• Home
  • News
  • Delega identità digitale: in quali casi è ammessa e come chiederla

Delega identità digitale: in quali casi è ammessa e come chiederla

Dal prossimo 1° ottobre l'INPS consentirà l’accesso ai propri servizi digitali oltre che tramite SPID, CIE (Carta Elettronica Digitale) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi) anche mediante la delega dell’identità digitale. La delega non sostituisce i rapporti che intercorrono fra il cittadino e l’intermediario incaricato di gestire uno o più adempimenti e non modifica il ruolo dei patronati. Tra i soggetti interessati, in primo luogo, i tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno e gli esercenti la potestà genitoriale. L’Istituto ha definito le modalità di richiesta della registrazione della delega.

Pensata come strumento per facilitare i rapporti dei cittadini con l’INPS, in specie di quelli anziani o “fragili” che più hanno difficoltà ad utilizzare i servizi on-line, la delega a terzi dell’identità digitale del cittadino richiede particolare attenzione. Con il comunicato stampa del 30 agosto 2021 l’INPS sottolinea la funzione della nuova modalità di accesso ai servizi resi dall’Istituto e chiarisce che “ la delega, molto lontana dall'essere un privilegio, ha lo scopo di semplificare ulteriormente l'accesso dei cittadini ai servizi Inps e, maggiormente, di tutti coloro che si trovano in situazioni di fragilità tali da non avere altrimenti accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione”. Delega a terzi dell’identità digitale Con la circolare n. 127 del 12 agosto 2021 l’INPS presentava la nuova modalità di accesso che, a partire dal 16 agosto avrebbe consentito al cittadino, impossibilitato ad utilizzare in autonomia i servizi online dell’INPS, di delegare ad un’altra persona di sua fiducia l'esercizio dei propri diritti nei confronti dell'Istituto. L’attivazione della nuova modalità è slittata al 1° ottobre 2021, data che vede anche la dismissione -dal 30 settembre 2021- dei PIN già rilasciati dall’Istituto, rimasti in vigore nel periodo transitorio, con la sola eccezione di quelli rilasciati a cittadini residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano. Destinatari della delega… Pertanto, a decorrere dal 1° ottobre 2021, l'INPS consentirà l’accesso ai propri servizi digitali anche mediante la delega dell’identità digitale, oltre che attraverso SPID, CIE (Carta Elettronica Digitale) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi), “nell’interesse dei cittadini che sono impossibilitati ad utilizzare in autonomia i servizi online.” Il comunicato stampa del 30 agosto 2021 ribadisce questo concetto che è utile per delimitare la platea dei soggetti interessati, in primo luogo i tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno e gli esercenti la potestà genitoriale “che con tale strumento possono esercitare, meglio e con più trasparenza, i diritti dei rispettivi soggetti rappresentati e dei minori”. … e limiti Si tratta, quindi, di una delega ampia che va oltre i singoli adempimenti e consente al delegato di svolgere tutti gli atti che sarebbero propri del soggetto delegante che con tale atto trasferisce al delegato l’esercizio dei propri diritti nei confronti dell’Istituto. Pertanto, per la concessione della delega, sono richieste le garanzie che fondano il rilascio dell’identità SPID. Si osserva, innanzi tutto, che la delega non va a sostituire i rapporti che intercorrono fra il cittadino e l’intermediario incaricato di gestire uno o più adempimenti, così come non modifica il ruolo dei patronati. Appare, quindi, di tutta evidenza che la delega dell’identità digitale nulla ha a che vedere con l’affidamento al professionista incaricato (ed abilitato) alla gestione dei rapporti di lavoro a norma dell’articolo 1 della lege n.12/1979. Il datore di lavoro non potrà, quindi, trasferire il proprio ruolo in capo ad un soggetto a cui trasferisce l’identità digitale e quest’ultimo, se ciò avvenisse, sarebbe imputabile di esercizio abusivo della professione di Consulente del Lavoro. Richiesta di registrazione della delega Sarà l’INPS stessa a vigilare affinchè dell’identità digitale non si approfitti. In tal senso la circolare n. 127/2021 elenca i casi in cui è consentita la richiesta della registrazione della delega da parte di persona diversa dal delegante: a) i tutori, i curatori e gli amministratori di sostegno possono richiedere la delega autocertificando la rappresentanza legale ovvero producendo la documentazione atta a provarla. In caso di autocertificazione, la delega potrà essere registrata solo all'esito delle verifiche di veridicità delle dichiarazioni rese, presso l'Autorità competente. In questo caso il richiedente deve esibire la seguente documentazione: - modulo di richiesta di registrazione della delega dell’identità digitale per tutori, curatori, amministratori di sostegno e minori (mod. AA10 scaricabile dal portale www.inps.it); - copia del documento di riconoscimento del richiedente; - copia del documento di riconoscimento del tutelato; - autocertificazione o copia del provvedimento di nomina emesso dal giudice; b) gli esercenti la potestà genitoriale possono richiedere la registrazione della delega per conto del minore. In tal caso il richiedente deve esibire la seguente documentazione: - modulo di richiesta di registrazione della delega dell’identità digitale per tutori, curatori, amministratori di sostegno e minori (mod. AA10 scaricabile dal portale www.inps.it); - copia del documento di riconoscimento del richiedente; - autocertificazione attestante la potestà genitoriale; c) le persone allettate per lunga durata, ricoverate o impossibilitate a recarsi presso gli sportelli dell'Istituto a causa di patologie, possono richiedere la registrazione della delega anche attraverso il delegato che dovrà produrre la seguente documentazione: - modulo di richiesta di registrazione della delega dell’identità digitale per impossibilitati a recarsi presso la Struttura territoriale INPS per motivi di salute (mod. AA09 scaricabile dal portale www.inps.it); - attestazione sanitaria prodotta da un medico del SSN attestante l'impossibilità del delegante a recarsi presso la Struttura INPS; - documento di identità originale del delegante; - copia del documento di identità del delegato. La richiesta di registrazione può essere effettuata direttamente dal delegante presso una qualsiasi Struttura territoriale dell’INPS esibendo la seguente documentazione: - modulo di richiesta di registrazione della delega dell’identità digitale (mod. AA08 scaricabile dal portale www.inps.it); - copia del documento di riconoscimento del delegante. Durata e revoca della delega La delega può indicare il periodo di validità così come può essere a tempo indeterminato e in tal caso il delegante può revocarla in qualsiasi momento anche attraverso la propria identità digitale, ad esclusione dei soggetti sotto tutela, curatela, amministrazione di sostegno. Qualche perplessità suscita anche la previsione che mentre ogni persona può designare un solo delegato, quest’ultimo può essere designato tale da non oltre 5 persone. Quest’ultimo limite non si applica, per ovvie ragioni, ai tutori, ai curatori e agli amministratori di sostegno ma appare lecito chiedersi se non fosse più opportuno mantenere l’unicità anche per chi riceve una delega così delicata. Il delegato può accedere ai servizi dell’INPS in luogo del delegante; pertanto, egli dovrà autenticarsi con le proprie credenziali SPID/CIE/CNS e successivamente scegliere se operare in prima persona oppure in luogo e per conto del delegante. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/09/02/delega-identita-digitale-casi-ammessa-chiederla

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble