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Esonero contributivo alternativo alla CIG senza domanda per i Fondi di solidarietà alternativi. A quali condizioni?

Con il messaggio n. 1956 del 2021, l’INPS chiarisce che possono accedere all’esonero alternativo alla CIG Covid-19 i datori di lavoro che abbiano fruito delle 18 settimane di integrazione salariale prima del 15 agosto 2020, per periodi collocati in data antecedente il 15 agosto e, senza soluzione di continuità, a cavallo del 13 luglio 2020. Le indicazioni fornite riguardano in particolare la possibilità di autorizzare l’esonero ai datori di lavoro che richiedono trattamenti di integrazione salariale a valere sui Fondi di solidarietà alternativi.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/05/19/sgravio-cig-covid-criteri-spettanza-fondi-solidarieta

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