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Mobility manager: quali sono le imprese che devono adottare il piano degli spostamenti casa-lavoro

Arrivano le modalità attuative per l’istituzione del mobility manager nelle aziende con oltre 100 dipendenti, localizzate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia o comunque in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti. Con il decreto 12 maggio 2021, del Ministero della Transizione Ecologica, sono state, infatti, definite le caratteristiche e le funzioni di questa nuova figura specializzata. In particolare, al mobility manager è demandata la promozione della mobilità sostenibile nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente al fine di ottimizzare costi e impatti della mobilità sul territorio, con aspetti di efficienza e attenzione ambientale. Dovrà, inoltre, redigere il piano degli spostamenti casa-lavoro entro il 31 dicembre di ogni anno.

Tra i numerosi cambiamenti innescati dalle restrizioni imposte dalla pandemia, quelli legati alla mobilità sono, senza alcun dubbio, destinati a diventare tra i più duraturi. In questo scenario, l’iter avviato con il decreto Rilancio, si è concluso piuttosto rapidamente con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 26 maggio 2021, del decreto 12 maggio 2021 del ministro della Transizione ecologica sulle modalità attuative delle disposizioni relative all’istituzione del mobility manager nelle aziende con oltre 100 addetti. Il provvedimento, secondo quanto affermato all’art. 1, è “finalizzato a consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare privato nelle aree urbane e metropolitane, promuovendo la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone che consentano la riduzione dell’uso del veicolo privato individuale a motore negli spostamenti sistematici casa-lavoro e favoriscano il decongestionamento del traffico veicolare”. Il contesto nel quale si inserisce la figura del mobility manager è, quindi, legato alla promozione di un modello innovativo di mobilità sostenibile; vale a dire una mobilità che persegua simultaneamente obiettivi sociali, culturali ed economici e a ridotto impatto ambientale per l’intera collettività. Mobility management L’attività di “mobility management” nasce in Italia con il decreto del Ministro per l’Ambiente, di concerto con quelli dei Lavori pubblici, della Sanità e dei Trasporti, del 27 marzo 1998 (art. 3). Fino al 2019 la legge prevedeva l’obbligo di identificare un “responsabile della mobilità aziendale” e di produrre il “Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL), solo enti pubblici con più di 300 dipendenti e nelle aziende con almeno 800 unità di personale, collocate in città ad elevato rischio di inquinamento atmosferico. La materia normativa è stata poi oggetto di ulteriori novazioni con il decreto del Ministero dell’Ambiente del 20 dicembre 2000 (art. 1, comma 3) che ha meglio definito le finalità e il ruolo del “mobility manager di area”. Il D.L. n. 34/2020, convertito con l. n. 77 del 2020, all’art. 229 ha successivamente, nell’ambito di una serie di misure volte a incentivare la mobilità sostenibile, delineato in modo puntuale le funzioni del “mobility manager”. Dalla sua istituzione alle recenti modifiche, l’obiettivo del responsabile della mobilità è stato principalmente quello di ottimizzare costi e impatti della mobilità sul territorio, con aspetti di efficienza e attenzione ambientale; con l’arrivo del Covid-19, il focus si è spostato verso la salute dei dipendenti, il distanziamento sociale e la gestione dello smart working. Il suo scopo nel tempo si è innovato così come le tecniche, gli strumenti e le competenze necessarie per svolgere adeguatamente tale funzione. Piano degli spostamenti casa-lavoro Il Piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL), regolamentato all’art. 3 del decreto, è uno strumento di pianificazione degli spostamenti sistematici casa-lavoro del personale dipendente di una singola unità locale lavorativa. Il piano degli spostamenti, finalizzato alla riduzione del traffico veicolare privato, individua le misure utili a orientare gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente verso forme di mobilità sostenibile alternative all'uso individuale del veicolo privato a motore. È evidente che questo comporta, a cascata, una riduzione dell’uso dell’auto e quindi dell’impatto sull’ambiente causato dal traffico veicolare nelle ore di punta. Il decreto prevede che, in fase di prima applicazione, i PSCL siano adottati entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto e specifica, inoltre, che le “Linee guida per la redazione e l’implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro verranno adottate con successivo decreto direttoriale. Il PSCL, secondo quanto sancito dall’art. 4, deve essere trasmesso al comune territorialmente competente entro quindici giorni dalla sua adozione. Il Comune, con il supporto del mobility manager d’area e in accordo con il mobility manager aziendale, individua le eventuali modifiche al PSCL e può stipulare con l’impresa o la pubblica amministrazione che lo ha adottato, intese e accordi per una migliore implementazione del PSCL. La redazione del PSCL deve essere completata entro il 31 dicembre di ogni anno dal mobility manager, il quale è chiamato a valutare ed analizzare le abitudini di mobilità dei dipendenti proponendo le possibili soluzioni da adottare per ottimizzare gli spostamenti casa-lavoro. Gli aspetti principali da indagare, in sintesi, comprendono: - l’accessibilità dei luoghi di lavoro; - la domanda e offerta di mobilità esistenti; - le esigenze di mobilità dei lavoratori; - gli impatti ambientali ex ante. Solo compresa, infatti, la situazione in essere e valutati gli effetti sul territorio, il responsabile della mobilità potrà definire il trade-off tra domanda e offerta di mobilità arrivando quindi a identificare gli interventi di miglioramento. Tra questi, ad esempio, l’adozione di soluzioni di car pooling e car sharing, l’implementazione di un servizio collettivo aziendale o incentivi per l’uso dei mezzi di trasporto pubblici o di veicoli alternativi come biciclette e monopattini elettrici. Il mobility manager potrà redigere il PSCL, tuttavia, solo dimostrando un’ampia conoscenza delle principali criticità logistiche del territorio dove l’impresa è situata (analisi della collocazione degli uffici, degli impianti e dei magazzini rispetto alla morfologia del territorio cittadino e alla mobilità di riferimento). Per poter condurre un’analisi efficace si presuppone che il mobility manager possieda ampie conoscenze di strumenti per la realizzazione di indagini di natura quantitativa e qualitativa, ovvero, di rilevazione statistica, dei principali tool di geocodificazione e abbia la capacità di redigere questionari per la rilevazione delle esigenze di mobilità dei dipendenti. Le informazioni raccolte confluiscono nel “database della mobilità aziendale”. La figura del mobility manager, proprio per la complessa natura delle attività in cui è coinvolto, si presenta variegata e per certi versi inedita nel panorama delle professionalità presenti in azienda. Questi compiti sono affidati, secondo quanto disposto nell’art. 7, tra soggetti con competenza professionale o esperienza nel settore della mobilità sostenibile, oltre che dei trasporti e tutela dell’ambiente. In questo scenario, il decreto Rilancio ha stabilito l’obbligatorietà del mobility manager per le aziende con più di 100 dipendenti, localizzate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia o comunque in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti. Nel comma 2 dell’articolo 3, il decreto indica, inoltre, le modalità di calcolo del tetto dei 100 dipendenti in ogni singola unità locale precisando che rilevano nel computo anche i “dipendenti di altre imprese, che operano stabilmente, ovvero con presenza quotidiana continuativa, presso l'unità locale in base a contratti di appalto di servizi o con forme di distacco, comando o altro”. Quali sono le funzioni del mobility manager Il decreto attuativo, all’art. 2, chiarisce l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni del decreto Rilancio, identificando le figure del “mobility manager aziendale” e “del mobility manager d’area”, nonché le procedure operative connesse al piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL). Il mobility manager aziendale viene definito come una figura specializzata, nel governo della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente; mentre il mobility manager d’area viene considerato un professionista specializzato “nel supporto al comune territorialmente competente, presso il quale è nominato per la definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile e lo svolgimento di attività di raccordo tra i mobility manager aziendali”. Al mobility manager aziendale, in base all’art. 6, sono specificatamente attribuite funzioni: di promozione, attraverso l’elaborazione del PSCL, di interventi per l’organizzazione e la gestione della domanda di mobilità del personale dipendente che consentano la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane; di supporto all’adozione del PSCL; adeguamento del PSCL anche sulla base delle indicazioni ricevute dal Comune territorialmente competente, elaborate con il supporto del mobility manager d’area; di verifica dell’attuazione del PSCL, anche ai fini di un suo eventuale aggiornamento, attraverso il monitoraggio degli spostamenti dei dipendenti e la valutazione, mediante indagini specifiche, del loro livello di soddisfazione. Il mobility manager aziendale, oltre a curare i rapporti con enti pubblici e privati coinvolti nella gestione degli spostamenti del personale dipendente e attivare iniziative di informazione, divulgazione e sensibilizzazione, è tenuto a promuovere, con il mobility manager d’area, azioni di formazione e indirizzo per incentivare l’uso della mobilità ciclo-pedonale, dei servizi di trasporto pubblico e dei servizi ad esso complementari e integrativi anche a carattere innovativo. Il mobility manager d’area ha, invece, la funzione di raccordo tra i mobility manager aziendali e i Comuni, da cui sono nominati con compiti di supporto nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile. Oltre ad assistere la stesura dei PSCL, promuove momenti di divulgazione e formazione e favorisce l’integrazione dei vari piani aziendali di mobilità con le politiche dell’amministrazione comunale con lo scopo di creare una logica di rete e di connessione intermodale. Per le pubbliche amministrazioni tale figura professionale è scelta tra il personale in ruolo, ma non sono corrisposti, per lo svolgimento del relativo incarico, gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti (art. 9). Nel decreto attuativo il ministero della Transizione ecologica specifica, inoltre, che verranno premiati, con finanziamenti per la realizzazione di interventi di mobilità sostenibile, i Comuni che presenteranno un progetto di integrazione e coordinamento di più PSCL. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/ambiente/quotidiano/2021/05/28/mobility-manager-imprese-devono-adottare-piano-spostamenti-casa-lavoro

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