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Conguaglio IRPEF in busta paga: cosa deve fare il sostituto d'imposta

Al via le operazioni di conguaglio IRPEF in busta paga da parte dei datori di lavoro. Ferma restando che il termine di presentazione del 730/2021 scade il prossimo 30 settembre, sostituti di imposta e loro intermediari abilitati stanno ricevendo i primi prospetti di liquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Le operazioni di conguaglio, a credito o a debito, devono essere effettuate sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il modello 730/4. Quali sono gli adempimenti a cui è tenuto il datore di lavoro?

Anche se il termine di scadenza per la presentazione del modello 730/2021 è fissata, dopo le modifiche apportate dal decreto legge n. 124/2019, convertito in legge 157/2019, al 30 settembre prossimo, molti lavoratori dipendenti hanno già adempiuto agli obblighi dichiarativi e pertanto i datori di lavoro si trovano nel dover, in qualità di sostituti di imposta, effettuare in “sostituzione e per conto” del Ministero delle finanze, le operazioni di conguaglio delle risultanze dei modelli presentati, attraverso i modelli 730/4 nei quali sono riportati: · i debiti e i crediti dei contribuenti e dei loro eventuali coniugi in caso di dichiarazione congiunta; · le rate da effettuare in caso di operazioni di conguaglio a debito. Vediamo qui di seguito le operazioni da effettuare da parte dei sostituti di imposta. Flusso dei dati contabili dei modelli 730/4 I sostituti d’imposta hanno l’obbligo di provvedere al recepimento dei modelli 730/4 dei propri sostituiti direttamente o attraverso il proprio intermediario abilitato. Per rendere più veloce la trasmissione dei dati, i sostituti d’imposta devono comunicare all’Amministrazione finanziaria l’utenza telematica (propria o di un intermediario) presso la quale ricevere i suddetti risultati contabili come previsto dall’art. 16, comma 4-bis del d. 164/1999 modificato dal decreto 7 maggio 2007, n. 63. La comunicazione deve avvenire mediante l’invio del quadro CT con la certificazione unica (CU), qualora i datori di lavoro sostituti di imposta non abbiano già validamente presentato, a partire dal 2011, una comunicazione CSO, ovvero un precedente quadro CT. Il modello CSO, residuale, deve essere utilizzato da parte di quei sostituti che non hanno già inviato la comunicazione e coloro che devono variare dati già comunicati.

N.B. Ogni comunicazione annulla la precedente, pertanto, il sostituto deve indicare nel nuovo modello tutte le informazioni richieste e non solo quelle oggetto di variazione.
Operazioni di conguaglio fiscale Le operazioni di conguaglio, sulla base di quanto evidenziato nei modelli 730/4 ricevuti dall’Agenzia delle Entrate in modalità telematica, dovranno essere effettuate dai sostituti d’imposta sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione 730/4. Per gli eventuali modelli 730/4 relativi alle dichiarazioni ancora in via di presentazione, il conguaglio sarà effettuato a partire dal primo mese utile di ricezione.Conguagli a credito Nelle operazioni di rimborso del conguaglio a credito il sostituto d’imposta rimborserà ai lavoratori le somme a credito risultanti dal modello di assistenza fiscale, fermo restando che non tutto il credito del singolo lavoratore potrà essere oggetto di rimborso. In particolare, il sostituto di imposta non può procedere al rimborso di crediti da assistenza fiscale per un ammontare superiore alle ritenute fiscali (IRPEF lavoro dipendente e assimilato e addizionali regionali e comunali) esposte nel modello F24.Esempio
Se le ritenute effettuate nel mese ammontano a 1.000 euro, i conguagli a credito risultano di 1.500,00 euro e il conguaglio a debito a 2.000 euro, il datore di lavoro potrà procedere al rimborso per un ammontare di 1.200 euro e il credito residuo (300 euro) sarà erogato nel mese successivo secondo il medesimo impianto.
Qualora il credito totale non sia rimborsato integralmente, l’ammontare erogato sarà proporzionalmente liquidato ai singoli lavoratori in ragione del credito esposto nel modello 730/4. Tornando al nostro esempio:
Si ipotizzi che la situazione esposta nel modello 730/4 sia questa: · conguaglio a credito pari a 1000,00 euro; · conguaglio a credito pari a 500,00 euro; · conguaglio a debito pari a 200,00 euro. In ragione della mancata capienza delle ritenute fiscali del mese, sarà possibile erogare solamente 1.200 euro di credito complessivo da assistenza fiscale che sarà così ripartito: · conguaglio a credito pari a 800,00 euro (1.200/1.000 x credito da assistenza fiscale teorico di 1.000,00); · conguaglio a credito pari a 4.00,00 euro (1.200/1.500 x credito da assistenza fiscale teorico di 500,00).
Nel caso in cui entro la fine dell’anno non sia stato possibile effettuare il rimborso dell’intero credito, il sostituto d’imposta dovrà sospendere le operazioni di rimborso e comunicare all’interessato gli importi residui, provvedendo anche ad indicarli nella Certificazione CU. Conguagli a debito Se il risultato del modello 730/4 evidenzia un importo a debito, il sostituto dovrà trattenere le somme sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il 730/4 e le somme dovute sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni. Trattenuta in una unica soluzione Nel caso in cui la retribuzione di competenza risulti insufficiente rispetto all’intero importo dovuto o alla rata richiesta, la parte residua dovrò essere trattenuta dal sostituto di imposta sulle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi. Rateazione Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, il lavoratore potrà chiedere un numero ricompreso tra 2 e 5 rate delle seguenti somme eventualmente dovute: · per l’anno d’imposta 2020, il saldo dell’IRPEF, delle addizionali regionale e comunale e della cedolare secca; · per l’anno d’imposta 2021, la prima rata di acconto IRPEF, acconto dell’addizionale comunale, prima rata di acconto della cedolare secca; · acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata. In presenza di rateazione, il sostituto d’imposta calcola l’importo delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi dello 0,33% mensile previsti, e trattiene gli importi mensilmente dovuti a decorrere dai compensi di competenza del mese di luglio 2021. Se entro la fine dell’anno non è stato possibile trattenere l’intera somma per insufficienza delle retribuzioni corrisposte il sostituto deve comunicare al sostituito, entro il mese di dicembre, gli importi ancora dovuti. La parte residua, maggiorata dell’interesse dello 0,40% mensile, considerando anche il mese di gennaio 2022, deve essere versata direttamente dal contribuente nello stesso mese di gennaio. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/sostituto-dimposta/quotidiano/2021/07/14/conguaglio-irpef-busta-paga-sostituto-imposta

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