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Sicurezza sul lavoro. Il PNRR non basta: serve una Procura Nazionale

La crisi della giustizia penale nel settore della sicurezza sul lavoro induce ad andare oltre il pur meritorio PNRR, nella direzione di rafforzare gli organici e le professionalità dei servizi di vigilanza (e non solo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro) e di creare una Procura Nazionale del lavoro, altamente specializzata e con competenza estesa a tutto il Paese. Affrontare le tragedie sul lavoro che continuano a verificarsi con indagini rapide e incisive perché effettuate da magistrati specializzati è solo una delle almeno 10 finalità della nuova Procura, che un disegno di legge (il n. 2052 depositato al Senato) vuole istituire. E le altre?

Sotto la pressione degli infortuni e dei disastri che anche in questi giorni hanno ferito il nostro Paese (dalla ventiduenne deceduta a Prato in un orditoio alle quattordici vittime della seggiovia di Stresa), pressante è diventata l’esigenza di promuovere concrete azioni vuoi normative, vuoi organizzative, che salvaguardino il diritto alla vita nei luoghi di lavoro in applicazione delle leggi già disponibili. Leggi, si badi, che non di rado continuano a sfuggire agli inesperti, a partire dalle norme che già oggi puniscono il committente in caso di violazioni antinfortunistiche consumate negli appalti e subappalti, malgrado le “improvvisate” indicazioni fornite dal decreto Semplificazioni (art. 49, D.L. n. 77/2021) in merito a un’asserita esigenza di garantire in determinate ipotesi (parrebbe, dunque, a differenza che nelle altre) “una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori”. La speranza è che la dirompente crisi della giustizia penale proprio nel settore della sicurezza sul lavoro induca ad andare oltre il pur meritorio PNRR, e, in particolare, a creare una Procura Nazionale altamente specializzata e con competenza estesa a tutto il Paese, così come a rafforzare in sviluppo del promettente art. 50 del decreto Sostegni bis (D.L. 25 maggio 2021 n. 73) gli organici e le professionalità di tutti i servizi di vigilanza e non solo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro le cui attribuzioni in materia di sicurezza sul lavoro sono al momento limitate. ll 12 maggio di quest’anno si è costituita la Commissione Parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. Il 17 dicembre 2020, alla Presidente del Senato, è stato comunicato il disegno di legge n. 2052, volto a istituire una procura nazionale del lavoro. Almeno 10 sono le finalità di una nuova organizzazione giudiziaria: 1. Affrontare le tragedie che continuano a verificarsi nel nostro Paese con indagini rapide e incisive del tipo di quelle effettuate in poco più di due mesi nel caso ThyssenKrupp da magistrati non più bravi di altri, ma specializzati.2. Svolgere finalmente in tutto il Paese azioni sistematiche e organiche di prevenzione in ordine ai problemi che maggiormente insidiano la sicurezza sul lavoro, anche traendo spunto dalle tragedie ormai consumate (qual è oggi, per fare l’ultimo esempio, lo stato di sicurezza delle funivie in Italia?) 3. Adottare metodologie di indagine più affinate rispetto a quelle usualmente adottate. È abituale nei procedimenti per infortuni o malattie professionali, una strategia investigativa incentrata su atti quali ispezioni, testimonianze, richiesta di documentazioni all’azienda, una consulenza tecnica. Allo scopo di identificare le scelte aziendali di livello alto, si sono rivelati ben più fruttuosi atti come la perquisizione, anche e anzitutto all'interno dei computer e supporti informatici o dei server accessibili dalle sedi aziendali. Del pari significative sono le criticità emerse in rapporto a un atto apparentemente semplice come la scelta dei consulenti tecnici: un atto che può decidere la sorte del processo, e che non può essere compiuto a caso, senza il retaggio di una pregressa esperienza sulle capacità e sulla neutralità degli esperti. 4. Andare in tutto il territorio nazionale alla ricerca dei tumori professionali perduti. Nel nostro Paese, l'eziologia occupazionale dei tumori è stata per lungo tempo largamente misconosciuta. Lo scopo è quello di portare alla luce i tumori da lavoro che altrimenti si smarriscono negli archivi dei comuni e degli ospedali. L'osservatorio, anzitutto, alimenta procedimenti penali per scoprire eventuali responsabilità anche attraverso la trattazione unitaria di più casi di patologia per ciascuna azienda. Favorisce il risarcimento e l'indennizzo delle vittime e dei loro congiunti. Ha importanti ricadute anche sotto l'aspetto preventivo, in quanto consente di identificare sedi magari insospettate e insospettabili di esposizione ad agenti cancerogeni.5. Porre rimedio all'attuale, fuorviante frammentazione delle indagini su situazioni analoghe quando non identiche che si verificano in diversi luoghi del territorio nazionale. Mi riferisco ai casi più eclatanti di malattie professionali tra i lavoratori di aziende facenti capo alla medesima società o al medesimo gruppo (ma un discorso analogo deve essere svolto con riguardo a disastri o violazioni antinfortunistiche). Accade che ogni singola procura della repubblica o addirittura non valuti proprio il fenomeno, o valuti autonomamente un solo aspetto del fenomeno, non abbia il quadro d'insieme. Come stupirsi allora se, ad esempio, le indagini sui tumori professionali occorsi a lavoratori di stabilimenti della stessa società esercenti la medesima attività e situati in diverse parti del territorio italiano si chiudano in una zona con la condanna e in altre zone nemmeno si aprano o finiscano con un 'archiviazione?6. Favorire l'apertura di nuovi scenari giudiziari ancora troppo inesplorati. Anzitutto, i delitti di disastro e di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche. 7. Istituire un irrinunciabile punto di riferimento per i molteplici organi di vigilanza operanti in Italia: dalle ASL all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dai vigili del fuoco ai servizi tecnici creati presso amministrazioni pubbliche quali le forze armate e le forze di polizia, purtroppo ancora oggi dotati di una “giurisdizione domestica” pur criticata già nel 2018 dalla Commissione parlamentare sull’uranio impoverito. Attualmente, la miriade di organi di vigilanza favorisce lo sviluppo di non sempre collimanti applicazioni delle norme di sicurezza, con palesi ricadute negative in danno vuoi dei lavoratori, vuoi delle imprese. 8. Porre fine all'attuale, larga disapplicazione della responsabilità amministrativa delle stesse imprese estesa dall’art. 25-septies D.Lgs. n. 231/2001 ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro. Una responsabilità, si badi, che non solo comporta sanzioni temibili, ma che non patisce alcune criticità che invece frenano ogni giorno di più la responsabilità penale. Un solo esempio: Cass. 20 aprile 2021 n. 12940 e Cass. 25 marzo 2021 n. 11452 annullano per intervenuta prescrizione del reato di omicidio o lesione personale colposi la condanna del datore di lavoro, ma confermano la condanna della società per il connesso illecito amministrativo. Perché già oggi e senza necessità di nuove norme sulla prescrizione, in tema di responsabilità da reato degli enti, la richiesta di rinvio a giudizio della persona giuridica intervenuta entro cinque anni dalla consumazione del reato-presupposto interrompe il corso della prescrizione e lo sospende fino alla pronunzia della sentenza che definisce il giudizio.9. Sviluppare su tutto il territorio nazionale i rapporti del pubblico ministero con l'INAIL oggi come oggi trascurati in più sedi giudiziarie. In caso di esercizio dell'azione penate per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero è tenuto a darne immediata notizia all'Inail ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso. Si tratta di un meccanismo che non ha semplicemente io scopo di consentire all'INAIL il recupero delle spese sostenute per l'indennizzo delle persone colpite da infortunio o malattia professionale, ma che a ben vedere possiede una funzione preventiva, in quanto può indurre le imprese a investire prima risorse nella tutela della sicurezza e della salute in luogo di spenderle poi per rimborsare l'INAIL. 10. Agevolare una più efficace gestione dei non facili rapporti con le autorità giudiziarie di altri Paesi. Quante volte abbiamo dovuto occuparci di casi nei quali infortuni o malattie professionali si sono verificati in stabilimenti facenti capo a società multinazionali, quante volte abbiamo dovuto estendere le investigazioni ad imprese operanti in paesi europei o addirittura extraeuropei. Oggi come oggi, è giocoforza ricorrere alle c.d. rogatorie. Ma le risposte si fanno attendere mesi, a volte persino anni, e non di rado sono risposte insufficienti, incomplete. Anzi, accade anche che le risposte proprio non arrivino. Più efficace potrebbe diventare la gestione dei rapporti con le autorità giudiziarie degli altri Paesi. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/sicurezza-del-lavoro/quotidiano/2021/06/12/sicurezza-lavoro-pnrr-non-basta-serve-procura-nazionale

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