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Decreto Sostegni: le novità per imprese e professionisti

Il Governo incassa la fiducia del Senato sul decreto Sostegni. Tra le novità introdotte nel passaggio parlamentare, la rivalutazione dei beni anche nel bilancio 2021, ma senza effetti fiscali e la conferma per tutto il 2021 dell’incremento dei fringe benefit aziendali. Previsto un nuovo contributo da 1.000 euro per i soggetti che hanno attivato la partita Iva nel 2018, ma hanno avviato l’attività nel corso del 2019. Introdotta anche la cancellazione della prima rata IMU per le imprese con una perdita di fatturato del 30%. In materia di lavoro, di particolare importanza è la proroga della Cassa integrazione Covid. Dal maxiemendamento sono state stralciate, invece, le norme che introducevano la possibilità di cessione dei bonus Transizione 4.0 e del bonus mobili.

Via libera del Senato al maxi-emendamento al decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021) su cui il Governo ha posto la questione di fiducia. Ora il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 21 maggio, passa all'esame della Camera dei deputati. Nel maxiemendamento non entrano alcuni emendamenti approvati dalle Commissione Bilancio e Finanze. In particolare, è stata eliminata la disposizione che consentivano la cessione, anche parziale, dei crediti di imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali di cui all’articolo 1, commi da 1051 a 1058, della legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020). È stata stralciata anche la norma che introduceva la possibilità di optare per la cessione e sconto in fattura anche per il bonus mobili e la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune e gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 16-bis del Tuir. Cancellato anche l’emendamento che introduceva l’impignorabilità del reddito di cittadinanza. Novità di carattere fiscale Tra le varie disposizioni di carattere fiscale, viene confermata la modifica del calendario per il pagamento delle somme dovute per la rottamazione-ter e il saldo e stralcio: le rate del 2020 potranno essere versate entro il 31 luglio 2021, mentre quelle in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021, entro il 30 novembre 2021, con il riconoscimento di 5 giorni di tolleranza. Nessuna modifica poi per l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo, al 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni 2000-2010, anche quelli oggetto di rottamazione, per i soggetti che hanno dichiarato redditi fino a 30.00 euro. Confermato il nuovo calendario per l’imposta sui servizi digitali (articolo 1, commi 35-50, legge 145/2018): - il versamento annuale del tributo dovrà essere effettuato entro il 16 maggio (anziché entro il 16 febbraio); - la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno (anziché entro il 31 marzo). Via libera anche alla possibilità per operatori economici che, nel 2020, hanno subìto una contrazione del volume d’affari rispetto a quello dell’anno precedente maggiore del 30%, di fruire della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2017 e 2018. Il beneficio consiste nell’azzeramento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con gli avvisi bonari; restano dovuti imposte, interessi e contributi previdenziali. Viene poi differito fino al 31 gennaio 2022 il termine finale per la notifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività medesima o dell’iscrizione ad albi e ordini professionali, in conseguenza di violazioni in materia di certificazione dei ricavi o dei compensi. Viene inoltre esteso di 3 mesi il termine massimo previsto dalla normativa fiscale vigente per effettuare il processo di conservazione digitale dei documenti tributari.SuperbonusCon una nuova disposizione inserita nel corso dell’esame parlamentare viene stabilito che l’IVA non detraibile dovuta sulle spese rilevanti ai fini del superbonus (art. 119 del D.L. 34/2020) si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.Contributo a fondo perdutoPiccoli ritocchi per il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1. I sostegni sono a favore delle imprese, dei lavoratori autonomi con partita IVA o dei titolari di reddito agrario, con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro, che nel 2020 hanno perso almeno il 30% del fatturato medio mensile rispetto al 2019. Il rispetto di tale requisito (riduzione del fatturato) non è richiesto per i nuovi soggetti che hanno avviato la propria attività nel 2019. Nel passaggio parlamentare è stato precisato che il contributo è impignorabile. Le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sono stati definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2021 (prot. n. 77923), come modificato con provvedimento del 29 marzo 2021 (prot. n. 82454). Le richieste devono essere presentate all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, entro il 28 maggio 2021.Contributo start upCon una nuova disposizione inserita dal Senato, viene istituito un fondo da 20 milioni di euro, per l’anno 2021, per la concessione di un contributo a fondo perduto nella misura massima di 1.000 euro ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa è iniziata nel corso del 2019 a cui non spetta il contributo di cui all’art. 1 in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Il nuovo contributo è riconosciuto purché siano rispettati gli altri requisiti e condizioni previsti per l’accesso al contributo di cui all’articolo 1. È demandato ad un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze il compito di stabilire i criteri e le modalità di attuazione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.Esonero versamento canone unicoDurante l’iter di conversione è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2021 (in luogo del precedente 30 giugno 2021) dell’esenzione dal versamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari e del canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati. Vengono invece confermate fino al 31 dicembre 2021 le procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse.RivalutazioneCon una nuova disposizione inserita dal Senato, viene introdotta la possibilità di effettuare la rivalutazione agevolata dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, oltre che nei bilanci 2020, anche nei bilanci 2021, ma in questo ultimo caso solo con riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente, senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo né degli altri effetti fiscali. Con una seconda norma si specifica che la disciplina della rivalutazione gratuita delle imprese dei settori alberghiero e termale di cui all’articolo 6-bis si applica anche agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero o termale, ovvero agli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.Ulteriori novità fiscaliTra le altre principali novità inserite nel corso del passaggio parlamentare: - la proroga dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021 del termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero di cui all’articolo 24 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) in caso di errori sul Temporary Framework; - la conferma per tutto il 2021 dell’incremento da 258,23 a 516,46 dei fringe benefit aziendali; - l’esenzione dal pagamento della prima rata IMU 2021 per i soggetti con una perdita di fatturato del 30%; - la proroga per il 2021 della compensazione straordinaria tra le somme affidate all’agente della riscossione e i crediti certificati, liquidi ed esigibili maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione; - proroga al 29 ottobre 2021, al 30 novembre 2021 e al 15 dicembre 2021 dei termini di versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento videolottery e newslot e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020. Novità per il lavoro In materia di lavoro, di particolare importanza la proroga della Cassa integrazione Covid. In particolare, viene prevista la possibilità di richiedere fino ad un massimo di 13 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria, da utilizzare per periodi compresi tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021 e fino ad un massimo di 28 settimane, da utilizzare per periodi compresi tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021, per i trattamenti di assegno ordinario. Per tali trattamenti di integrazione salariale non è previsto alcun contributo addizionale. Come specificato dalla circolare INPS n. 72/2021, le suddette 13 settimane si aggiungono alle prime 12 previste dalla legge di Bilancio 2021, che si collocano nel primo trimestre dell'anno in corso. Conseguentemente, in caso di ricorso alla CIGO per Covid, i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione 25 settimane di trattamenti dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, secondo la seguente articolazione: - 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021; - ulteriori 13 settimane dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021. Con una nuova disposizione inserita nel corso dell’iter di conversione, si consente il riconoscimento delle medesime prestazioni in continuità con quelle previste dalla legge di Bilancio 2021, quindi con possibile decorrenza già dal 26 marzo 2021. Confermata la CISOA per i lavoratori agricoli, per una durata massima di 120 giorni da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Nel passaggio parlamentare è stato disposto il differimento al 30 giugno 2021 dei termini temporali (posti a pena di decadenza) scaduti nel primo trimestre 2021, relativi alle domande o agli invii di dati per le prestazioni con causale Covid-19 previste dalle norme precedenti.Lavoratori fragiliPiccoli ritocchi sono stati apportati alle previsioni in favore dei lavoratori fragili. Viene confermato fino al 30 giugno 2021 la possibilità per i dipendenti (pubblici o privati) con immunodeficienze e disabilità certificate di svolgere le loro attività in modalità di lavoro agile. Nel caso in cui detti lavoratori fragili non possano svolgere il lavoro in smart working o non usufruiscano della cassa integrazione guadagni, viene estesa fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro alla degenza ospedaliera, precisando che la tutela è riconosciuta laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità di lavoro agile. Viene inoltre stabilito che a decorrere dal 17 marzo 2020 (precisazione inserita in sede di conversione), i periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.Ulteriori novitàVia libera senza modifica: - alla proroga fino al 30 giugno 2021 del blocco dei licenziamenti collettivi e individuali; - altre novità per l'indennità di disoccupazione NASPI: a decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021, la nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego - NASpI - è concessa a prescindere dalla sussistenza del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo; - alla proroga fino al 31 dicembre 2021 della possibilità per i datori di lavoro di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi (ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi) e per una volta sola, i contratti di lavoro subordinato a termine, anche in assenza delle causali di cui all’art. 19, comma 1 del DLgs. 81/2015. Enti del Terzo Settore Confermata la proroga al 31 maggio 2021 del termine entro cui ONLUS, ODV e APS costituite prima del 3 agosto 2017 possono effettuare gli adeguamenti statutari con procedura semplificata (cioè con le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria). Con una nuova disposizione introdotta dal Senato, viene rifinanziato per 50 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche.Proroga entrata in vigore riforma sportUlteriori modifiche approvate nel passaggio parlamentare interessano la riforma dello sport, contenuta nei decreti legislativi nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 2021. In particolare, viene rinviata al 1° gennaio 2022 l’applicazione della disposizione del D.lgs, 36/2021, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022. Viene invece prorogata dal 1° gennaio 2024 l’applicazione delle disposizioni di cui: - al D.lgs. n. 37/2021, relativo a rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo; - al D.lgs. n. 38/2021, in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi; - al D.lgs. n. 39/2021, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi; - al D.lgs. n. 40/2021, in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali. Sospensione adempimenti per professionisti malati di Covid Di particolare importanza la disposizione inserita nell’iter di conversione che riconosce ai professionisti la sospensione di 30 giorni dei termini delle scadenze in caso malattia da Covid-19. Per effetto della sospensione, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze e il mancato pagamento di somme entro il termine previsto, quando dovuti a impedimento connesso a Covid-19: - non comporta decadenza; - non costituisce inadempimento; - non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente. Per la tutela è necessario avere un certificato medico che attesti la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, che deve essere consegnato o inviato ai competenti uffici della pubblica amministrazione. Finito il periodo di sospensione il professionista ha 7 giorni per effettuare gli adempimenti sospesi. Modifica del Codice della crisi d'impresa Ritocchi anche al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs. 14/2019). In particolare, viene differita di un anno la decorrenza degli obblighi di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate a fronte di una esposizione debitoria rilevante, nell'ambito degli strumenti di allerta finalizzati a far emergere tempestivamente le crisi di impresa. In sede di conversione è stato disposto che anche l'INPS e l'Agente della riscossione l'obbligo decorre dell'anno successivo al termine di entrata in vigore del Codice, fissato al 1° settembre 2021. Viene poi modificato l'art. 182-bis della legge fallimentare in tema di accordi di ristrutturazione tra imprenditore e creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. Si prevede, nello specifico che, qualora in seguito all'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore le apporta richiedendo al professionista incaricato il rinnovo della relazione. Disposizioni in materia di casa Con una nuova norma inserita nel corso dell’iter di conversione viene prorogata la sospensione (già prevista dall'art. 103, comma 6, del decreto Cura Italia) dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, sospendendo dunque le procedure di esecuzione degli sfratti: - fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020; - fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021. Tale proroga della sospensione ha effetto solo per: - i provvedimenti adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze (sfratto per morosità); - i provvedimenti contenenti l'ingiunzione di rilasciare l'immobile venduto, adottati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586, comma 2, c.p.c., relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari. Viene poi prorogata al 31 dicembre 2022 la possibilità di ristrutturare i mutui ipotecari per le prime case oggetto di procedura esecutiva. Con una nuova disposizione inserita in sede di conversione si riconosce ai proprietari di immobili concessi in locazione a uso abitativo di beneficiare dell’esenzione fiscale per i canoni non percepiti. Confermata l’abrogazione dei commi da 381 a 384 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) e l’aumento di 50 milioni di euro della dotazione del Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali previsto dal decreto Ristori (D.L. 137/2020). A seguito della modifica, quindi, rimane in vigore la disciplina dettata dall’art. 9-quater del decreto Ristori, ai sensi del quale per l’anno 2021, al locatore di immobile a uso abitativo che riduce il canone del contratto di locazione in essere al 29 ottobre 2020, per immobili siti nei Comuni ad alta tensione abitativa e adibiti dal locatario ad abitazione principale, spetta un contributo a fondo perduto pari al 50% della riduzione del canone e per un massimo di 1.200 euro annui. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2021/05/07/decreto-sostegni-novita-imprese-professionisti

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