40 del decreto che ha ulteriormente modificato gli artt. 2257, 2380-bis, 2409-nvies e 2475 del codice civile). Applicazione immediata delle norme del Codice della crisi: criticità Da tempo si è aperto un dibattito sulle criticità, segnalate da più parti, che potrebbero derivare dalla applicazione immediata di talune norme del Codice della crisi in relazione al contesto economico sociale che si è diffuso a causa del perdurare dello stato di crisi sanitaria vissuto nel Paese. Se da un lato, l’obiettivo primario della complessa riforma delle procedure concorsuali introdotta dal testo di riforma è frutto delle indicazioni specifiche delle autorità europee concernenti i quadri di ristrutturazione preventiva, dell’esdebitazione e delle interdizioni - tese soprattutto ad aumentare l’efficacia delle procedure di preventiva emersione e risoluzione dello stato di crisi dei soggetti economici operanti nel sistema - dall’altro, le attuali formule ed i limiti previsti per far scattare i meccanismi di allerta indicati nell’attuale previsione di legge, inducono ad una riflessione sulla opportunità di un ulteriore differimento dell’entrata di alcune disposizioni, ovvero di una modifica normativa apportata da un nuovo e, si auspica, definitivo decreto correttivo. Commissione di esperti Per tali ragioni, il Ministro della Giustizia Marta Cartabia, con proprio provvedimento, ha nominato una commissione di esperti, con particolare esperienza nel settore, cui è stato affidato il precipuo mandato di elaborare e valutare sul piano scientifico, proposte di interventi sul Codice della crisi che possano modificare, anche sul piano della vigenza temporanea e limitata all’attuale periodo storico, talune delle norme in relazione alla emergenza sanitaria in atto. L’insediamento di tale Comitato scientifico, come si è provveduto a definire la commissione ministeriale nominata, risponde all’esigenza di corroborare le contrapposte esigenze derivanti dalla necessaria entrata in vigore di una riforma non più differibile ed attesa da anni, con quella di adeguare l’assetto delle disposizioni che essa porta sul piano dei meccanismi di allerta per il mondo dell’impresa, investito da una crisi economica e finanziaria probabilmente mai registrata prima d’ora. Tali sono i motivi che hanno indotto il legislatore ad una riflessione più ampia sulle norme introdotte dal Codice che, ispirate a principi che superano la rigidità dell’impianto fallimentare del 1942, portano con sé nuovi obblighi e sistemi di accelerazione dell’emersione, anche potenziale, dello stato di crisi o di insolvenza non solo dell’imprenditore, ma anche di ogni altro soggetto economico portatore di un interesse socialmente rilevante. Nuovi correttivi al Codice della crisi Da qui la necessità di nuovi correttivi che probabilmente impatteranno sugli strumenti di allerta e sugli indicatori della crisi, sugli obblighi di segnalazione degli organi societari di controllo o dei creditori pubblici qualificati, magari rivedendone i limiti oltre i quali scatteranno le attività dei soggetti coinvolti o, come peraltro da più parti è stato auspicato, differendo o sospendendo l’efficacia di tali norme fino alla conclusione del periodo emergenziale e nel periodo immediatamente successivo. Occorre prepararsi all’avvento di un nuovo decreto correttivo che sarà probabilmente introdotto a breve e che, come è auspicabile, porti con sé novità sul piano di maggiori misure favorevoli per i soggetti che intendano perseguire il risanamento aziendale, estendendo le misure protettive e quelle premiali durante e dopo lo svolgimento del procedimento di composizione, e, nel contempo, una mitigazione o differimento di quelle di segnalazione attualmente previste. Una nuova occasione per imprese e professionisti per esser pronti ad affrontare le tante novità del Codice della crisi.

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/fallimento-e-procedure-concorsuali/quotidiano/2021/05/05/codice-crisi-impresa-arrivo-decreto-correttivo

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