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Contratto di rioccupazione: sgravio contributivo totale per 6 mesi a rischio di revoca

Via libera al contratto di rioccupazione. Introdotto dal decreto "Imprese, Lavoro, Giovani e Salute", noto come decreto Sostegni bis, in via sperimentale fino al 31 ottobre 2021, il contratto sostiene la crescita economica agevolando la rioccupazione, e la riqualificazione professionale, di soggetti disoccupati. Ai datori di lavoro del settore privato che vi ricorrono, fatta eccezione per quelli del settore agricolo e del lavoro domestico, è riconosciuto uno sgravio contributivo totale per i 6 mesi di inserimento, che si rischia poi di dover restituire se non si assume stabilmente il lavoratore.

Vale 40 miliardi di euro (e di relativo scostamento) il decreto "Imprese, Lavoro, Giovani e Salute", noto come decreto Sostegni bis, destinati a finanziare nuove misure urgenti per il sostegno alle imprese, al lavoro e alle professioni, per la liquidità, la salute e i servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19. Il decreto Sostegni bis contiene una novità assoluta: il contratto di rioccupazione, un contratto di lavoro a tempo indeterminato sperimentale legato alla formazione professionale e premiante per i datori di lavoro che vi ricorrono. Finalità del contratto di rioccupazione Il contratto di rioccupazione è una misura introdotta in via sperimentale con la precipua finalità di incentivare l'inserimento lavorativo stabile e la riqualificazione professionale di soggetti disoccupati. Il legislatore sembra voler inoltre fornire uno “scudo” contro il possibile tsunami occupazionale generato dalla fine del blocco generalizzato dei licenziamenti (prorogato, dallo stesso decreto Sostegni, al 28 agosto 2021). Il meccanismo premiale agganciato alla nuova misura, che scatterà a favore delle aziende che ne faranno ricorso (con le limitazioni di cui si dirà più avanti), ne rafforza poi l'attrattività, trasformando il nuovo contratto di lavoro sperimentale (almeno nelle intenzioni del legislatore) in un volano per la ripresa economica fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica. Cosa è il contratto di rioccupazione Andando più nel dettaglio, il contratto di rioccupazione, operativo in via eccezionale fino al 31 ottobre 2021, è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Ad esso si applica la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Progetto individuale di inserimento Stipulato in forma scritta ad probationem, il contratto di rioccupazione è strettamente collegato alla formazione del lavoratore. La sua validità è infatti condizionata alla definizione, in accordo con il lavoratore, di un progetto individuale di inserimento della durata di 6 mesi, volto a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Durante l'inserimento opera il regime sanzionatorio attualmente applicabile al licenziamento illegittimo. Il licenziamento intimato nel periodo di inserimento comporta inoltre la revoca dell'eventuale sgravio contributivo fruito dal datore di lavoro. Prosecuzione del rapporto di lavoro Il datore di lavoro e il lavoratore, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, possono recedere dal contratto una volta terminato il periodo di inserimento. Durante il preavviso, che decorre dal termine del periodo di inserimento, continua ad applicarsi la disciplina del contratto di rioccupazione. Il mancato recesso determina la prosecuzione del rapporto come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Sgravio contributivo totale L'assunzione con il contratto di rioccupazione comporta il riconoscimento di uno sgravio contributivo totale. Il datore di lavoro infatti, godrà, per un periodo massimo di 6 mesi, dell'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Sono esclusi i premi e i contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Lo sgravio spetta ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, e ad esso si applicano i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Secondo i chiarimenti generali forniti dall'INPS in materia di incentivi all'occupazione (cfr. la circolare n. 40 del 2018) rientrerebbero tra i destinatari dell'agevolazione anche i datori di lavoro privati che non svolgono attività imprenditoriale ex articolo 2082 c.c., quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc. Inoltre, la locuzione "datori di lavoro privati" comprenderebbe anche gli enti pubblici economici. Sono invece esclusi dallo sgravio in parola, oltre ai datori di lavoro agricolo e domestico, gli enti della Pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

N.B. Sembrerebbero escluse anche le imprese del settore finanziario, che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE al settore “K” - Financial and insurance activities non rientranti nell'ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020. Sul punto si attendono però i necessari chiarimenti dell’INPS.
Revoca del beneficio e dimissioni Per fruire dello sgravio contributivo i datori di lavoro privati non devono aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604) o a licenziamenti collettivi (legge 23 luglio 1991, n. 223) nella medesima unità produttiva. Comportano la revoca dell’esonero e il recupero di quanto già fruito dal datore di lavoro: 1) il licenziamento intimato durante il periodo di inserimento; 2) il licenziamento intimato al termine del periodo di inserimento (ie se il lavoratore non viene confermato); 3) il licenziamento collettivo o il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri contributivi, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione. Per il computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore con contratto di rioccupazione. In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto. Cumulabilità con altri incentivi Lo sgravio contributivo totale per l'assunzione con contratto di rioccupazione è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente relativamente al periodo di durata del rapporto successiva ai 6 mesi o se oggetto di recupero da parte dell’ente previdenziale. Autorizzazione della Commissione UE L'esonero contributivo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/05/22/contratto-rioccupazione-sgravio-contributivo-totale-6-rischio-revoca

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