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Tredicesima (e quattordicesima) mensilità: perché e quando liquidarle mensilmente

Le aziende possono decidere di liquidare mensilmente la tredicesima e la eventuale quattordicesima mensilità prevista dal contratto collettivo ai propri dipendenti. Questa modalità di pagamento potrebbe essere adottata con l’obiettivo di definire il costo del lavoro in maniera effettiva, parametrandolo sui 12 mesi dell’anno e ottimizzare i flussi di cassa. Se la liquidazione mensile della tredicesima e della quattordicesima mensilità comporta innegabili vantaggi per i datori di lavoro, occorre valutarne attentamente l’opportunità caso per caso e seguire qualche importante accorgimento operativo. Quale?

Non è raro che le aziende valutino la possibilità di liquidare mensilmente ai propri lavoratori i ratei maturati di tredicesima e della eventuale quattordicesima mensilità prevista dal contratto collettivo. Le ragioni, del tutto condivisibili, sono collegate all’esigenza di poter definire un costo del lavoro il più possibile effettivo e riparametrato sulle 12 mensilità dell'anno e a una ottimizzazione e pianificazione dei flussi di cassa, evitando il “doppio esborso” finanziario con le mensilità di dicembre ed eventualmente con quelle di giugno. Tale scelta è lecita? Con che modalità è possibile attuarla? Disciplina legale, contrattuale ed economica della 13° e 14° mensilità Nella gestione della tredicesima e della eventuale quattordicesima mensilità, la contrattazione collettiva riveste un ruolo primario in quanto spetta ai diversi contratti collettivi definire l’ammontare della retribuzione da prendere a riferimento, il computo dei periodi di maturazione, nonché il termine per la corresponsione. La tredicesima mensilità (o gratifica natalizia) è stata introdotta nel nostro ordinamento con il contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937, per gli impiegati dell’industria, e solo in seguito estesa anche agli operai dall’art. 17 del dell’Accordo Interconfederale 27 ottobre 1946, reso obbligatorio dal D.P.R. n. 1070/60. Tale mensilità, aggiuntiva alle 12 mensilità ordinarie dell’anno, va erogata, indistintamente, a tutti i lavoratori subordinati assunti con qualsiasi tipologia contrattuale e ai contratti collettivi viene delegata la misura, stabilendo gli stessi la retribuzione da prendere in considerazione, il computo delle frazioni di mese nonché la data di corresponsione che in genere è fissata prima della vigilia di Natale. Nella quasi totalità dei casi l’ammontare della 13° è pari a una mensilità per il personale con retribuzione mensilizzata o a un certo numero di ore per i lavoratori pagati con sistema retributivo orario. Senza distinzione tra mensilizzati e lavoratori retribuiti a ore, la retribuzione base per il calcolo è quella del mese di dicembre e il periodo di riferimento per il calcolo è l’anno solare che si conclude con l’erogazione, con maturazione in ragione di un dodicesimo al mese. Anche la 14° mensilità è retribuzione aggiuntiva rispetto a quella ordinaria, ma viene corrisposta generalmente nei mesi di giugno o luglio, in virtù di quanto stabilito dal C.C.N.L. applicato. Rispetto alla 13° mensilità, che trova la sua fonte istitutiva nella legge, la 14° mensilità è un istituto di natura esclusivamente contrattuale (nazionale o aziendale) e pertanto non rappresenta un diritto generalizzato per tutti i lavoratori dipendenti. Il periodo di erogazione è stabilito dal C.C.N.L. ed è lo stesso contratto che fissa il criterio per la sua determinazione: a livello generale, matura in tanti ratei quanti sono i 12 mesi di lavoro relativi all’anno precedente alla sua erogazione e quindi dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo. La modalità di calcolo è sostanzialmente la medesima che si applica per la gratifica natalizia e il calcolo dell’importo da liquidare viene determinato sulla base dei mesi di lavoro prestati nel corso dell’anno precedente (per cui la 14° sarà completa se il lavoratore avrà lavorato in tutti i mesi dell’anno, altrimenti sarà riferita ai soli mesi lavorati). Regime fiscale e contributivo ordinario per le mensilità aggiuntive Per quanto riguarda l’aspetto fiscale, le mensilità aggiuntive rientrano nella definizione di reddito da lavoro dipendente, con applicazione delle medesime regole di tassazione previste per le “ordinarie” 12 mensilità di retribuzione diretta, ma senza il riconoscimento, all’atto del pagamento, delle detrazioni fiscali per lavoro dipendente e per eventuali carichi familiari. Da un punto di vista contributivo, le mensilità aggiuntive sono retribuzione imponibile da assoggettare a contribuzione previdenziale secondo la regola ordinaria (somme e valori a qualunque titolo maturati nel periodo di riferimento in relazione al rapporto di lavoro, al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta, con le sole esclusioni espressamente previste dalla legge). Liquidazione mensile dei ratei maturati Con riferimento alla possibilità di liquidare mensilmente gli importi maturati, si ritiene che: 1) con la contrattazione collettiva aziendale si possano definire diverse modalità per il pagamento, purché l’erogazione di questi trattamenti retributivi sia considerato un anticipo e, quindi, un trattamento di miglior favore; 2) in assenza di contrattazione aziendale, il trattamento di miglior favore nei confronti dei lavoratori possa essere ugualmente perseguito, prevedendo l’erogazione su base mensile a o fronte della richiesta pervenuta dai singoli lavoratori occupati o mediante previsione aziendale formalizzata all'atto dell'assunzione o, infine, tramite specifica disciplina contenuta nel regolamento interno. Regole comuni per le mensilità aggiuntive Da un punto di vista fiscale, previdenziale, assicurativo, e di computabilità ai fini del TFR, le mensilità aggiuntive sono sottoposte alle seguenti regole:- gli importi concorrono alla formazione dell’imponibile previdenziale (utile per il calcolo dei contributi previdenziali) relativo al mese in cui viene erogata nel cedolino paga; - gli importi erogati concorrono alla formazione dell’imponibile da assoggettare agli obblighi assicurativi; - gli importi erogati concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente sotto il profilo fiscale, senza applicazione delle detrazioni; - gli importi erogati rientrano nella retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. Accorgimenti da seguire Per l’erogazione mensile sia della 13° che della 14° mensilità sarà però necessario seguire i seguenti accorgimenti: 1) che in ciascun prospetto paga e LUL mensili da gennaio a dicembre venga indicato il rateo di volta in volta corrisposto; 2) calcolare correttamente quanto viene erogato al lavoratore in modo tale che il totale delle 12 rate erogate in corso d’anno corrisponda esattamente a quanto sarebbe spettato al lavoratore in caso di erogazione in unica soluzione alle scadenze originarie previste dalla contrattazione collettiva. Esempio L’azienda concorda di erogare mensilmente il rateo di 13° mensilità; il rateo liquidato viene valorizzato dividendo per 12 l’ammontare della retribuzione lorda mensile diretta.

MeseRetribuzione lorda mensileRateo 13° liquidato
Gennaio 1.750,00145,83
Febbraio1.750,00145,83
Marzo1.750,00145,83
Aprile1.750,00145,83
Maggio1.750,00145,83
Giugno 1.750,00145,83
Luglio1.750,00145,83
Agosto1.750,00145,83
Settembre1.750,00145,83
Ottobre1.750,00145,83
Novembre1.750,00145,83
Dicembre1.800,00150,00
Operazione di conguaglio della 13° a dicembre 13° mensilità spettante per contratto calcolata su retribuzione in essere a dicembre = 1.800,00 A detrarre 13° mensilità liquidata in corso anno: (145,83 x 11) + 150,00 =  - 1.754,13Differenza 13° mensilità da integrare  =   €  45,87Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/05/31/tredicesima-e-quattordicesima-mensilita-liquidarle-mensilmente

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