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Riforma delle pensioni: proroga di APE sociale e opzione donna

Nel prossimo mese di settembre riprenderà il confronto tra Governo e Parti sociali sulla riforma delle pensioni. Tante le questioni da affrontare, dalle misure di flessibilità in uscita in sostituzione di quota 100, alla introduzione di correttivi al sistema contributivo, alla previsione di una pensione di garanzia per i giovani, alla separazione di spesa pensionistica e assistenziale, al rilancio della previdenza complementare. Tra le misure attese e fortemente probabili c’è la proroga (e il rafforzamento) di APE sociale e di opzione donna.

Si torna a parlare di riforma delle pensioni. Dopo il primo incontro di kick off dello scorso 27 luglio, nel prossimo mese di settembre riprenderà il confronto tra Governo e Parti sociali per elaborare le misure in ambito previdenziale da inserire nella prossima Manovra finanziaria. Numerosi i temi da affrontare, dalle misure di flessibilità in uscita che sostituisca quota 100 (che a fine anno termina la propria sperimentazione), alla introduzione di correttivi al contributivo partendo dalla sterilizzazione degli effetti del Pil sulla rivalutazione del montante virtuale fino alla previsione di un importo minimo di garanzia per attenuare l’elevato rischio previdenziale per i giovani, alla separazione di spesa pensionistica e assistenziale, al rilancio della previdenza complementare, sempre più sostegno prospetticamente necessario per le giovani generazioni. Il tutto in un contesto di vincoli di finanza pubblica e la “vigile attenzione” della Commissione europea. Quali sembrano essere, alla luce dei rumors, le possibili direttrici di marcia? Proroga di APE sociale e opzione donna La sensazione è che si opererà soprattutto perfezionando strumenti già presenti nel nostro ordinamento previdenziale con riferimento particolare ad APE sociale e opzione donna, che scadono anch’esse al 31 dicembre di quest’anno avendo natura sperimentale, e non invece varando nuove misure di exit strategy previdenziale. Partendo dall’APE sociale è utile ricordare come l’obiettivo di tale prestazione assistenziale è quella di “traghettare” il beneficiario, riconosciuto meritevole di tutela, alla maturazione dei requisiti pensionistici di vecchiaia. Per accedervi è necessario avere in primo luogo il requisito anagrafico dei 63 anni di età ed essere lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione Separata che si trovino in situazione di particolare bisogno.DisoccupatiAndando poi alle categorie interessate, l’Anticipo pensionistico può essere richiesto in primo luogo da coloro che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi, abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.CaregiversSeconda categoria è rappresentata da coloro che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità così come previsto dalla normativa, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.InvalidiVi sono poi coloro che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Lavoratori adibiti ad attività gravoseInfine, la quarta categoria è quella dei lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7 una o più delle 15 attività al momento riconosciute come gravoseElenco dei lavoratori addetti ad attività gravose

Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; conciatori di pelli e di pellicce; conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; conduttori di mezzi pesanti e camion; personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido; facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati; personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti; operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca; pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67; marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.
Va ancora ricordato come esista una sorta di bonus mamma dal momento che i requisiti contributivi sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni. Quali potrebbero essere gli interventi di restyling al di là della proroga sic et simpliciter se non di una introduzione in maniera stabile nel nostro ordinamento? La direzione probabile sembra essere quella di un ampliamento delle categorie usuranti in considerazione di quelle che saranno le evidenze della specifica Commissione di studio nominata dal Ministero del Lavoro e un rafforzamento delle agevolazioni per la maternità anche considerando la delicatezza del calo della natalità nel nostro Paese. Proroga di opzione donna Per quel che riguarda opzione donna possono accedervi al momento le lavoratrici che abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2020, indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che dovrà comunque avvenire successivamente a tale data. E’ necessaria un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome). Si prevede una finestra mobile di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome. E’ altamente probabile che opzione donna venga prorogata di un ulteriore anno se non stabilizzata a regime. Turnover generazionale Ulteriore versante di forte attenzione, sottolineando opportunamente come il pacchetto previdenziale si collega anche con gli interventi in materia di ammortizzatori sociali e di politiche attive del lavoro che verranno elaborate dal Governo, è rappresentato dalle misure tese a favorire il ricambio generazionale delle imprese anche per cogliere le sfide della innovazione e della competitività digitale. In questa direzione sembra fortemente probabile un intervento teso ad un ulteriore restilyng dell’isopensione, del contratto di espansione e una maggiore diffusione e operatività dei fondi di solidarietà soprattutto nei settori al momento sprovvisti. Il rilancio della previdenza complementare: last but not least sembra molto probabile un intervento di rilancio dei fondi pensione per favorire un maggior livello di inclusione previdenziale soprattutto nei confronti dei giovani, delle donne, dei dipendenti della pubblica amministrazione, dei lavoratori delle PMI. In una visione realistica un primo intervento possibile a stretto giro potrebbe essere quello della introduzione di una nuova finestra di silenzio assenso come meccanismo di “spinta gentile”. Per quel che riguarda invece eventuali correttivi fiscali sembra più probabile che possano essere invece considerati nell’ambito della più complessiva riforma fiscale. Nelle riflessioni in corso a tal proposito stanno facendo discutere le considerazioni espresse dalla Commissione Finanze della Camera nel Documento conclusivo sulla Indagine conoscitiva sulla riforma dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario. Nel sottolineare come sia necessario evolvere dall’attuale sistema ETT (Esenzione in fase di contribuzione -Tassazione dei rendimenti -Tassazione delle prestazioni) al modello adottato invece nel resto d’Europa (tranne in Danimarca e Svezia) del tipo EET esentando dal prelievo fiscale i rendimenti, viene rimarcato però che dovrebbe uniformarsi la tassazione in fase di prestazione, considerando la tassazione secondo le aliquote IRPEF ordinarie e non come avviene attualmente con imposta sostitutiva del 15% che si riduce dello 0,30 per ogni anno di durata superiore al quindicesimo con un minimo del 9%. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2021/08/30/riforma-pensioni-proroga-ape-sociale-opzione-donna

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