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Distacco transnazionale: quando e come compilare la comunicazione - Infografica

Con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 170 del 6 agosto 2021 sono stati definiti gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai prestatori di servizi al Ministero in relazione ai lavoratori distaccati di lunga durata in Italia. In particolare, le previsioni si applicano alla comunicazione preventiva di distacco e ad ogni variazione successiva della, nonché alla comunicazione della notifica motivata per i distacchi di lunga durata. Quali sono le novità del modello e come si compila?

In vigore il nuovo modello di comunicazione telematica obbligatoria da utilizzare in tutti i casi di distacco transnazionale. Il distacco transnazionale si configura quando un datore di lavoro (detto distaccante), a fronte di un suo interesse e sotto la propria direzione, mette temporaneamente a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) uno o più lavoratori (distaccati) per lo svolgimento di una determinata attività lavorativa, concordata e disciplinata da un contratto concluso tra le due parti. Il distacco può avvenire tra due imprese con sede in Italia, oppure presso una sede di lavoro sita in un altro paese dell’UE (distacco transnazionale, ex Decreto Legislativo n.136/2016 e Direttiva 2014/67/UE).

N.B. La norma interessa anche le agenzie di somministrazione stabilite in un altro Stato membro che distacchino dei lavoratori presso imprese utilizzatrici operative in Italia.
Distacco transnazionale: comunicazione telematica preventiva Per operare il corretto monitoraggio del fenomeno, è prevista una comunicazione preventiva telematica, in riferimento alla quale il decreto n. 170/2021, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha definito gli standard operativi e le modalità di trasmissione della comunicazione obbligatoria (modello uni_distacco_ue). Il modello deve essere inviato entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del periodo di distacco e ogni variazione successiva dovrà essere trasmessa entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo. Obbligati ad effettuare la comunicazione sono i datori di lavoro prestatori di servizi che da uno Stato membro intendano inviare in Italia il proprio personale, distaccandolo presso un'altra impresa, anche dello stesso gruppo, oppure, presso un'altra unità produttiva o un altro destinatario. La comunicazione preventiva di distacco contiene le seguenti informazioni: a) dati identificativi dell'impresa distaccante; b) numero e generalità dei lavoratori distaccati; c) data di inizio, di fine e durata del distacco; d) luogo di svolgimento della prestazione di servizi; e) dati identificativi del soggetto distaccatario; f) tipologia dei servizi; g) generalità e domicilio eletto del referente; h) generalità del referente; i) numero del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione, in caso di somministrazione transnazionale ove l'autorizzazione sia richiesta dalla normativa dello Stato di stabilimento. Per accedere alla compilazione del modello è necessario possedere le credenziali di accesso al portale Cliclavoro, in qualità di "Azienda". Distacchi di lunga durata: novità del modello Le novità del nuovo modello, in relazione ai lavoratori distaccati di lunga durata in Italia, riguardano sia la comunicazione preventiva di distacco sia le successive eventuali variazioni che la comunicazione della notifica motivata per i distacchi di lunga durata. In particolare: · se il distacco è superiore a 12 mesi, la comunicazione preventiva vale anche come notifica, mentre, se inizialmente la durata è inferiore la notifica va inviata entro i 5 giorni successivi al superamento dei 12 mesi (in prima istanza va calcolato dal 30 luglio 2020); · va precisato il motivo della lunga durata e per i distacchi già attivi la notifica è dovuta entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto · è previsto il nuovo caso del distacco a catena (comma 2-bis dell'articolo 1 del Dlgs 136/2016) per le imprese utilizzatrici che inviano in Italia lavoratori somministrati da un'agenzia di somministrazione di un altro Stato. Richiesta anche la compilazione da parte dell'impresa prestatrice di servizi dei lavoratori inviati in sostituzione, con specifica del relativo periodo di lavoro. Come si compila il modello Per la corretta compilazione del nuovo modello è necessario selezionare la “Tipologia di distacco” oggetto della comunicazione:1: Somministrazione; 2: Altro. Il modello deve altresì contenere i dati del prestatore di servizi e del suo referente, i dati impresa utilizzatrice (solo per distacchi a catena) e del soggetto distaccatario. Nella sezione “distacco” è necessario riportare: data inizio e data fine distacco; al campo “Sostituzione” riportare:S: il lavoratore è stato oggetto di almeno un periodo di sostituzioneN: il lavoratore non è stato oggetto di nessun periodo di sostituzione. Nel campo “Notifica di lunga durata” si deve indicare:S: la durata del distacco è maggiore di 12 mesi e minore o uguale a 18 mesi;N: la durata del distacco è minore di 12 mesi oppure è maggiore di 18 mesi ma senza che sia stata mai salvato un valore maggiore di 12 mesi e minore o uguale a 18 mesi. Nel campo “Motivazione lunga durata” deve essere esposta la motivazione del prolungamento del distacco oltre i 12 mesi e fino ai 18 mesi, compreso. Nel campo “Eccedenza lunga durata” riportare:S: la durata del distacco è maggiore di 18 mesi. N: la durata del distacco è minore o uguale di 18 mesi. Tipologie di comunicazione In relazione alle tipologie di comunicazione disponibili è bene sapere che la comunicazione può essere: - preventiva, per comunicare l’inizio di uno o più distacchi con l’indicazione, per ciascuno del periodo di esecuzione, della sede di lavoro e del numero di lavoratori. In questo caso, l’invio è a carico del prestatore di servizi e deve essere eseguito entro le ore 24 del giorno precedente all’inizio del distacco; - di annullamento, da effettuare, prima dell’inizio del distacco, nel caso si renda necessaria la variazione di una o più dati “essenziali”. Questa nuova comunicazione, pertanto, deve essere effettuata, dal prestatore di servizi, sempre entro le ore 24 del giorno del giorno di inizio del distacco o del primo distacco nel caso di comunicazioni contenente più periodi di lavoro in Italia; - di variazione, per comunicare che alcuni dati non essenziali inseriti in una comunicazione preventiva di distacco, sono variati. Essa deve essere inviata, dal prestatore di servizio applicando le seguenti tempistiche: - se le modifiche coinvolgono la data di inizio distacco (anche nel caso di variazione del luogo di lavoro) e/o del periodo di sostituzione: entro le ore 24 del giorno precedente la nuova data inizio distacco/sostituzione; - se la data di inizio non cambia: entro le ore 24 del quinto giorno successivo alla data del verificarsi dell’evento modificativo.
N.B. Per tutte le tipologie di comunicazioni è prevista la possibilità di marcare la comunicazione con l’informazione “Posticipata”, allo scopo di segnalare che l’invio è realizzato in deroga ai limiti temporali sopra esposti, a causa di una certificata indisponibilità del sistema Ministeriale. Queste comunicazioni devono essere inviate entro le ore 24 del giorno successivo a quello di ripristino del pieno funzionamento del sistema.
In questa grafica si riporta una sintesi della procedura e degli adempimenti del datore di lavoro.Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/09/03/distacco-transnazionale-compilare-comunicazione-infografica

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