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Plastic tax: quali impatti per le imprese a pochi mesi dall’entrata in vigore

A poco più di tre mesi dalla piena operatività della plastic tax, prevista per il 1° gennaio 2022 salvo ulteriori proroghe, le imprese italiane devono cominciare ad organizzarsi per la gestione dei nuovi adempimenti, in un contesto normativo popolato anche da diverse disposizioni unionali. Gli Stati membri, infatti, devono tenere conto della plastic tax UE che prevede il pagamento di euro 0,80/kg per i rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, mentre per le aziende italiane la plastic tax nazionale prevede un’imposta sul consumo dei MACSI e non propriamente sul solo rifiuto di imballaggio. Inoltre, a complicare il quadro, il ritardo nella pubblicazione del provvedimento attuativo senza il quale è più complesso organizzare per tempo tutti gli adempimenti necessari.

Salvo ulteriori rinvii, il 1° gennaio 2022 entrerà in vigore la plastic tax (commi 634 - 658, della l. n. 160/2019). In attesa del provvedimento attuativo che dovrà essere pubblicato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a poco più di tre mesi dalla piena operatività della nuova imposta, le imprese italiane devono organizzare una nuova compliance con un contesto di riferimento popolato da diverse disposizioni unionali e domestiche.Contesto nazionaleA livello nazionale, la nuova tassa sarà pari ad euro 0,45/kg - solo sull'effettiva quantità di materia prima vergine utilizzata - ed applicata alla produzione ed al consumo di manufatti in plastica monouso (MACSI) con funzione di contenimento, protezione, manipolazione, consegna di merci o prodotti alimentari o che ne consentono la chiusura, commercializzazione o presentazione. Per l’accertamento e la liquidazione dell’imposta sarà necessario indicare i quantitativi di materia plastica contenuta nei MACSI, la percentuale di plastica vergine ed eventualmente di materiale riciclato, eventuali esenzioni o esclusioni (export, cessioni UE, prodotto compostabile, uso medicale ecc.), tipologia di stoccaggio delle materie prime, promiscuo o separato (solo per il fabbricante). Tutti i profili di dettaglio dovranno essere delineati nella determinazione direttoriale attesa per dare esecuzione alla plastic tax, che dovrebbe essere adottata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro fine ottobre 2021 (sempreché la politica agisca in territori formali e adotti nuovi provvedimenti di proroga). Resta, in ogni caso, da comprendere se sarà possibile evitare duplicazioni ed eccessivi oneri per le imprese, con la possibilità di avvalersi di regimi sospensivi - al pari di quanto avviene in altri ambiti dell’imposizione sul consumo - o formule di esenzione in ragione del livello di “circolarità” che la filiera riuscirà ad attuare per mitigare l’impatto ambientale. Adempimenti in importazione Ad oggi, per gli adempimenti in importazione, anche da quanto indicato nella bozza di determinazione direttoriale diffusa da ADM, i commi 2 e 3 dell’art. 4 sugli obblighi dell’importatore stabiliscono che, per i MACSI importati tal quali e per le merci importate in combinazione con MACSI: - gli importatori sono tenuti ad indicare nella casella 33 della dichiarazione doganale (DAU) il codice di classificazione tariffaria della merce con lo specifico codice addizionale Z050 "manufatti con singolo impiego (MACSI) soggetti all'imposta di cui all'art. 1, commi da 634 a 650, della legge 27 dicembre 2019, n. 160" e ad effettuare l’autoliquidazione dell’imposta nella casella 47 del DAU, con riferimento al quantitativo di MACSI dichiarato. Il medesimo codice addizionale Z050 è utilizzato anche in caso di assoggettamento parziale della merce all’imposta. - la destinazione ad impieghi esclusi dall’applicazione dell’imposta o la sussistenza di altre condizioni per le quali l’imposta non è dovuta devono risultare dalla dichiarazione d'importazione con l’utilizzo nella casella 33 del codice addizionale Z051 "manufatti con singolo impiego (MACSI) esclusi dall'applicazione dell'imposta di cui all'art. 1, commi da 634 a 650, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 o per i quali detta imposta non è dovuta … .” Platic tax nazionale e UE In ambito UE, in un divenire sempre più attento all’impatto ambientale, l’art. 2, par. 1, lett. c) della Dec. 14/12/2020, n. 2020/2053/UE, Euratom Decisione del Consiglio relativa al “sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom”, qualifica come risorse proprie del bilancio dell’UE le entrate provenienti: “dall'applicazione di un'aliquota uniforme di prelievo sul peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati generati in ciascuno Stato membro. L'aliquota uniforme di prelievo è pari a 0,80 EUR per chilogrammo. …”. La prospettiva delle due nuove imposte è tuttavia diversa. La plastic tax UE prevede il pagamento degli 0,80€/kg per i rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, mentre la plastic tax Italiana prevede un’imposta sul consumo dei MACSI e non propriamente sul solo rifiuto di imballaggio. Inoltre, i soggetti destinatari della disposizione unionale sono gli Stati membri, mentre la norma nazionale è rivolta ai singoli operatori residenti. Dunque, la maggiore efficacia della plastic tax nazionale, se raggiungerà davvero l’obiettivo di disincentivare l’utilizzo della plastica, potrà determinare una ragionevole riduzione dell’ammontare dovuto dallo Stato italiano all’UE. In ambito europeo, uno studio dell’OCSE, “Policy approaches to incentivise sustainable plastic design environment – working paper n. 149” ENV/WKP(2019)8 del 12 luglio 2019, evidenzia le diverse scelte operate dagli Stati continentali nelle rispettive legislazioni interne. In particolare, è possibile distinguere una tassazione riferita solo al consumo piuttosto che su alcuni impieghi della plastica. Ad esempio, il Belgio ha introdotto una tassazione sull’immissione in consumo delle posate monouso mentre Francia, Irlanda, Regno Unito e Portogallo sui sacchetti in plastica. Tra gli Stati che stanno adottando una normativa analoga a quella italiana, si annovera la Spagna che per effetto di un disegno di legge approvato a maggio 2021, imporrà una nuova tassa sull’uso degli imballaggi in plastica non riutilizzabili, fissando l’aliquota a 0,45€/kg. Regno Unito Anche il Regno Unito, sebbene ormai fuori dalla UE, sembra condividere le preoccupazioni ambientali dei paesi membri e ha adottato uno schema impositivo del tutto simile a quello italiano. Il Governo UK prevede, infatti, di adottare una nuova tassa con cui colpire tutti i contenitori di plastica, prodotti o importati, con una componente di materiale plastico riciclato inferiore al 30%. L’aliquota è stata fissata per 200£/Ton. Il provvedimento dovrebbe entrare in vigore da aprile 2022. Considerazioni conclusive Nell’attesa del provvedimento attuativo ufficiale (salvo proroghe), per le imprese italiane è già certa la necessità di governare la clearance doganale in importazione, gestendo gli obblighi dichiarativi con i codici previsti, tanto peri MACSI quanto per merci importate in combinazione con essi. Diversamente, la locuzione “in combinazione con MACSI” non è stata adottata per gli obblighi relativi al traffico unionale di prodotti della specie, imponendo una distinta e non omogenea rilevazione dei quantitativi movimentati. Certo, in un momento storico complesso dopo gli anni di pandemia, è sorprendente che innanzi alla prevista introduzione di una nuova tassa che obbliga le aziende a riconsiderare significativamente e con grande anticipo le modalità di rilevazione dei quantitativi di plastica movimentata, non si riesca ad avere per tempo un’indicazione certa sulle date di effettiva applicazione. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2021/09/22/plastic-tax-impatti-imprese-pochi-entrata-vigore

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