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Cassa integrazione e divieto di licenziamento per le aziende strategiche: via libera dal Senato

Le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale COVID-19 per una durata massima di ulteriori 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021. E’ quanto prevede il disegno di legge di conversione del D.L: n. 103 del 2021, approvato dal Senato. I datori di lavoro che utilizzano la CIGO non possono effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nè avviare procedure di licenziamento collettivo.

Con 175 voti favorevoli, 8 contrari e un'astensione, l'Assemblea del Senato ha approvato nella seduta del 5 agosto, il DDL di conversione del decreto-legge n. 103/2021, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. Il provvedimento passa all'esame di Montecitorio. Trattamenti di integrazione salariale ordinaria Fra le misure a tutela dell'occupazione il comma 1 dell’art. 3 consente alle imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 207 del 2012, di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge n. 18 del 2020, per una durata massima di ulteriori 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021. Divieto di licenziamento I datori di lavoro che utilizzano questa misura non potranno effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nè avviare procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223 del 1991, così come saranno sospese le procedure già in corso. Le sospensioni e le preclusioni di cui sopra non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di NASpI. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Risorse stanziate Per gli interventi di cui sopra sono stanziati 21,4 milioni di euro per l'anno 2021 e, in caso di raggiungimento di detto limite, non saranno prese in considerazione ulteriori domande. La RT presume che saranno interessati a questa misura circa 4.000 lavoratori dipendenti da ILVA-Arcelor Mittal. TFR al fondo di tesoreria dell'INPS L'articolo 4 del decreto in esame proroga per l’anno 2022 l’esonero dal versamento delle quote di accantonamento di TFR al fondo di tesoreria dell'INPS e dal contributo di licenziamento, per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che richiedono il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018. Secondo la RT dovrebbero essere circa 3.000 i lavoratori interessati con una previsione di spesa di circa 16 milioni di euro per l’anno 2022 che copre anche l’ipotesi di dodici mesi di integrazione salariale per cessazione dell’azienda. Norme per Venezia e per i lavoratori Ricordando, infine, che il decreto si fonda sulla necessità di disporre misure urgenti per la tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e dichiarazione di monumento nazionale delle vie urbane d’acqua di Venezia, al fine di “assicurare l’integrità, il decoro e la sicurezza delle vie d’acqua dichiarate monumento nazionale o riconosciute di interesse culturale”, il comma 4 dell’art.1 intende salvaguardare i lavoratori impiegati dal gestore del terminal di approdo non coperti con gli strumenti già previsti a legislazione vigente per il sostegno al reddito. A tal fine sono stanziati 5 milioni di euro per l’anno 2021 e altrettanto per l’anno 2022 ma sarà un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle suddette risorse che, in ogni caso, costituiscono limite di spesa. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/08/06/cassa-integrazione-divieto-licenziamento-aziende-strategiche-via-libera-senato

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